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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 886/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per ricettazione: i difensori di Alessandro e Salvatore Lanza denunciavano il travisamento della prova e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena; in particolare si sosteneva che nei verbali emersi in dibattimento era provato che le marmitte erano state consegnate a Salvatore e non ad Alessandro, il quale non era presente, e che la Corte di appello aveva errato nel valutare l'elemento soggettivo. Il difensore di Polizzi censurava la mancata verifica del dolo specifico e la scarsa valutazione della attendibilita delle dichiarazioni del coimputato, nonché la mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Alessandro Lanza, constatando che la sentenza dei gradi precedenti aveva fondato la sua condanna su una prova inesistente (la dichiarazione che Polizzi avrebbe consegnato le marmitte ad Alessandro non risulta dai verbali): ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Alessandro per non aver commesso il fatto. Quanto a Salvatore Lanza, il ricorso è stato ritenuto fondato solo sul punto del diniego della sospensione condizionale della pena: la Corte ha annullato con rinvio limitatamente a quella questione per nuovo esame da parte della Corte d'appello. Il ricorso di Polizzi è stato dichiarato inammissibile; nel provvedimento di inammissibilità la parte privata che ha proposto il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese e, avendo la Corte ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte valuta la sussistenza del dolo sulla base delle prove raccolte e della mancata fornitura di spiegazioni plausibili da parte dell'imputato

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'esame della attendibilita delle dichiarazioni del coimputato; la Corte rileva che le dichiarazioni sono state valorizzate ma devono essere vagliate secondo i criteri di credibilità e attendibilità

  • art. 154 comma 1 e art. 133 cod. pen.

    Citati in rapporto alla concessione della sospensione condizionale della pena e alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che il diniego motivato soltanto con l'atteggiamento processuale sia insufficiente

  • art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma sul sindacato di legittimità in Cassazione: la Corte ribadisce che non è consentita una nuova valutazione delle prove, salvo il vizio di travisamento della prova come uso di prova inesistente o risultato di prova incontrovertibilmente diverso dal reale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di condannare la parte privata che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese; la Corte lo ha applicato condannando la parte privata al pagamento delle spese e, per profili di colpa, alla Cassa delle ammende

  • art. 8 L. n. 46/2006 (modifica art. 606)

    Richiamata dalla Corte per spiegare il limite del sindacato in Cassazione nonostante l'ampliamento delle possibili censure sulla motivazione

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non può rivedere la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito, salvo che vi sia travisamento della prova: cioè quando il convincimento è stato fondato su una prova inesistente o su un risultato di prova oggettivamente diverso da quello acquisito.
  • Se dalle valutazioni probatorie emerge che l'imputato non ha avuto contatti o ruoli nella ricezione del bene provento di reato, l'accertamento del dolo della ricettazione può venir meno e condurre all'assoluzione.
  • La mera mancata confessione o un atteggiamento processuale non possono da soli giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena; il rifiuto del beneficio richiede motivazioni adeguate e non basate soltanto sulla condotta processuale.
  • Il diritto al silenzio è garantito, ma l'assenza di spiegazioni alternative plausibili può essere valutata dal giudice di merito come elemento indiziario a carico; tuttavia tali valutazioni devono essere motivate e sottoponibili al controllo di legittimità nei limiti fissati dalla giurisprudenza.
  • Un ricorso penale privo di fondamento o manifestamente inammissibile può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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