Cassazione Civile, Ordinanza n. 25813/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nell'esame dei motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal contribuente e dell'adesione dell'Agenzia delle entrate. Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato le spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme che risultavano essere state erroneamente rimborsate per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 602/1973. In primo grado la commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la commissione regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, quindi tema di riparto dell'onere della prova e disciplina del rimborso IVA; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., quindi efficacia del giudicato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, riguardante il comportamento concludente dell'Agenzia che avrebbe spontaneamente dato esecuzione al giudicato. Prima della decisione, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, cui l'Agenzia ha aderito.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa della cartella emessa per il recupero di somme erroneamente rimborsate.
Invocato dal ricorrente per denunciare un errato riparto dell'onere della prova.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Invocato dal ricorrente in tema di disciplina del rimborso IVA.
Invocato dal ricorrente in relazione all'efficacia del giudicato.
Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
Norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio e regolare le spese in conseguenza della rinuncia accettata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia seguita dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, la Corte può disporre la compensazione delle spese se vi è richiesta in tal senso e la controparte aderisce all'atto di rinuncia.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti, restando assorbite le censure sul merito della decisione impugnata.
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