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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14486/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

La controversia riguarda il rilascio di un immobile facente parte di un complesso di edilizia residenziale pubblica, occupato senza titolo dalla ricorrente, contro cui il Comune aveva emesso ordinanza di rilascio. La stessa occupante aveva inoltre chiesto di ottenere l'assegnazione in locazione dell'alloggio occupato, assumendo di rientrare nella disciplina regionale siciliana che consente la regolarizzazione degli occupanti di fatto di alloggi di edilizia popolare. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, ha respinto sia l'opposizione al rilascio sia la domanda di assegnazione, rilevando la mancata prova dell'occupazione di fatto alla data richiesta dalla normativa originaria e del possesso degli ulteriori requisiti, nonché l'inapplicabilità retroattiva della legge regionale sopravvenuta. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione della normativa regionale siciliana e dell'art. 345 c.p.c., per avere il giudice di rinvio ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda fondata sulla legge regionale sopravvenuta n. 8/2018; 2) violazione dell'art. 394 c.p.c. e della stessa normativa regionale, per avere escluso che la legge sopravvenuta potesse essere richiamata nel giudizio di rinvio; 3) violazione della disciplina regionale e della circolare assessorile, per non avere attribuito valore vincolante alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui la ricorrente affermava di occupare di fatto l'alloggio alla data utile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la legge regionale n. 8/2018 non ha introdotto una mera proroga di termini, ma ha attribuito ex novo e con efficacia dalla sua entrata in vigore una legittimazione sostanziale a chiedere l'assegnazione in locazione agli occupanti di fatto al 31 dicembre 2017; poiché la ricorrente aveva originariamente agito sulla base della legge regionale n. 11/2002, che richiedeva l'occupazione di fatto al 31 dicembre 2001, e non aveva dimostrato tale presupposto, la pretesa di fondare in rinvio la domanda sulla disciplina sopravvenuta integrava una domanda nuova, inammissibile ex art. 394 c.p.c. La Corte ha inoltre escluso che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio potesse valere come prova legale del possesso del requisito, essendo al più un indizio liberamente valutabile dal giudice. In applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per escludere in appello la proposizione di una domanda nuova fondata sulla legge sopravvenuta; la Corte ha condiviso tale impostazione nel giudizio di rinvio

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio non possono proporsi domande nuove; la domanda fondata sulla legge regionale sopravvenuta è stata ritenuta inammissibile perché diversa da quella originaria

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    le eccezioni del controricorrente sono state disattese perché non adeguatamente assolto l'onere di specifica allegazione del contenuto degli atti processuali

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato nelle eccezioni del controricorrente quanto alla mancata riproposizione delle domande, ma senza accoglimento decisivo nel dispositivo

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    citato nelle eccezioni preliminari del controricorrente sulla asserita genericità/incompletezza dei motivi

  • art. 360-bis c.p.c.

    citato nelle eccezioni preliminari del controricorrente sulla asserita inammissibilità dei motivi

  • art. 63 L.R. Sicilia n. 8/2018

    non è una proroga di termini, ma una disposizione che attribuisce una legittimazione sostanziale, con efficacia dalla sua entrata in vigore, agli occupanti di fatto al 31 dicembre 2017

  • art. 1 L.R. Sicilia n. 11/2002

    prevede la regolarizzazione solo per gli occupanti di fatto al 31 dicembre 2001, con ulteriori requisiti tra cui la prova dell'occupazione e il recupero dei canoni pregressi

  • art. 2 legge regionale 5 febbraio 1992, n. 1

    richiamato dalla disciplina regionale come base del procedimento di assegnazione degli alloggi

  • art. 6 legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47

    richiamato dalla disciplina regionale per l'integrazione del censimento degli occupanti di fatto

  • art. 2 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035

    indicato come requisito soggettivo per l'assegnazione degli alloggi

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    richiamato per la condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    base della statuizione sul contributo unificato aggiuntivo

  • art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, L.R. Sicilia n. 11/2002

    disciplinano i presupposti e le condizioni dell'assegnazione in locazione agli occupanti di fatto, inclusi requisiti soggettivi, pagamento dei canoni e rilascio delle parti comuni

  • art. 63 L.R. Sicilia n. 8/2018, che richiama l'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, L.R. Sicilia n. 11/2002

    estende la disciplina a chi deteneva senza titolo alloggi di edilizia economica e popolare al 31 dicembre 2017

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio non è consentito introdurre una domanda nuova, anche quando la parte tenti di fondarla su una normativa sopravvenuta diversa da quella posta a base della domanda originaria.
  • In mancanza di una disciplina transitoria espressa, il rapporto giuridico resta regolato dalla norma vigente al momento della sua costituzione; la sopravvenienza normativa non opera retroattivamente se non risultano elementi testuali inequivoci in tal senso.
  • Una legge che estende o aggiorna la platea dei soggetti legittimati a chiedere un'assegnazione abitativa pubblica non va automaticamente qualificata come mera proroga di termini: occorre verificarne la funzione sostanziale e l'efficacia temporale.
  • La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nel processo civile, non ha valore di prova legale della verità del contenuto, ma costituisce soltanto un elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice insieme agli altri elementi istruttori.
  • Quando la normativa per la regolarizzazione di un'occupazione di fatto richiede la prova del possesso di specifici requisiti e della preesistente occupazione alla data indicata dalla legge, l'onere di dimostrarli grava su chi chiede l'assegnazione; in difetto, la domanda va respinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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