Cassazione Civile, Ordinanza n. 29642/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente gestore)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contestazione con cui, nei confronti della società ricorrente, veniva irrogata una sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 23, comma 12, cod. strada, perché, quale titolare di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari, non avrebbe rispettato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, realizzando 4 preinsegne difformi rispetto al bozzetto approvato di 6. In origine il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione ritenendo necessaria la preventiva diffida alla rimozione ex art. 56 d.P.R. 495/1992; il Tribunale, in appello, aveva invece riformato la decisione e rigettato l'opposizione, qualificando i manufatti come insegne pubblicitarie/preinsegne e ritenendo applicabile direttamente la sanzione dell'art. 23, comma 12, senza previa diffida. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 23, 38 e 39 cod. strada e degli artt. 47-59, 134 e 383 d.P.R. 495/1992, sostenendo che i manufatti fossero segnali industriali/commerciali e non mezzi pubblicitari; 2) violazione delle medesime norme anche alla luce della modifica del 2010 dell'art. 23 cod. strada; 3) omesso esame di fatto decisivo e travisamento della prova, lamentando che il Tribunale avesse male interpretato foto e documenti relativi ai cartelli installati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, esaminandoli congiuntamente perché connessi. Ha affermato che, nel caso concreto, i manufatti installati avevano funzione prevalente pubblicitaria e non di segnaletica informativa di avvio alle zone di attività; pertanto era corretta l'applicazione dell'art. 23, comma 12, cod. strada per mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione. Ha inoltre escluso che la doglianza sul vizio motivazionale fosse ammissibile, osservando che il Tribunale aveva compiutamente motivato e che la ricorrente chiedeva solo una diversa lettura delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione; è stata respinta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 23, comma 12, cod. strada
"chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo"
sanziona la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per cartelli e altri mezzi pubblicitari, senza necessità di preventiva diffida alla rimozione.
"La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada"
la collocazione di cartelli e mezzi pubblicitari lungo le strade è subordinata ad autorizzazione dell'ente proprietario e, nei centri abitati su strade statali/regionali/provinciali, al preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di segnaletica verticale dei manufatti.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che i manufatti fossero segnali di indicazione e non pubblicità.
utilizzato per definire i mezzi pubblicitari e, in particolare, le preinsegne e gli impianti di pubblicità o propaganda.
artt. 48-59 d.P.R. n. 495/1992
richiamati come disciplina di dettaglio della pubblicità sulle strade, rilevante per qualificare i manufatti.
richiamato dalla decisione di primo grado quale norma sull'ordine di rimozione, distinta dalla sanzione pecuniaria dell'art. 23, comma 12, cod. strada.
richiamato dalla ricorrente e dal giudice per distinguere i segnali turistici e di territorio con indicazioni di attività industriali, artigianali e commerciali dai mezzi pubblicitari.
art. 383, comma 4, d.P.R. n. 495/1992
richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni del regolamento di esecuzione del codice della strada.
il Tribunale ha valutato le fotografie dei cartelli secondo il proprio prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso che la censura indicasse un vero fatto storico decisivo non esaminato.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza.
la domanda di responsabilità aggravata proposta dalla controricorrente è stata respinta perché non risultavano mala fede o colpa grave della ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per qualificare un manufatto collocato lungo o in vista della strada occorre accertarne la funzione prevalente: se svolge principalmente funzione pubblicitaria, si applica la disciplina dei mezzi pubblicitari; se svolge funzione meramente informativa di segnalazione dell'itinerario o della zona, può ricadere nella disciplina della segnaletica stradale.
- La violazione delle prescrizioni contenute in un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari integra direttamente l'illecito sanzionato dall'art. 23, comma 12, cod. strada, senza che sia necessaria una preventiva diffida alla rimozione del mezzo.
- La distinzione tra ordine di rimozione del mezzo pubblicitario e irrogazione della sanzione pecuniaria comporta l'autonomia dei relativi presupposti applicativi: l'una misura non esclude l'altra, perché operano su piani diversi.
- In sede di legittimità la qualificazione del manufatto e la valutazione della sua funzione sono apprezzamenti di fatto sindacabili solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti, non potendo la parte ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta prospettare una diversa lettura di documenti, fotografie o altri elementi già valutati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29569/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29571/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29572/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29577/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29582/2024 del 18/11/2024
- ordinanza_civile · 18 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29584/2024 del 18/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →