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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 879/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 26/02/2021 che confermava le condanne pronunciate con giudizio abbreviato per i reati di rapina e sequestro di persona. Motivi principali: (1) richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati nelle sentenze del G.U.P. nn. 857/2014 e 341/2020; i ricorrenti sostengono omogeneità di modalità (rapine a furgoni che trasportavano tabacchi) e una programmazione unitaria delle condotte; (2) per Garofalo, mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (risarcimento del danno), contestando che la corte d'appello non avrebbe valutato correttamente la documentazione e la richiesta formulata in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Sulla continuazione la Corte ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione dei giudici di merito: i reati erano consumati in tempi diversi e la somiglianza del modus operandi non prova da sola una programmazione unitaria ab origine; inoltre grava sul ricorrente l'onere di indicare e allegare elementi specifici da cui desumere l'identità del disegno criminoso. Sul motivo relativo all'attenuante per Garofalo la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a superare l'accertamento di merito secondo cui non risultava un effettivo risarcimento. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La continuazione richiede la verifica di indicatori concreti (omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità, programmazione) e non è sufficiente il mero modus operandi simile; l'onere probatorio per dimostrare un disegno criminoso unitario grava sul soggetto che ne chiede il riconoscimento

  • art. 62 n. 6 c.p.

    L'attenuante per aver risarcito o riparato il danno richiede prova dell'effettivo risarcimento o di una richiesta comprovata; in mancanza di elementi probatori concreti la circostanza non può essere riconosciuta

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata in relazione alle conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore Generale; in questo contesto la Procura ha chiesto e ottenuto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ove valutati profili di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato tale somma in euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. richiede elementi concreti e specifici oltre alla mera somiglianza del modus operandi: contiguità spazio-temporale, sistematicità e prova di un piano criminoso programmato sin dall'inizio
  • L'onere di allegazione e prova della sussistenza di un disegno criminoso unitario grava sul ricorrente che chiede la continuazione: senza sentenze o documenti che dimostrino tale collegamento, la richiesta è destinata a essere respinta
  • Le censure generiche o prive di elementi nuovi, che si limitano a proporre una diversa valutazione dei fatti già esaminati in sede di merito, sono inammissibili in Cassazione perché incidono sul merito e non sulla corretta applicazione del diritto
  • Per ottenere l'attenuante per risarcimento del danno (art. 62 n.6 c.p.) è necessario dimostrare l'effettivo risarcimento o, quantomeno, fornire documentazione precisa della richiesta e della sua attuazione in grado di superare l'accertamento dei giudici di merito
  • La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di pagare le spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende quando siano valutati profili di colpa nella proposizione del ricorso

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