Cassazione Civile, Ordinanza n. 29826/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano, originario del Delta State, aveva chiesto protezione internazionale riferendo di essere stato avvicinato da appartenenti alla setta degli Ogboni, che volevano indurlo a entrarvi in luogo del padre; a fronte del suo rifiuto, sarebbe stato minacciato e per timore per la propria incolumità aveva lasciato la Nigeria, dopo un periodo di permanenza in Libia. La Commissione territoriale aveva rigettato la domanda; il Tribunale di Bologna aveva respinto il ricorso; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo il racconto generico, lacunoso e inattendibile, escludendo i presupposti per lo status di rifugiato, per la protezione sussidiaria anche ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, e per la protezione umanitaria. Nel ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007 e dell’art. 8, co. 3, d.lgs. n. 25/2008 per avere la Corte d’appello ritenuto inattendibili le dichiarazioni senza corretta applicazione dei criteri legali di credibilità; 2) violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 251/2007 e dell’art. 8, co. 3, d.lgs. n. 25/2008, sostenendo che la protezione sussidiaria ex lett. c) era stata negata facendo improprio riferimento a fonti non adeguate e senza doverosa cooperazione istruttoria; 3) violazione dell’art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/1998, lamentando la mancata specificazione delle ragioni di esclusione della vulnerabilità, il mancato esame del livello di tutela dei diritti fondamentali nel Paese d’origine, dei rischi legati al Covid-19 e del proprio percorso di integrazione in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla credibilità del racconto attingesse un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non evidenziasse un vizio di motivazione rilevante in cassazione, né una specifica violazione dei criteri legali di valutazione. Quanto alla protezione sussidiaria, ha osservato che le fonti COI utilizzate dalla Corte territoriale erano pertinenti e aggiornate e che il ricorrente non aveva fornito riscontri precisi e univoci idonei a dimostrare un travisamento delle informazioni o l’esistenza nel Delta State di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato. Sul diniego della protezione umanitaria, la Corte ha rilevato che le doglianze non colpivano la ratio decidendi, erano generiche o tendevano a sollecitare una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero si era costituito solo tardivamente e senza difese sostanziali; è stato invece dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
È stato invocato per denunciare violazioni di legge, ma la Corte ha chiarito che le censure miravano in realtà a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto del giudice di merito.
art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
La credibilità del richiedente asilo è un accertamento di fatto censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, non per una diversa ricostruzione del merito.
art. 3, 5° co., d.lgs. n. 251/2007
I criteri legali di valutazione della credibilità non risultano violati quando il giudice di merito motiva, anche sinteticamente, l’inattendibilità del racconto con riferimento a genericità e mancanza di riscontri.
art. 8, 3° co., d.lgs. n. 25/2008
Il dovere di cooperazione istruttoria officiosa opera sulle fonti COI pertinenti e aggiornate, ma presuppone un racconto credibile o, quanto meno, non manifestamente inattendibile; inoltre, per censurare l’apprezzamento delle fonti privilegiate occorrono riscontri precisi e univoci su travisamento o superamento delle informazioni utilizzate.
La protezione sussidiaria ex lett. a), b) e c) richiede che siano allegati e dimostrati i relativi presupposti; per la lett. c) occorre allegare una situazione di violenza indiscriminata nel Paese o nella zona di origine, non desumibile da fonti generiche o non pertinenti.
art. 5, 6° co., d.lgs. n. 286/1998
La protezione umanitaria richiede una specifica situazione di vulnerabilità e non può essere riconosciuta sulla base di allegazioni generiche o di una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato conseguente all’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sovvertito con una mera diversa lettura delle risultanze processuali.
- Se il racconto del richiedente è ritenuto inattendibile, il dovere di cooperazione istruttoria officiosa non impone un ulteriore approfondimento finalizzato a colmare carenze allegatorie non attendibili.
- Per censurare in cassazione l’uso delle fonti COI in materia di protezione internazionale non basta richiamare fonti alternative in modo generico: occorre indicare in modo preciso e univoco il travisamento delle informazioni o il superamento con fonti più aggiornate e decisive.
- La protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007 richiede l’allegazione e la dimostrazione di una situazione attuale di violenza indiscriminata nella zona di provenienza, non essendo sufficiente un richiamo astratto a contesti di insicurezza.
- Il diniego della protezione umanitaria è censurabile solo se si colpisce la specifica ratio decidendi; doglianze generiche sulla situazione del Paese d’origine, sull’emergenza sanitaria o sull’integrazione in Italia non consentono di superare un accertamento di merito sfavorevole.
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