Sentenza del 02/08/2024 n. 21918 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’atto di irrogazione delle sanzioni per omesso versamento delle accise, relativo allo svincolo irregolare dal regime sospensivo di prodotti energetici spediti a un destinatario sloveno. L’Agenzia contestava che la cessione fosse stata perfezionata: l’autorità doganale slovena aveva attestato la falsità dei timbri di ricezione sui documenti di trasporto. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: incompetenza dell’ufficio italiano; violazione delle regole di valutazione della prova per l’utilizzo di un telescritto asseritamente non prodotto; esclusione dell’abbuono e della responsabilità sanzionatoria in assenza di colpa; illegittima esclusione della definizione agevolata delle sanzioni; carenza di motivazione per mancata allegazione delle risposte dell’autorità slovena. Ha inoltre chiesto l’interruzione del giudizio a seguito del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto la richiesta di interruzione: il fallimento sopravvenuto non interrompe il giudizio di legittimità, pur potendo intervenire il curatore nei limiti consentiti. Ha rigettato tutti i motivi: l’autorità italiana era competente perché i prodotti spediti dall’Italia non risultavano giunti a destinazione e la società non aveva fornito la prova richiesta; la censura sul telescritto era inammissibile e comunque infondata, non essendo quel documento l’unico fondamento della decisione; l’abbuono non spetta per il mero svincolo irregolare, anche se dovuto a illecito di terzi e senza colpa del depositario, quando i prodotti non siano stati distrutti o irrimediabilmente perduti; la definizione agevolata delle sanzioni non si applica all’omesso o ritardato pagamento dei tributi; la motivazione per relationem era sufficiente, poiché l’atto riportava gli elementi essenziali delle contestazioni slovene. Confermata quindi la decisione della CTR del Friuli-Venezia Giulia, che aveva rigettato l’appello contro la sentenza della CTP di Trieste e mantenuto l’atto sanzionatorio. Spese compensate per l’evoluzione della giurisprudenza; dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio.
Il fallimento sopravvenuto di una parte non interrompe il giudizio di cassazione e non impone la riassunzione nei confronti della curatela; il curatore può tuttavia intervenire per tutelare la massa, entro i limiti delle facoltà difensive previste.
Art. 20 della direttiva 92/12/CEE
Quando nel corso della circolazione, una infrazione o una irregolarità è stata accertata, senza che sia possibile stabilire il luogo in cui essa è stata commessa, la stessa si presume commessa nello Stato membro in cui è stata accertata.
La direttiva stabilisce criteri territoriali per individuare lo Stato competente a riscuotere l’accisa in caso di irregolarità nella circolazione; nel caso di prodotti spediti dall’Italia e non provati come giunti a destinazione, opera la disciplina che consente la riscossione nello Stato di partenza.
Art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), d.lgs. 504/1995 (TUA)
Se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato.
Se i prodotti spediti dall’Italia non giungono a destinazione e non si individua il luogo dell’immissione in consumo, la legge presume che l’irregolarità sia avvenuta in Italia, salvo prova contraria fornita entro il termine previsto. Nel caso deciso, la società non aveva assolto tale onere, perciò era legittima la competenza dell’autorità doganale italiana.
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.
La contestazione del modo in cui il giudice di merito ha apprezzato le prove non configura, di per sé, una violazione processuale deducibile come errore di diritto in cassazione; occorre utilizzare il corretto mezzo di impugnazione e rispettarne i relativi limiti.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza relativa alla valutazione del materiale probatorio va prospettata, ove ne ricorrano i presupposti, come vizio motivazionale e non come violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.
La disposizione era invocata dalla società per sostenere l’assenza di colpevolezza, ma la Corte ha escluso che tale circostanza elimini l’obbligo di pagamento dell’accisa del depositario in caso di svincolo irregolare, secondo l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione.
Art. 17, comma 3, d.lgs. 472/1997
In tema di violazioni di norme tributarie, la definizione agevolata delle sanzioni non si applica in caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi, ravvisabile anche laddove sia stata effettuata compensazione in misura superiore a quella consentita, sia ove la sanzione sia stata irrogata unitamente all'avviso di accertamento sia se sia stata irrogata con un distinto ed autonomo atto.
La definizione agevolata non è utilizzabile per le sanzioni conseguenti all’omesso o ritardato pagamento del tributo, indipendentemente dal fatto che siano irrogate insieme all’atto di accertamento o con un atto autonomo.
Art. 14, paragrafo 1, direttiva 92/12/CEE
L'abbuono d'imposta ivi previsto non si applica al depositario, responsabile del pagamento dell'imposta, in caso di svincolo dal regime sospensivo dovuto ad un atto illecito, nemmeno qualora il depositario sia totalmente estraneo a tale atto illecito, imputabile esclusivamente a un terzo, e nutra un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione del prodotto in regime di sospensione di imposta.
L’abbuono riguarda le perdite del prodotto imputabili a caso fortuito o forza maggiore, non lo svincolo irregolare che lasci il prodotto nel circuito commerciale. La responsabilità del depositario per l’accisa è oggettiva e permane anche se l’illecito è commesso esclusivamente da terzi e il depositario è incolpevole.
Art. 4, comma 1, d.lgs. 504/1995 (TUA)
In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, È concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti È avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.
L’abbuono presuppone una perdita o distruzione del prodotto e la prova, a carico del soggetto obbligato, che essa sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Non basta dimostrare che il prodotto sia stato sottratto o che un terzo abbia commesso un illecito, se il bene non è stato distrutto o irrimediabilmente perduto.
Art. 2, commi 1-4, d.lgs. 504/1995 (TUA)
Si considera immissione in consumo anche: a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4; b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo.
Lo svincolo irregolare dal regime sospensivo è equiparato all’immissione in consumo e rende esigibile l’accisa; il pagamento è dovuto dal titolare del deposito fiscale e, nei casi previsti, dal garante o dal soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti di esigibilità.
La disposizione è richiamata per inquadrare il regime sospensivo e la responsabilità del depositario autorizzato nella circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa; la Corte ne dà applicazione coerente con la direttiva 92/12/CEE.
Art. 1, lettera g), d.lgs. 504/1995 (TUA)
La nozione di regime sospensivo collega la detenzione e la circolazione dei prodotti al momento di esigibilità dell’accisa o al verificarsi di una causa estintiva. Nel caso deciso, l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione esclude che lo svincolo irregolare equivalga a una perdita che estingue l’obbligazione.
Art. 7, comma 1, legge 212/2000
L'art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000, che si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche "per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.
La motivazione per relationem è legittima se il contribuente non conosce già integralmente l’atto richiamato e l’atto notificato ne riporta gli elementi essenziali, sufficienti a comprendere i fatti posti a fondamento della pretesa e a consentire il controllo giurisdizionale.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, è dovuto dalla ricorrente un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il depositario autorizzato è responsabile in via oggettiva del pagamento dell’accisa per le irregolarità nella circolazione dei prodotti in regime sospensivo; l’assenza di colpa o la commissione dell’illecito da parte di terzi non bastano a esonerarlo.
- L’abbuono dell’accisa richiede una perdita o distruzione effettiva del prodotto, tale da renderne materialmente impossibile l’immissione in consumo o l’ingresso nel circuito commerciale. Lo svincolo irregolare, se il prodotto resta commercializzabile, non costituisce perdita rilevante ai fini dell’abbuono.
- Quando i prodotti spediti da uno Stato membro non risultano giunti a destinazione e non è possibile localizzare l’immissione in consumo, si applica la presunzione di irregolarità nello Stato di partenza, salvo prova contraria tempestiva e soddisfacente a carico dell’interessato.
- La definizione agevolata delle sanzioni tributarie non si applica alle violazioni consistenti nell’omesso o ritardato pagamento del tributo, anche se la sanzione è irrogata con atto autonomo.
- Un atto tributario può motivare per relationem, purché riporti il contenuto essenziale degli atti richiamati e permetta al contribuente di identificare i fatti e le ragioni della pretesa.
- La contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non può essere formulata automaticamente come violazione delle regole processuali: deve essere dedotta attraverso il corretto motivo di impugnazione e nei limiti previsti per il controllo di legittimità.
- Il fallimento sopravvenuto durante il giudizio di cassazione non comporta l’interruzione del processo; il curatore può intervenire per tutelare la massa entro i limiti delle facoltà difensive ammesse.
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