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Sentenza

Sentenza n. 284/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 329/2024, resa dalla Corte d’Appello civile di Reggio Calabria, in data 13 maggio 2024, pubblicata il 15 maggio 2024 e passata in giudicato; nonchè per la condanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 112, comma 3, c.p.a., al pagamento di somme a titolo di interessi e rivalutazione, maturati dopo il passaggio in giudicato sulla condanna alle spese di lite.

Giustizia amministrativa202500330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, della sentenza civile passata in giudicato nella parte relativa al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della parte privata e distratte al procuratore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (procuratore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 329/2024 della Corte d'Appello civile di Reggio Calabria, passata in giudicato, che aveva condannato il Comune al pagamento di 4.996,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfetarie, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., il pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, nonché la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sentenza era stata notificata al Comune in forma esecutiva il 31 maggio 2024; il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 era decorso senza pagamento. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Comune di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., gli interessi legali compensativi sulle spese processuali liquidate nel titolo, maturati dopo la definitività della decisione ottemperanda, individuata nel 16 dicembre 2024. Ha invece respinto la domanda di rivalutazione monetaria e la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo che, trattandosi esclusivamente dell'esecuzione di un obbligo pecuniario e di un giudicato di recente formazione, l'interesse all'adempimento fosse già adeguatamente tutelato dal naturale maturare degli interessi legali. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Siderno, incaricandolo di compiere anche le attività contabili necessarie, senza che l'indisponibilità di bilancio o di cassa possa impedire l'esecuzione. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500,00 euro oltre accessori e contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza e, al comma 3, di chiedere la condanna al pagamento di somme maturate successivamente alla definitività del titolo.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 93 c.p.c.

    Rileva per la distrazione delle spese processuali in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

  • art. 14 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile contenente una condanna pecuniaria dell'amministrazione, decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute e nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
  • L'amministrazione intimata, che non dimostri l'avvenuto puntuale e integrale pagamento del debito risultante dal giudicato, non assolve l'onere della prova dell'adempimento; la persistente mancata dimostrazione del pagamento giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a., sulle somme liquidate dal giudicato civile a titolo di spese processuali possono essere riconosciuti gli interessi legali compensativi maturati dopo la definitività del titolo.
  • Quando l'ottemperanza riguarda esclusivamente un obbligo pecuniario derivante da un giudicato di recente formazione, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata se il naturale maturare degli interessi legali assicura già un'adeguata tutela dell'interesse all'adempimento.
  • Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di un ente locale, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le fasi contabili necessarie, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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