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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21411/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale che, definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti, aveva riqualificato il fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti e aveva disposto la confisca per sproporzione di una somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità. Il ricorso non contestava la pena patteggiata, ma deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di euro 73.270, sostenendo in sostanza l'insufficienza della motivazione sulla sproporzione tra disponibilità economiche e redditi leciti, anche alla luce della disciplina applicabile ai reati di modesta gravità in materia di droga.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato in modo congruo sulla confisca, valorizzando l'assenza di una qualsiasi allegazione sull'origine lecita del denaro, la mancata indicazione di un'attività lavorativa e la conseguente sproporzione tra la somma sequestrata e le condizioni economiche dell'imputato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento per reati di lieve entità in materia di stupefacenti, la confisca per sproporzione può essere disposta quando la fattispecie rientri tra i presupposti normativi previsti dalla disciplina speciale richiamante l'art. 240-bis c.p.
  • Quando la somma sequestrata è modesta o comunque rapportata a traffici di lieve entità, la motivazione sulla sproporzione tra disponibilità economiche e redditi leciti deve essere particolarmente rigorosa, ma resta sufficiente se il giudice evidenzia l'assenza di allegazioni circa la provenienza lecita del denaro e la mancanza di fonti di reddito dell'imputato.
  • La censura di violazione di legge o di vizio motivazionale sulla confisca non è idonea a superare la decisione di merito quando la motivazione dia conto, in modo non apparente, della mancata dimostrazione di una lecita provenienza delle somme e della incongruità rispetto alle condizioni economiche dell'interessato.
  • In presenza di ricorso inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiReati tributariReati fallimentariReati contro la fede pubblicaStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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