Cassazione Civile, Ordinanza n. 19818/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento per l'anno 2006, in assenza di dichiarazione dei redditi, recuperando a tassazione ai fini Irpef somme percepite come redditi di lavoro dipendente e assimilati da due sostituti d'imposta. La contribuente aveva contestato l'atto sostenendo che una parte degli emolumenti era stata percepita indebitamente per errore dell'amministrazione erogante, poiché continuava a riceverli dopo l'immissione nei ruoli Inps. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che le somme indebitamente percepite non costituissero reddito tassabile né come reddito da lavoro né come reddito diverso, poiché l'ente erogante aveva diritto alla restituzione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell'art. 1 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 3, comma 1, t.u.i.r.; con un secondo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo, evidenziando che la contribuente era comunque tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e che, in caso di restituzione, le somme dovevano essere indicate come oneri deducibili nell'anno della restituzione, senza escludere la tassazione dell'annualità di percezione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 1 d.P.R. n. 600 del 1973, ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente tutti i redditi posseduti, anche se da essi non deriva un debito d'imposta. Ha inoltre ribadito che la dichiarazione dei redditi è una mera dichiarazione di scienza e giudizio, emendabile, ma ciò non esclude l'obbligo originario di indicare i redditi percepiti. La Corte ha escluso che gli emolumenti indebitamente percepiti cessino di essere reddito per il solo difetto del titolo, richiamando il principio di tassabilità dei proventi anche se di provenienza illecita o comunque non riconducibili alle categorie tipiche, e ha osservato che l'eventuale restituzione rileva, semmai, nell'anno in cui avviene, mediante la deduzione prevista dall'art. 10, comma 1, lett. d-bis, t.u.i.r., o eventualmente per il rimborso dell'imposta indebitamente versata se la restituzione interviene entro il periodo d'imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
norma invocata come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo
art. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
impone a ogni soggetto passivo di dichiarare annualmente tutti i redditi posseduti, anche se non ne deriva debito d'imposta
richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione dei redditi recuperati a tassazione
art. 10, comma 1, lett. d-bis, t.u.i.r.
le somme restituite al soggetto erogatore vanno indicate come oneri deducibili nell'anno della restituzione
richiamato per affermare che i proventi illeciti possono essere ricompresi nelle categorie reddituali o, se non classificabili, essere tassati come redditi diversi
art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993
introduce il principio generale della tassabilità dei redditi per il solo fatto della loro esistenza, a prescindere dalla provenienza, salvo sequestro o confisca penale
ribadisce l'obbligo dichiarativo annuale di tutti i redditi posseduti
art. 10, comma 1, lettera d-bis, t.u.i.r.
consente la deduzione delle somme restituite nell'anno della restituzione
Massime di principio
- L'obbligo di dichiarazione dei redditi sussiste per tutti i redditi posseduti nell'anno di imposta, anche quando da essi non derivi un'imposta dovuta.
- La dichiarazione dei redditi è un atto di scienza e di giudizio, emendabile in presenza di nuovi elementi, ma ciò non elimina l'obbligo di dichiarare i redditi effettivamente percepiti.
- La percezione indebita di somme non esclude, di per sé, la loro natura reddituale ai fini fiscali se il provento è stato effettivamente percepito nel periodo d'imposta.
- La tassazione del reddito si collega al presupposto della percezione; l'eventuale restituzione incide, di regola, nell'anno in cui avviene mediante la deduzione prevista dalla legge o, se avvenuta entro il medesimo periodo d'imposta, sul relativo presupposto impositivo.
- Anche i proventi non leciti o non perfettamente sussumibili nelle categorie tipiche possono essere attratti a tassazione in quanto esistenti, secondo il principio di tassabilità in ragione della sussistenza del reddito.
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