Parere n. 1664/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da -OMISSIS- Contro Il Ministero della Difesa Per l’annullamento Del decreto n. M_D AB05933 0620272 del 28 ottobre 2024 con cui il Direttore Generale per il Personale Militare gli ha comminato la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi quattro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto del 28 ottobre 2024 con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per quattro mesi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per quattro mesi, deducendo la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità, nonché la mancata considerazione dell’art. 1355 del Codice dell’ordinamento militare. La sanzione traeva origine da condotte commesse tra il 2018 e il 2019 durante missioni svolte quale Delegato COCER: il militare, in concorso con altro appartenente alle Forze armate, avrebbe dichiarato falsamente il mezzo di trasporto utilizzato e i giorni e le ore di effettivo impegno, ottenendo rimborsi e importi superiori a quelli spettanti. Per tali fatti era stato condannato in sede penale per truffa militare pluriaggravata e continuata, con sentenza confermata, quanto alla responsabilità, dalla Corte militare d’appello e dalla Corte Suprema di cassazione. Il ricorrente ha lamentato anche la disparità di trattamento rispetto a un diverso militare, di grado superiore, al quale, per una distinta truffa ai danni dell’Amministrazione militare, era stata applicata una sospensione di un solo mese. Ha inoltre invocato i propri precedenti di carriera, descritti come sempre apicali e caratterizzati da elogi ed encomi.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. In materia di sanzioni disciplinari riguardanti il personale delle Forze armate, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione; tale valutazione è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza o sproporzione. Nel caso esaminato, la mancata menzione nel provvedimento dei precedenti di carriera non determina illegittimità, poiché la condotta accertata in sede penale come truffa militare pluriaggravata e continuata presenta una gravità e una peculiarità tali da non consentire riduzioni della sanzione fondate sul precedente percorso professionale. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento, poiché il precedente richiamato riguardava una vicenda diversa e autonoma, mentre nei confronti dell’altro militare coinvolto negli stessi fatti e coimputato nel medesimo procedimento penale era stata applicata una sanzione identica.
Osservazioni
Proporzionalità, ragionevolezza e gradualità della sanzione
La censura è infondata. L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, con sindacato giurisdizionale limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o sproporzione. La condanna per truffa militare pluriaggravata e continuata attribuisce ai fatti una gravità tale da giustificare la sospensione dall’impiego per quattro mesi.
Considerazione dei precedenti di carriera e dell’art. 1355 del Codice dell’ordinamento militare
La mancata menzione nel provvedimento disciplinare dei lusinghieri precedenti di carriera, delle valutazioni apicali e degli elogi ed encomi non determina illegittimità, poiché la gravità e la peculiarità della condotta accertata in sede penale non consentivano diminuzioni della sanzione calibrate sul percorso professionale pregresso.
Disparità di trattamento
Non sussiste disparità di trattamento rispetto al militare di grado superiore indicato dal ricorrente, poiché il relativo procedimento riguardava una vicenda autonoma e diversa. Il trattamento sanzionatorio è stato invece identico nei confronti dell’altro militare coinvolto negli stessi fatti e coimputato nel medesimo procedimento penale.
Norme richiamate
art. 1355 del Codice dell’ordinamento militare
La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione ai principi di proporzionalità e gradualità della sanzione; il Consiglio di Stato ha ritenuto che, alla luce della particolare gravità della condotta, non imponesse una riduzione della sanzione in ragione dei precedenti di carriera.
art. 81 cpv. c.p.
Richiamato nella qualificazione penale dei fatti come condotta continuata.
art. 234, commi 1 e 2, c.p.m.p.
Richiamato quale base della contestazione penale di truffa militare pluriaggravata.
art. 47, n. 2, c.p.m.p.
Richiamato nella qualificazione penale dei fatti contestati al militare.
d.P.R. 1199/1971
Il parere è reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- In materia di sanzioni disciplinari a carico del personale delle Forze armate, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione; tale valutazione è sindacabile soltanto quando risulti manifestamente irragionevole o sproporzionata.
- La mancata menzione espressa dei precedenti di carriera favorevoli non rende di per sé illegittima la sanzione disciplinare quando la condotta accertata presenti gravità e peculiarità tali da escludere una riduzione della sanzione fondata sul precedente percorso professionale.
- Il raffronto con sanzioni applicate in procedimenti disciplinari relativi a fatti diversi non è sufficiente a dimostrare una disparità di trattamento; il confronto assume rilievo soltanto rispetto a situazioni effettivamente omogenee.
- La parità di trattamento disciplinare è adeguatamente salvaguardata quando ai militari coinvolti nei medesimi fatti e nel medesimo procedimento penale sia applicata la stessa sanzione.
Sanzione disciplinare militare e ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un graduato dell’Esercito italiano contro il Ministero della Difesa, avente a oggetto la sospensione dall’impiego per quattro mesi disposta con decreto del Direttore generale per il personale militare del 28 ottobre 2024.
Premesse e fatti contestati
La sanzione è stata irrogata per fatti commessi tra il 2018 e il 2019 durante missioni svolte dal militare quale Delegato COCER. Secondo la contestazione, il ricorrente, in concorso con altro militare, avrebbe dichiarato falsamente il mezzo di trasporto utilizzato e attestato in modo non veritiero i giorni e le ore di effettivo impegno, inducendo gli organi amministrativi alla corresponsione di somme superiori a quelle spettanti.
I fatti sono stati oggetto di procedimento penale per truffa militare pluriaggravata e continuata, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, c.p., 234, commi 1 e 2, e 47, n. 2, c.p.m.p. Il Tribunale militare aveva pronunciato condanna, successivamente ridotta dalla Corte militare d’appello quanto alla pena, mentre la Corte Suprema di cassazione aveva rigettato il ricorso dell’interessato.
Svolgimento del procedimento disciplinare
Dopo la definizione del procedimento penale, il Comandante delle Forze Operative Terrestri ha disposto un’inchiesta formale il 6 giugno 2024. Gli addebiti sono stati contestati il 13 giugno 2024 e, all’esito del procedimento, è stata adottata la sanzione della sospensione dall’impiego per quattro mesi.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità, richiamando l’art. 1355 del Codice dell’ordinamento militare. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe considerato la lunga carriera, le valutazioni caratteristiche apicali, gli elogi e gli encomi ricevuti.
È stata inoltre dedotta una disparità di trattamento rispetto a un altro militare, di grado superiore, al quale, in un distinto procedimento relativo a una diversa truffa ai danni dell’Amministrazione militare, era stata applicata una sospensione di un solo mese.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha richiamato il consolidato principio secondo cui, nelle sanzioni disciplinari riguardanti il personale delle Forze armate, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’accertamento della gravità dei fatti e nella scelta della sanzione. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o sproporzione.
Nel caso concreto, la Sezione ha riconosciuto che il provvedimento non menzionava espressamente i precedenti di carriera del ricorrente, ma ha ritenuto decisiva la particolare gravità dei fatti, accertati in sede penale e qualificati come truffa militare pluriaggravata e continuata. Tale gravità non consentiva di applicare riduzioni della sanzione fondate sul precedente percorso professionale.
Disparità di trattamento
La censura relativa alla disparità di trattamento è stata respinta. Il militare indicato dal ricorrente era stato sanzionato in relazione a una vicenda diversa e autonoma, sicché il raffronto non riguardava situazioni omogenee. La Sezione ha invece valorizzato il dato secondo cui all’altro militare coinvolto negli stessi fatti e coimputato nel medesimo procedimento penale era stata applicata una sanzione identica.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso straordinario e ha espresso parere per il suo respingimento. La sanzione disciplinare di quattro mesi di sospensione dall’impiego è stata quindi ritenuta immune dalle dedotte violazioni di proporzionalità, ragionevolezza, gradualità e parità di trattamento.
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