Cassazione Penale, Sentenza n. 09749/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, prima ipotesi, d.lgs. 25/07/1998, n. 286 (inosservanza dell'ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale), per non aver ottemperato all'ordine di espulsione. Con ricorso in Cassazione l'imputato (tramite difensore) deduceva, in particolare: (i) violazione e malaplicazione dell'art. 14, comma 5-ter, e carenza/manifesta illogicità della motivazione, perché la difesa aveva allegato l'impossibilità oggettiva di procurarsi i mezzi per il biglietto di ritorno e il giudice avrebbe impropriamente attribuito all'imputato un onere probatorio; (ii) mancata considerazione della buona fede e dell'assenza dell'elemento soggettivo, dato che erano in corso (e poi decise) procedure di protezione internazionale che potevano legittimare la permanenza; (iii) violazione di principi ispirati alla direttiva CE n. 115/2008 e pregiudizio del diritto di difesa per omessa motivazione; (iv) censura sulla motivazione della pena (art. 133 c.p.) e sua eccessività senza esposto calcolo motivato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi (assorbendo il terzo) ritenendo che il Giudice di pace non avesse adeguatamente motivato sulla sussistenza o meno del "giustificato motivo" ex art. 14, comma 5-ter, e sull'elemento soggettivo alla luce delle allegazioni difensive e della documentazione prodotta (tra cui il decreto del Tribunale di Firenze). La Corte ha ricordato i principi consolidati: lo straniero ha un onere di allegazione (non di prova formale) delle ragioni che giustificano la permanenza e il giudice ha il potere-dovere di rilevare ex officio ragioni legittimanti ove possibile; il "giustificato motivo" deve consistere in ostacoli oggettivi o gravi condizioni soggettive che rendono estremamente difficoltoso l'adempimento, e non può ridursi a condizioni ordinarie del migrante (es. mancanza di lavoro). Per carenza motivazionale sulle suddette questioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Giudice di pace di Perugia, in diversa persona fisica, lasciando al giudice di merito il libero apprezzamento conformemente ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u. immigrazione)
La norma punisce chi non ottempera all'ordine del Questore di allontanarsi; la Corte chiarisce che la sussistenza del "giustificato motivo" esimente va valutata con riferimento ad ostacoli oggettivi o gravi condizioni soggettive che rendono estremamente difficoltoso l'adempimento, e che l'interessato ha un onere di allegazione delle ragioni non conosciute dal giudice
Richiamata nella motivazione con riguardo agli effetti delle procedure di protezione internazionale: la domanda pendente può incidere sulla legittimità della permanenza dello straniero e dunque sul "giustificato motivo"
Norma sul procedimento per la determinazione della pena: censurata in relazione alla mancata indicazione, da parte del giudice di merito, dei calcoli e dei criteri applicati nel determinare la multa
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamata la figura dell'imputato libero assente; la sentenza di prime cure era resa con imputato assente
Direttiva CE n. 115 del 2008
Richiamata dalla difesa come principio di riferimento per la valutazione dei diritti del migrante; la Corte richiede che il giudice spieghi il rapporto tra tali principi e la decisione quando rilevante
Corte costituzionale, sent. n. 5 del 2004 (richiamata)
Richiamata dalla Cassazione per confermare la legittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice e per inquadrare l'onere di allegazione dell'interessato
Massime di principio
- Quando lo straniero allega ragioni che potrebbero giustificare la permanenza in Italia (es. impossibilità materiale di lasciare il territorio, procedure di protezione in corso), il giudice di merito ha il dovere di valutare e motivare espressamente la sussistenza o meno del "giustificato motivo" ex art. 14, comma 5-ter.
- Lo straniero ha un onere di allegazione (non un onere formale di prova) delle circostanze che il giudice non conosce; tuttavia il giudice può e deve, ove possibile, rilevare d'ufficio fatti ostativi o confermativi delle allegazioni.
- Il "giustificato motivo" richiede ostacoli oggettivi o gravi condizioni soggettive che rendano estremamente difficoltoso ottemperare all'ordine di espulsione; non sono sufficienti condizioni ordinarie del migrante (es. mancanza di lavoro o mezzi non regolari).
- La pendency o l'esito di procedure di protezione internazionale (Commissione territoriale o giudice) può incidere sulla valutazione della legittimità della permanenza e sul profilo soggettivo (buona fede); il giudice deve verificare e motivare l'effetto di tali procedure rispetto alla data del fatto.
- La decisione che nega responsabilità penale per mancata ottemperanza deve contenere motivazione specifica: mera affermazione di responsabilità senza valutare le allegazioni difensive è viziata e può portare a annullamento.
- Sulle questioni di quantificazione della pena il giudice deve indicare i criteri e i calcoli applicati (art. 133 c.p.); l'assenza di motivazione sulla pena può costituire motivo di censura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09584/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09585/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09586/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09746/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09747/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09748/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →