Cassazione Penale, Sentenza n. 885/2023 del 13/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta dell'8/4/2021 che, riformando parzialmente il Tribunale di Enna, aveva assolto Santo Montesano ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (non punibile per particolare tenuità) rispetto al reato di appropriazione indebita di una motozappa di proprietà del ricorrente. Il ricorso deduceva violazione e insufficiente motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p. con riferimento agli artt. 646, 61 n.11 e 133 c.p., omesso esame della prova documentale e testimoniale sul valore patrimoniale e affettivo del bene, e la non applicabilità dell'istituto ai reati a effetti permanenti poiché il bene non era stato restituito.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: la parte civile, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, non è legittimata a impugnare le statuizioni penali salvo che sotto il profilo delle conseguenze civili, e nel caso di specie il ricorso non contestava statuizioni civili. La decisione richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui il ricorso della parte civile contro una sentenza di non punibilità per particolare tenuità è inammissibile. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata dalla Corte d'appello per dichiarare Montesano non punibile per la particolare tenuità del fatto; nella motivazione del rigetto del ricorso la Suprema Corte considera la rilevanza dell'istituto e la giurisprudenza collegata al suo impatto sul giudizio civile.
Norma sostanziale riferita al reato di appropriazione indebita, richiamata dal ricorrente come reato contestato; la decisione di merito aveva invece escluso la punibilità per particolare tenuità.
Richiamato dal ricorrente tra le norme connesse alla valutazione delle circostanze, ma la Corte di legittimità non ha esaminato nel merito le censure perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche richiamata dal ricorrente; la Corte superiore non è entrata nel merito della valutazione delle circostanze per via dell'inammissibilità del ricorso.
La Corte richiama la disciplina e la giurisprudenza secondo cui le conseguenze della dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità incidono sui rapporti con l'azione civile: in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il ricorso della parte civile è privo di interesse. La sentenza cita l'effetto di giudicato che la norma attribuisce alla pronuncia irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità rispetto al giudizio civile.
Massime di principio
- La parte civile ha interesse a impugnare una decisione penale solo se contesta le statuizioni che producono effetti civili; in assenza di ciò e senza l'impugnazione del pubblico ministero, il ricorso penale della parte civile può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Quando la Corte d'appello assolve per non punibilità ex art. 131-bis c.p. (particolare tenuità), il potere di impugnazione della parte civile è limitato: il pubblico ministero è la parte titolata ad impugnare la statuizione penale per ottenerne la modifica in sede penale.
- In ricorsi della parte civile è fondamentale specificare e contestare espressamente le conseguenze civili derivanti dalla sentenza penale (ad es. statuizioni sulla restituzione o sul risarcimento); senza ciò il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Le questioni relative alla particolare tenuità (valore del bene, modalità della condotta, durata, effetti permanenti) devono essere diligentemente affrontate nel giudizio di merito con adeguata produzione documentale e prova testimoniale, perché la valutazione di tali elementi è determinante per l'applicabilità dell'art. 131-bis.
- Nei casi di presunta appropriazione di beni non restituiti (effetti permanenti), il ricorrente deve porre in evidenza il pregiudizio civile e documentare la mancata restituzione per conservare interesse ad impugnare la decisione penale.
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