Cassazione Penale, Sentenza n. 878/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per tre motivi: 1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che vi sarebbe stata una mutazione del fatto contestato (il capo di imputazione contestava lo smontaggio della targa, mentre la sentenza si sarebbe basata sul sezionamento di altre parti dell'auto); 2) insufficienza probatoria rispetto alla responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, deducendo che non sussistono elementi per attribuirgli lo smontaggio e il 'taglio' delle parti dell'autovettura nonché la finalità di occultamento; 3) violazione dell'art. 546 c.p.p. per mancata indicazione in motivazione della consapevolezza dell'imputato circa la condotta di riciclaggio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché non sussiste una mutazione essenziale del fatto contestato: il nucleo della contestazione (riciclaggio di una Lancia Y provento di furto con smontaggio della targa e parti dell'autovettura) è rimasto sostanzialmente lo stesso e l'imputato ha potuto esercitare il diritto di difesa. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati giudicati generici e meramente riespositivi di censure di fatto già valutate dalla Corte territoriale e, comunque, manifestamente infondati: la Corte d'Appello aveva valutato in modo coerente la prova (sorpresa dell'imputato mentre caricava la scocca su un furgone/rimorchio, ritrovamento di parti dell'auto nel capannone, fuga all'arrivo dei Carabinieri) ravvisando la consapevolezza dell'illiceità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
La norma è stata applicata per qualificare la condotta consistente nell'ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'autovettura rubata mediante smontaggio della targa e di altri pezzi; la sentenza territoriale ha ritenuto provata la sussistenza del reato.
artt. 521 e 522 c.p.p. (controllo della corrispondenza fra imputazione e sentenza)
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato queste norme nel senso che non vi è mutamento del fatto quando il nucleo essenziale dell'imputazione rimane immutato; il confronto non può essere meramente letterale ma va valutato se l'imputato abbia potuto difendersi concretamente sull'oggetto dell'imputazione.
art. 546 c.p.p. (motivazione in particolari ipotesi)
La censura del ricorrente mirava a far rilevare l'assenza in motivazione di un riferimento alla consapevolezza; la Corte ha ritenuto il motivo generico e avente contenuto di fatto, non dimostrando un vizio di legge nella motivazione.
art. 616 c.p.p. (conseguenze della declaratoria di inammissibilità)
Applicata per disporre la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende a titolo di multa etica per il ricorso inammissibile.
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 (conclusioni scritte del P.G.)
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Rilevata la produzione di conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità; norma richiamata a indicare la fonte delle conclusioni del P.G.
Massime di principio
- La discrepanza tra l'esposizione del fatto nel capo di imputazione e la motivazione della sentenza non costituisce automaticamente un vizio quando il nucleo essenziale della condotta contestata rimane identico: occorre valutare se l'imputato abbia potuto difendersi concretamente sull'oggetto dell'accusa.
- Le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze probatorie o a riproporre questioni di merito già esaminate dalla Corte territoriale sono, in sede di cassazione, spesso considerate generiche e inammissibili o manifestamente infondate.
- Per reato di riciclaggio relativo a beni provento di furto, la prova può essere ricavata anche da circostanze aggregative (es. ritrovamento di parti dell'auto, condotta di carico su mezzo, fuga all'arrivo delle forze dell'ordine) che consentono di inferire la consapevolezza dell'illiceità, purché la motivazione del giudice renda conto di tali elementi.
- Chi impugna in Cassazione deve evidenziare vizi di diritto o specifiche carenze logiche nella motivazione della Corte territoriale, non limitarsi a una mera rivalutazione dei fatti; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese e delle sanzioni pecuniarie.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) se emerge una situazione di colpa nel proporre il ricorso.
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