Cassazione Penale, Sentenza n. 883/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
DI LILLO Antonietta: impugnava per violazione di legge (art. 606 lett. c) c.p.p.) sostenendo la nullità del giudizio d'appello per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia regolarmente nominato, invocando gli artt. 178, 179 e 601 c.p.p. GUALANO Luigi: censurava la motivazione della Corte d'appello, denunciando la sua totale estraneità ai fatti e lamentando che la Corte non aveva risposto alle specifiche argomentazioni sulla sua non responsabilità
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Antonietta Di Lillo: ha ritenuto che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello fosse stata eseguita soltanto al difensore d'ufficio e non anche al difensore di fiducia regolarmente nominato, configurando nullità assoluta dell'appello ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti della Di Lillo e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Perugia per il prosieguo. Il ricorso di Luigi Gualano è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e genericità delle censure (mancata comparazione con la motivazione di merito); perciò è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 485 c.p.
Norma penale richiamata quale capo d'imputazione (sostituzione di persona). Nel contesto è indicata come uno dei reati per cui era stata affermata responsabilità in sede di merito
art. 640 c.p.
Norma penale richiamata quale capo d'imputazione (truffa). Anche questo reato era oggetto della decisione di merito
art. 178 c.p.p.
Richiamato per affermare che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra una nullità dell'atto processuale quando la presenza del difensore è obbligatoria
art. 179 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 178 per confermare la nullità assoluta quando non è dato l'avviso dell'udienza al difensore di fiducia, con conseguenze sull'efficacia dell'appello
art. 601 c.p.p.
Citato come riferimento normativo collegato alle nullità processuali richiamate dalla ricorrente (collocazione normativa di regole sulle nullità)
art. 97, comma 4, c.p.p.
Disciplina la nomina del difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia non comparso; la Corte ricorda che il difensore d'ufficio esercita diritti e doveri fino a quando il difensore di fiducia non provveda personalmente, rendendo efficace l'impugnazione finché il difensore di fiducia non presenti una tempestiva impugnazione propria
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiamato in relazione ai criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione: il motivo deve essere specifico e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; la genericità/aspecificità conduce all'inammissibilità
art. 616 c.p.p.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende; applicata nei confronti di Gualano
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia regolarmente nominato integra una nullità assoluta dell'appello quando la presenza del difensore è obbligatoria; tale nullità può comportare l'annullamento della sentenza di merito
- La nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. esercita i diritti e doveri del difensore sino a che quello di fiducia non intervenga personalmente; l'impugnazione del difensore d'ufficio è efficace fino a tempestiva impugnazione del difensore di fiducia
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione impugnata; censure generiche o aspecifiche sono inammissibili
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando la Corte di Cassazione annulla per nullità dell'appello legata a vizi di notifica al difensore di fiducia, può disporre la trasmissione degli atti ad altra Corte d'Appello per il prosieguo; occorre valutare la possibilità o meno di rinvio in base alla inesistenza di esigenze istruttorie ulteriori
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