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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36120/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, in parziale accoglimento dell'appello cautelare del P.M., aveva disposto nei confronti di Michele Lipani la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi per mesi sei, con riqualificazione del fatto (capo 23) da truffa aggravata a reato ex art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione). Il ricorrente deduceva: 1) errore di diritto e di fatto nel computo della soglia di punibilità prevista dall'art.10‑quater, contestando che il Tribunale avesse sommato importi riferibili a due annualità distinte invece di considerare la soglia annuale; 2) carenza della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari, con particolare rilievo che la società committente non avrebbe conseguito vantaggio dall'operazione e che la condotta sarebbe occasionale e risalente; 3) illegittimità della misura reale (segnalato come vizio di calcolo dell'imposta evasa), pur essendo la decisione impugnata relativa esclusivamente a misura personale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che: a) il sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica di adeguata esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell'assenza di illogicità evidenti, senza poteri di riesame dei fatti; b) la valutazione del Tribunale del riesame sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari è stata fondata su acquisizioni investigative razionali (rete di società fittizie, compensazioni indebite, ruolo del ricorrente nella commissione del meccanismo fraudolento) e non manifesta illogicità; c) in tema di indebita compensazione la quantificazione del "quantum" dei crediti inesistenti può essere valutata unitariamente e complessivamente (quindi la somma di 75.025,61 euro è stata ritenuta idonea a superare la soglia di punibilità per il capo 23), conformemente alla giurisprudenza di legittimità citata; d) il terzo motivo relativo alla misura reale è inammissibile perché la decisione impugnata non ha disposto misure reali; e) il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento, in via equitativa, di una somma (euro 3) a titolo di ripetizione spese, ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000

    Norma relativa all'indebita compensazione; la Corte ha ritenuto possibile, alla luce di precedenti indirizzi giurisprudenziali, una valutazione unitaria e complessiva del "quantum" dei crediti inesistenti ai fini del superamento della soglia di punibilità, non richiedendo una suddivisione per singola imposta/annualità

  • art. 12‑bis d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato dalla difesa in relazione alla misura reale; nella sentenza è menzionato ma la decisione impugnata non ha deciso misura reale, per cui la censura è stata considerata estranea al provvedimento impugnato

  • art. 143 legge n. 244/2007

    Norma citata dalla difesa in relazione al computo dell'imposta evasa; come per l'art.12‑bis è stata menzionata ma non applicata in senso decisorio nel provvedimento impugnato

  • art. 273 comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata per richiamare i criteri di valutazione delle misure cautelari; la Corte ha chiarito che per l'adozione della misura è sufficiente un giudizio di "qualificata probabilità" e che il regime probatorio cautelare non richiede la precisione e concordanza degli indizi richiesta per il giudizio di merito

  • art. 192 cod. proc. pen. (commi 2‑4)

    Richiamata per evidenziare la differenza tra il grado di scrutinio richiesto in fase cautelare e quello per il giudizio di merito; in particolare il comma 2 (precisione e concordanza degli indizi) non è richiamato in materia cautelare

  • art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    Norma sulla responsabilità solidale del committente per obblighi contributivi dell'appaltatore: la Corte ha ritenuto che tale disciplina supporti la considerazione secondo cui il committente, per liberarsi del debito, doveva assicurarsi del pagamento e quindi poteva essere parte dell'accordo criminoso

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma processuale penale citata in relazione ai profili procedurali; la censura difensiva che la richiamava non ha trovato ingresso perché il ricorso non ha contestato specifiche norme procedurali efficacemente

  • art. 322‑ter cod. pen.

    Norma penale richiamata nella comparazione delle fattispecie; menzionata ma senza incidenza diretta sul provvedimento cautelare impugnato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'onere delle spese del procedimento di cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere le spese del procedimento in base a questa disposizione

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Citata in relazione alla valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso: la Corte di Cassazione ha ritenuto che non vi fossero elementi per qualificare la presentazione del ricorso come dolosa o gravemente colposa

Massime di principio

  • In sede cautelare il livello probatorio richiesto (gravi indizi di colpevolezza) è meno rigoroso rispetto al giudizio di merito: la verifica in cassazione è limitata alla logica e alla completezza della motivazione senza potere di riesaminare i fatti
  • Le censure di legittimità sulla ricostruzione dei fatti che si risolvono in una diversa valutazione delle fonti probatorie sono, di regola, inammissibili se non denunciano specifiche violazioni normative o manifesta illogicità
  • In tema di indebita compensazione, secondo orientamento di legittimità citato dalla Corte, la quantificazione dei crediti inesistenti può essere valutata in modo unitario e complessivo ai fini del superamento della soglia di punibilità, e non necessariamente suddivisa per annualità o per singola imposta
  • La misura interdittiva può essere adottata per il pericolo di reiterazione quando il ruolo dell'indagato abbia reso possibile la commissione delle condotte (es. capacità di stipulare/gestire contratti simulati); l'interdizione è strumento idoneo a prevenire il rischio di recidiva impedendo l'accesso a funzioni che hanno favorito l'illecito
  • Le doglianze relative a misure reali non attinenti al provvedimento impugnato saranno dichiarate improprie o inammissibili: il ricorso deve essere congruamente diretto contro le statuizioni effettivamente adottate
  • Per risultare efficaci in cassazione, le censure difensive devono essere specifiche e corredate da elementi di prova o riferimenti normativi precisi; deduzioni generiche o autosufficienti sono destinate a non essere accolte

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