Parere n. 1663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Agata Di Maita Contro L’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia E nei confronti Dei sigg.ri Maria Giovanna Baglieri, Letizia Mancuso Per l’annullamento Della nota prot. n. 21731 del 27 novembre 2012 con la quale è stato pubblicato il nuovo elenco dei candidati idonei al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, indetto con decreto dirigenziale MUR del 22 novembre 2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota prot. n. 21731 del 27 novembre 2012, recante il nuovo elenco dei candidati idonei alla procedura rinnovata per il reclutamento di dirigenti scolastici indetta con decreto dirigenziale del 22 novembre 2004.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, già ammessa alla selezione per titoli ma non alle prove orali per non avere conseguito almeno 21/30 in ciascuna prova scritta, ha impugnato il nuovo elenco degli idonei formato a seguito della rinnovazione della procedura concorsuale prevista dalla legge n. 202/2010. Ha contestato, da un lato, che la nuova valutazione dei propri elaborati avesse condotto a un punteggio ancora più basso e non contenesse il giudizio richiesto dall'art. 5 della legge n. 202/2010; dall'altro, la violazione del principio di anonimato, sostenendo che la Commissione avesse rivalutato soltanto gli elaborati dei candidati già risultati non idonei, rimanendo così condizionata dal precedente giudizio, e che avrebbe dovuto riesaminare anche elaborati di candidati precedentemente ritenuti idonei.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. Quanto alla censura sulla motivazione e sul punteggio, ha rilevato che il voto numerico era accompagnato da una scheda analitica recante i criteri di valutazione, dalla quale era ricostruibile l'iter logico della Commissione. Il voto numerico è quindi sufficiente, quando i criteri siano predeterminati e consentano di verificare l'omogeneità e la gradualità delle valutazioni. La possibilità che il nuovo voto fosse inferiore a quello originario è stata ritenuta fisiologica, poiché la legge n. 202/2010 aveva determinato una cesura tra le due procedure e la nuova Commissione aveva adottato una nuova griglia con criteri e indicatori autonomi. Quanto alla violazione dell'anonimato, la Sezione ha accertato che erano state adottate misure idonee: oscuramento dei precedenti numeri identificativi, verbalizzazione delle operazioni in seduta pubblica, ricollocazione degli elaborati in nuove buste, separazione delle generalità e nuova numerazione progressiva. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui occorresse rivalutare anche elaborati già giudicati sufficienti, poiché tale adempimento non era previsto dalla legge e la valutazione della singola prova concorsuale non ha contenuto comparativo.
Osservazioni
Motivazione della nuova valutazione e voto numerico
La censura è infondata: il voto numerico, accompagnato da una scheda analitica e fondato su criteri preventivamente stabiliti, consente di ricostruire l'iter logico della valutazione e costituisce motivazione sufficiente della prova concorsuale.
Nuovi criteri di valutazione e diminuzione del punteggio
La legge n. 202/2010 ha creato una cesura tra la prima e la seconda Commissione. La nuova Commissione poteva quindi adottare una nuova griglia, con criteri e indicatori autonomi, sicché non è irragionevole che il nuovo punteggio fosse inferiore a quello originario.
Principio di anonimato delle prove scritte
Il principio è stato rispettato mediante l'oscuramento dei numeri apposti dalla precedente Commissione, la verbalizzazione delle operazioni in seduta pubblica, l'inserimento degli elaborati in nuove buste, la separazione delle generalità e la nuova numerazione progressiva delle buste.
Necessità di rivalutare anche gli elaborati già giudicati sufficienti
La pretesa non è fondata: la legge n. 202/2010 non prevedeva tale adempimento e la valutazione della prova concorsuale non ha natura comparativa, sicché non era necessario riesaminare elaborati di candidati precedentemente ritenuti idonei.
Norme richiamate
art. 11 del bando di concorso del 22 novembre 2004
votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova
La disposizione subordinava l'ammissione alla prova orale al conseguimento di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
legge 3 dicembre 2010, n. 202
Ha disposto la rinnovazione della procedura concorsuale e ha creato una cesura tra la precedente attività valutativa e quella della nuova Commissione, consentendo l'utilizzo di modalità differenziate e di una nuova griglia di valutazione.
art. 5 della legge n. 202/2010
Ha previsto la nuova valutazione degli elaborati dei candidati che avevano consegnato entrambe le prove scritte senza essere ammessi al corso di formazione.
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1199
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio nell'ambito del quale è stato reso il parere.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione della prova, purché la Commissione abbia preventivamente fissato criteri analitici idonei a rendere verificabili l'omogeneità e la gradualità dei giudizi, salvo diversa disposizione normativa.
- La scheda analitica che applica criteri e indicatori previamente determinati può integrare il voto numerico e consentire al candidato e al giudice di ricostruire l'iter logico della valutazione.
- Quando una disposizione normativa impone la rinnovazione di una procedura concorsuale e determina una cesura tra la prima e la nuova Commissione, la nuova Commissione può procedere secondo criteri autonomi preventivamente stabiliti; la differenza, anche peggiorativa, tra il nuovo e il precedente punteggio non è di per sé illegittima.
- Il principio di anonimato delle prove scritte è rispettato quando le operazioni di oscuramento dei precedenti identificativi, separazione delle generalità, ricollocazione e nuova numerazione degli elaborati rendono concretamente impossibile l'identificazione degli autori.
- La valutazione di una singola prova concorsuale non ha necessariamente natura comparativa; pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa, non è imposto il riesame di elaborati già giudicati sufficienti al fine di evitare asseriti condizionamenti della Commissione.
Rinnovo della procedura concorsuale per dirigenti scolastici
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una candidata contro la pubblicazione del nuovo elenco degli idonei alla procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici indetta nel 2004 dall'allora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La Sezione ha concluso per il rigetto del ricorso.
Premesse e svolgimento della procedura
La candidata aveva superato la selezione per titoli, ma non aveva conseguito almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte, soglia prevista dall'art. 11 del bando per l'ammissione alla prova orale.
A seguito di un contenzioso amministrativo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana aveva annullato l'intera procedura concorsuale e disposto la rinnovazione delle operazioni. Nelle more, la legge n. 202/2010 aveva disciplinato specificamente la rinnovazione del concorso. In attuazione di tale legge, il d.m. n. 2 del 3 gennaio 2011 aveva previsto, per i candidati che avevano consegnato entrambe le prove scritte senza essere ammessi al corso di formazione, una nuova valutazione degli elaborati.
La nuova Commissione era stata nominata nel gennaio 2011. All'esito delle operazioni di ricorrezione, con nota del 27 novembre 2012 era stato pubblicato il nuovo elenco degli idonei, nel quale la ricorrente non risultava inclusa.
Censure della ricorrente
La ricorrente ha sostenuto che:
- la nuova valutazione avesse determinato un punteggio ancora più basso rispetto a quello originario;
- mancasse il giudizio espressamente richiesto dall'art. 5 della legge n. 202/2010;
- fosse stato violato il principio di anonimato, poiché la Commissione avrebbe rivalutato soltanto gli elaborati dei candidati già giudicati non idonei;
- sarebbe stato necessario riesaminare anche un certo numero di elaborati di candidati precedentemente giudicati idonei, così da neutralizzare il possibile condizionamento derivante dai precedenti giudizi.
Motivazione e sufficienza del voto numerico
La Sezione ha respinto la prima censura. La nuova valutazione era espressa mediante voto numerico, ma il voto era accompagnato da una scheda analitica con l'indicazione dei criteri applicati. Da tale scheda era possibile desumere l'iter logico e argomentativo seguito dalla Commissione.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il parere ha ribadito che il voto numerico costituisce, in linea generale, una modalità sufficiente di motivazione delle valutazioni concorsuali, purché i criteri di massima siano stati fissati preventivamente e in modo sufficientemente analitico. Tali criteri consentono di verificare a posteriori l'omogeneità delle valutazioni e la gradualità dei giudizi espressi.
La Sezione ha inoltre escluso che il nuovo punteggio dovesse necessariamente coincidere con quello attribuito nella precedente procedura. La legge n. 202/2010 aveva determinato una cesura assoluta tra l'operato della prima Commissione e quello della seconda. Quest'ultima aveva predisposto una nuova griglia, articolata in criteri e indicatori con relativi punteggi. Era quindi fisiologico che l'applicazione dei nuovi parametri potesse condurre anche a un risultato inferiore rispetto al precedente.
Anonimato delle prove scritte
È stata respinta anche la censura relativa all'anonimato. Secondo quanto riferito dall'Amministrazione e ritenuto attendibile dalla Sezione, la Commissione aveva:
- oscurato con una targhetta nera il numero identificativo apposto dalla precedente Commissione;
- effettuato le operazioni in seduta pubblica, con verbalizzazione e presenza di rappresentanti sindacali;
- ricollocato gli elaborati in una nuova busta;
- inserito separatamente la busta contenente le generalità del candidato;
- sigillato e rinumerato progressivamente le nuove buste.
Tali cautele rendevano impossibile identificare gli autori degli elaborati durante la rivalutazione e risultavano pertanto idonee a garantire il principio di anonimato.
Mancata rivalutazione degli elaborati già positivamente valutati
La Sezione ha escluso che la Commissione dovesse rivalutare anche elaborati di candidati che avevano superato la precedente procedura. Tale attività non era prevista dalla legge n. 202/2010 e non poteva essere richiesta neppure in base al principio di ragionevolezza.
Il parere ha sottolineato che la valutazione di una prova concorsuale non ha contenuto comparativo. Di conseguenza, la nuova Commissione poteva limitarsi agli elaborati indicati dalla disciplina speciale senza dover ampliare l'ambito della rivalutazione per prevenire un ipotetico condizionamento derivante dai giudizi precedenti.
Esito
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario dovesse essere respinto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1661/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1664/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1665/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1659/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →