Cassazione Penale, Sentenza n. 882/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria nella parte in cui la Corte, nel rideterminare la pena in sede di rinvio disposta dalla Cassazione, ha aumentato di 15 giorni la reclusione per il capo E) (violazioni connesse alla sorveglianza speciale). Il motivo dedotto è di violazione di legge in materia di dosimetria delle pene: secondo il ricorrente non poteva essere attribuito un aumento per il capo E) posto che in precedenza la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio la parte dell'imputazione relativa al precetto di "vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non dare ragione a sospetti"
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui l'annullamento operato dalla Suprema Corte nella pronuncia precedente aveva riguardato solo la parte dell'imputazione relativa al precetto di "vivere onestamente..." mentre era invece rimasta ferma la restante parte del capo E) relativa al divieto di rincasare dopo le ore 20.00 e di uscire prima delle ore 7.00. Pertanto la Corte d'Appello era legittimata a computare e a includere nella nuova dosimetria un aumento di 15 giorni riferibile al residuo segmento di reato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamata come norma procedurale che consente l'utilizzo di conclusioni scritte prima dell'udienza in Cassazione; presente nel fascicolo per le conclusioni del Procuratore Generale
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
citato in relazione al capo E) e al diverso richiamo in rubrica tra comma 1 e comma 2
La norma, nella parte relativa al precetto di "vivere onestamente, di rispettare le leggi e di non dare ragione a sospetti", è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.25/2019): per quel segmento il fatto non è previsto dalla legge come reato; tuttavia altra parte del capo E) (obbligo di soggiorno/ divieti di uscita in orari) poteva residuare e produrre effetti penali
art. 606 co. 3 c.p.p.
Richiamato per affermare che motivi estranei al contenuto dell'atto di appello sono inammissibili: la Corte di legittimità ne rileva il principio nell'analisi dei motivi non dedotti in appello
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione: applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla parzialmente una sentenza "senza rinvio" per una specifica parte dell'imputazione, occorre verificare se rimangono segmenti distinti e autonomi del medesimo capo: se sì, il giudice di merito può computare effetti sanzionatori relativi al residuo segmento.
- La declaratoria di incostituzionalità di una norma penale annulla la rilevanza penale della condotta prevista da quella norma, ma va valutato caso per caso se tutta la rubrica/imputazione è caduta o se permangono profili punibili diversi (es. obblighi di soggiorno/divieti orari).
- I motivi non dedotti nell'atto di appello sono generalmente inammissibili in sede di impugnazione successiva (art. 606 c.p.p.): le doglianze devono essere coerenti con il perimetro dell'impugnazione originaria.
- In tema di dosimetria, l'aumento di pena deve sempre essere riferito alle specifiche imputazioni effettivamente rimaste nel carico processuale: un aumento è legittimo se si riferisce a un segmento di reato residuo non annullato.
- Ricorsi alla Cassazione manifestamente infondati o non rilevanti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è pertanto fondamentale valutare con attenzione l'ammissibilità e la fondatezza delle censure da proporre.
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