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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 884/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di secondo grado che aveva rideterminato le pene per reati di usura. Bruno Pirchio deduceva: 1) nullità della rinnovazione della citazione dopo la sospensione per COVID-19 poiché la comunicazione era stata inviata solo al difensore e non all'imputato (richiamando art. 178 lett. c) c.p.p.); 2) inutilizzabilità delle intercettazioni e captazioni ambientali; 3) irrilevanza e inconsistenza probatoria degli accertamenti disposti ex art. 507 c.p.p.; 4) errata applicazione dell'art. 644 c.p.; 5) omissione nella concessione della sospensione condizionale della pena. Pietro Aiuto propose censure in gran parte sovrapponibili (e inoltre contestò la motivazione in ordine alla pena pecuniaria ritenuta superiore al minimo edittale nonostante la pena detentiva al minimo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: la comunicazione via PEC al difensore, prevista dall'art. 83 commi 13-14 del D.L. 18/2020 (normativa emergenziale COVID), è lecita e sufficiente, quindi l'eccezione sulla notifica è infondata; i restanti motivi sono o generici (p.es. sull'inutilizzabilità delle intercettazioni), o questioni di merito non sindacabili in cassazione (p.es. determinazione del superamento del tasso-soglia mediante calcoli aritmetici già effettuati in primo grado), o ammissibili ma infondati (art.507: il giudice può disporre integrazioni probatorie d'ufficio); la richiesta sulla sospensione condizionale della pena era inammissibile perché non proposta in appello e quindi non devoluta alla Cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (art. 83, commi 13 e 14) convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27

    "le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio"

    La norma emergenziale autorizza la notifica agli imputati tramite invio PEC al difensore di fiducia senza obbligo di ulteriore notifica diretta all'imputato; tale modalità è tassativa e derogatoria del regime ordinario per il periodo di emergenza.

  • art. 16 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. legge n. 221/2012)

    Riferimento normativo al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche; viene richiamato come base tecnica per le notifiche via PEC previste dalla normativa emergenziale.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma processuale richiamata dai ricorrenti in ordine alla rinnovazione della citazione; la Corte ha ritenuto però prevalente la disciplina emergenziale (D.L. 18/2020) che consente la notifica al difensore.

  • art. 507 c.p.p.

    Attribuisce al giudice il potere di disporre integrazioni probatorie anche d'ufficio; la Corte ha confermato la legittimità di tali accertamenti disposti dal Tribunale al fine di completare il compendio probatorio.

  • art. 644 c.p.

    Norma sostanziale sul reato di usura; la Corte ha ritenuto che la determinazione del superamento del tasso-soglia fosse stata adeguatamente accertata (operazioni matematiche già effettuate in primo grado) e che le censure costituivano valutazioni di merito non rilevanti in cassazione.

  • art. 609 comma 2 c.p.p.

    Stabilisce i limiti della devoluzione al giudice di legittimità: questioni non dedotte in appello non possono essere proposte in cassazione se non quelle rilevabili d'ufficio; perciò la mancata concessione della sospensione condizionale non poteva essere sollevata in cassazione se non discussa in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e possibile condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In regime emergenziale (D.L. 18/2020) la notifica degli avvisi e provvedimenti penali può essere validamente effettuata tramite PEC al difensore di fiducia senza necessità di ulteriore notifica diretta all'imputato.
  • Le censure generiche o non specificamente fondate (p.es. mera affermazione di inutilizzabilità delle intercettazioni senza indicazione precisa) sono manifestamente infondate e portano all'inammissibilità o al rigetto in Cassazione.
  • Il giudice di merito può disporre integrazioni probatorie ex art. 507 c.p.p. anche d'ufficio; tale potere è funzionale a completare il materiale probatorio e non è facilmente sindacabile in sede di legittimità.
  • Le valutazioni tecniche e aritmetiche sulla determinazione del superamento del tasso d'interesse sono questioni di merito: la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del merito salvo vizio motivazionale evidente.
  • La determinazione della pena detentiva e della pena pecuniaria può seguire criteri diversi; non sussiste automatismo che imponga al giudice di mantenere la stessa percentuale rispetto al minimo edittale per entrambe le componenti.
  • Non è possibile introdurre in Cassazione questioni che non siano state dedotte in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio; pertanto temi come la sospensione condizionale della pena devono essere tempestivamente sollevati nei gradi di merito.
  • La proposizione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare non solo il rigetto ma anche l'onere di spese processuali e sanzioni alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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