Cassazione Civile, Ordinanza n. 03026/2026 del 11/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, emesso ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600/1973, con recupero a tassazione IRPEF di compensi per lavoro straordinario che la cooperativa di cui era socio, in qualità di sostituto d'imposta, non aveva assoggettato a ritenuta. Secondo l'Ufficio, tali somme erano state formalmente qualificate come indennità di "Trasferta Italia" e indicate nel cedolino come rimborso esente ex art. 51, comma 5, T.U.I.R., al fine di eludere la tassazione. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR della Lombardia aveva riformato la decisione e confermato la legittimità dell'accertamento. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 212/2000 e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. Successivamente, con atto depositato in cancelleria e ritualmente notificato, ha rinunciato al ricorso, dichiarando anche il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la compensazione integrale delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendo integrati i presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti, in ragione della particolarità e peculiarità della fattispecie concreta. Ha escluso, infine, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che il presupposto era sopravvenuto alla proposizione del ricorso e che la norma ha natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale, quindi di stretta interpretazione.
Norme richiamate
richiamato come base dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente
richiamato quale norma in base alla quale le somme erano state formalmente qualificate come rimborso esente
dedotti dal ricorrente come norme violate o falsamente applicate
dedotto dal ricorrente come norma violata o falsamente applicata
indicato come presupposto della rinuncia al ricorso in cassazione
applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l'applicazione del doppio contributo unificato per sopravvenienza del presupposto e per interpretazione stretta della norma
Cass. 28/05/2020, n. 10140
richiamata per affermare che la rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo anche senza accettazione e che la norma sul doppio contributo ha carattere eccezionale
Cass. 12/04/2022, n. 11858
richiamata a sostegno della compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie
Cass. 19/07/2024, n. 19976
richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato quando il relativo presupposto è sopravvenuto
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente effettuata dal difensore munito di mandato speciale, produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della controparte.
- La rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- In presenza di una rinuncia efficace, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., potendo regolare le spese secondo le peculiarità del caso concreto.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il relativo presupposto sopravviene alla proposizione del ricorso e la norma va interpretata restrittivamente in quanto eccezionale e lato sensu sanzionatoria.
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