Sentenza n. 5560/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, n. 523 del 3 febbraio 2026 (non notificata), con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Milano n. 4586 del 23 luglio 2020, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Milano che aveva respinto il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza civile passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società appellante aveva ottenuto, quale cessionaria di crediti per forniture di energia elettrica, una sentenza civile che accertava il credito per euro 701.669,56, oltre interessi commerciali dalla scadenza delle fatture, dava atto del pagamento in corso di causa della medesima somma e condannava il Ministero al pagamento degli interessi. La società sosteneva che il pagamento di euro 701.669,56 dovesse essere imputato prima agli interessi e poi al capitale, secondo l'art. 1194 c.c., richiamato nella motivazione della sentenza civile, con conseguente residuo debito per capitale e interessi. Il TAR aveva invece ritenuto che il dispositivo della sentenza civile avesse definitivamente accertato l'estinzione del debito da capitale e che il giudicato fosse stato integralmente eseguito. In appello, la società ha dedotto l'erronea interpretazione del dispositivo e della motivazione della sentenza civile e, in subordine, l'esistenza di un residuo debito per interessi anche ove si fosse ritenuto estinto il capitale.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha distinto tra il divieto, per il giudice dell'ottemperanza, di integrare o alterare il giudicato civile e il potere-dovere di interpretarlo sulla base dei suoi elementi interni. Nel caso concreto, la sentenza civile aveva accertato il pagamento parziale del debito, ma non aveva stabilito nel dispositivo che il pagamento fosse imputato al capitale. L'espressione relativa al pagamento della somma "in linea capitale" indicava soltanto l'importo corrispondente alla sorte capitale, mentre la motivazione, richiamando l'art. 1194 c.c., stabiliva la regola di imputazione prima agli interessi e poi al capitale. Non vi era contraddizione tra dispositivo e motivazione: il primo quantificava il debito e il pagamento, la seconda disciplinava l'imputazione del pagamento. Poiché il Ministero non aveva effettuato ulteriori pagamenti, il giudicato risultava ancora ineseguito. Il Consiglio di Stato ha ordinato al Ministero di corrispondere entro sessanta giorni le somme residue, da determinare imputando il pagamento già effettuato prima agli interessi e poi al capitale, con calcolo degli ulteriori interessi sul capitale residuo. Ha rinviato l'eventuale nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora a una specifica e ulteriore istanza in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in euro 10.000 oltre accessori.
Norme richiamate
La controversia è stata trattata nell'ambito del giudizio di ottemperanza.
È stato richiamato con riguardo al decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione.
tenendo conto della regola di imputazione del pagamento agli interessi ex art. 1194 c.c.
Il pagamento parziale deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale; gli interessi successivi vanno calcolati sul capitale residuo.
Il pagamento effettuato dal Ministero era stato eseguito in conseguenza della provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile, il giudice amministrativo svolge una funzione attuativa e non può integrare, modificare o alterare il precetto contenuto nella sentenza civile mediante nuovi accertamenti propri del giudizio di cognizione.
- Il giudice dell'ottemperanza conserva il potere di interpretare il giudicato civile quando l'interpretazione si fonda esclusivamente su elementi interni alla sentenza già accertati dal giudice civile e resta funzionale all'esecuzione, senza introdurre una nuova regola decisoria.
- Quando il dispositivo di una sentenza civile indica l'importo del credito e dà atto del pagamento di una somma corrispondente alla sorte capitale, ma la motivazione richiama la regola dell'art. 1194 c.c., il pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale, salvo una diversa e inequivoca statuizione del giudicato.
- Non sussiste contraddizione tra un dispositivo che quantifica il credito e il pagamento eseguito e una motivazione che disciplina l'imputazione del pagamento: il dispositivo individua l'entità delle obbligazioni, mentre la motivazione può precisare il criterio applicativo necessario per determinarne il residuo.
- Se l'amministrazione ha pagato soltanto la somma oggetto di un pagamento parziale e non ha corrisposto gli ulteriori importi dovuti secondo il criterio di imputazione stabilito dal giudicato, l'esecuzione deve ritenersi incompleta e il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento del residuo entro un termine assegnato.
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