Cassazione Civile, Ordinanza n. 27303/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario una serie di estratti di ruolo relativi a 19 cartelle di pagamento, deducendo che le cartelle non le erano mai state notificate e chiedendo l'annullamento dei ruoli e delle cartelle per violazione delle regole di notifica e per intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. In appello ha inoltre contestato: la non conformità all'originale delle copie fotostatiche delle relate di notifica prodotte dall'agente della riscossione; l'inammissibilità della produzione dei referti di notifica senza deposito anche delle cartelle; la nullità di alcune notifiche eseguite a mani di familiari conviventi senza produzione della raccomandata informativa; l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine quinquennale e non quello decennale. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che, alla luce dello ius superveniens sull'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973, l'estratto di ruolo non è impugnabile e che nel caso concreto non risultava dimostrato uno specifico interesse ad agire tra quelli tipizzati dalla norma, né erano state dedotte iniziative dell'Ufficio idonee a rendere attuale il pregiudizio; pertanto il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo originario perché l'azione impugnatoria degli estratti di ruolo non era proponibile in difetto dei presupposti di legge e di uno specifico interesse ad agire. I motivi di ricorso sono rimasti assorbiti. Le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, in capo alla ricorrente, di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio
La disposizione ha introdotto una tipizzazione dei casi in cui l'invalida notificazione della cartella rende attuale l'interesse ad agire; si applica ai processi pendenti e consente la tutela solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nei casi previsti dalla norma.
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta, con declaratoria di inammissibilità dell'azione originaria.
Nel giudizio di legittimità è richiamato come strumento per il deposito documentale utile a dimostrare lo specifico interesse ad agire nei processi pendenti.
Richiamato per il deposito della memoria nel procedimento camerale.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio di cassazione, che nel caso sono state compensate.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norma richiamata dalla ricorrente come parametro di validità delle cartelle e dei ruoli per dedotta violazione delle regole di notifica.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di produzione e conservazione dei referti di notifica e delle cartelle.
Invocato dalla ricorrente per contestare l'efficacia probatoria delle copie fotografiche prodotte dall'agente della riscossione.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la non conformità all'originale delle copie prodotte.
Richiamato dalla ricorrente sotto il profilo dell'omessa pronuncia del giudice di merito sui motivi di appello.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità delle notifiche eseguite a familiari conviventi e la mancata produzione della raccomandata informativa.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dei crediti iscritti a ruolo.
La Corte richiama la questione della sua inapplicabilità quando non vi sia un titolo giudiziale definitivo, secondo la prospettazione della ricorrente.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la tutela giudiziale contro ruolo e cartella presuppone la dimostrazione di uno specifico e attuale interesse ad agire, nei casi tipizzati dalla disciplina sopravvenuta.
- La norma sopravvenuta che tipizza l'interesse ad agire nei confronti dell'invalida notificazione della cartella si applica anche ai processi pendenti, incidendo sulla pronuncia e imponendo al giudice di verificarne la sussistenza fino al momento della decisione.
- Quando manca la dimostrazione del pregiudizio tipizzato e non risultano iniziative esecutive o di riscossione che rendano attuale la lesione, l'azione introduttiva deve essere dichiarata inammissibile perché la causa non poteva essere proposta.
- La questione dell'interesse ad agire, essendo rilevabile d'ufficio, non è preclusa da un giudicato implicito formatosi su questioni diverse o non esaminate espressamente dai giudici di merito.
- Se la Corte rileva che l'azione originaria era inammissibile per difetto originario di proponibilità, può cassare senza rinvio la sentenza impugnata assorbendo gli ulteriori motivi di ricorso.
- Nel giudizio di legittimità, la prova dello specifico interesse ad agire nei processi pendenti può essere fornita con i mezzi e nei limiti processuali consentiti fino alla decisione, inclusi i depositi documentali ammessi dal codice di rito.
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