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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18984/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da un lavoratore che aveva svolto per oltre quindici anni attività nell'ambito di rapporti di lavori socialmente utili presso un Comune, sostenendo che tali rapporti, pur formalmente qualificati come 1.s.u., si fossero svolti in concreto in modo difforme dai progetti approvati e avessero assunto le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato di fatto. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva accertato l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione dell'ente, l'esecuzione di mansioni ordinarie e radicalmente diverse dal progetto, con orario prestabilito e direttive del dirigente, riconoscendo differenze retributive e danno da abusiva reiterazione di rapporti a termine. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2126 c.c., del d.lgs. 468/1997, dell'art. 1, co. 1, d.lgs. 81/2000 e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che gli indici di subordinazione non bastassero a configurare un rapporto di pubblico impiego di fatto, mancando prova dello scostamento delle mansioni dal progetto e della natura salariale del compenso; 2) omesso esame di fatto decisivo e ulteriore vizio motivazionale, per non avere la Corte territoriale adeguatamente considerato la diversità delle mansioni rispetto al progetto di 1.s.u.; 3) violazione dell'art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001, del d.lgs. 468/1998, del d.lgs. 368/2001, dell'art. 32 L. 183/2010, della direttiva 1999/70/CE e dell'art. 1223 c.c., oltre a errori sull'acquiescenza alle risultanze della c.t.u., sostenendo che la normativa consentisse la proroga dei rapporti di 1.s.u. e che comunque mancasse la prova del danno da reiterazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva effettivamente preso in considerazione la differenza tra progetto di lavori socialmente utili e attività concretamente svolta, evidenziando che il progetto riguardava manutenzione, aree verdi e segnaletica, mentre il lavoratore era stato adibito, come geometra, ad attività amministrative dell'Ufficio Tecnico Comunale, dapprima sui condoni edilizi e poi sulle pratiche relative al terremoto, operando da solo in modo stabile e con mansioni ordinarie, sotto la direzione dei superiori. È stata inoltre esclusa rilevanza alla natura formale del compenso, ritenuta conseguenza giuridica irrilevante rispetto alla sostanza del rapporto, che presentava gli indici della subordinazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha affermato che, una volta accertato lo svolgimento del rapporto secondo modalità diverse da quelle proprie della veste formale di 1.s.u., trova applicazione la disciplina del lavoro subordinato e, nel caso di ente pubblico datore di lavoro, del pubblico impiego di fatto; pertanto la reiterazione illegittima dei termini è abusiva e il danno da precarizzazione è presunto, in linea con l'orientamento delle Sezioni Unite sull'art. 32 L. 183/2010 e sulla direttiva 1999/70/CE, mentre prova specifica occorre solo per eventuali danni ulteriori, non richiesti. È stata inoltre dichiarata inammissibile la censura relativa alla c.t.u. perché priva di specifiche ragioni critiche idonee a incidere sulla decisione. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2126 c.c.

    La reale natura del rapporto prevale sulla sua veste formale; le conseguenze giuridiche vanno ricondotte all'effettivo svolgimento di fatto dell'attività lavorativa.

  • d.lgs. 468/1997

    La disciplina dei lavori socialmente utili non impedisce la riqualificazione del rapporto quando l'attività concreta si svolga in modo radicalmente difforme dal progetto.

  • art. 1, co. 1, d.lgs. 81/2000

    Richiamato dal ricorrente per contestare la riqualificazione; la Corte lo considera inconferente rispetto alla concreta emersione di un rapporto subordinato di fatto.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione è ritenuta sufficiente perché la Corte territoriale ha indicato gli elementi fattuali essenziali della difformità del rapporto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame è respinta perché il fatto dedotto era stato in realtà considerato dal giudice di merito.

  • art. 36, co. 5, d.lgs. 165/2001

    Una volta ricondotto il rapporto all'effettivo lavoro subordinato presso una pubblica amministrazione, opera la disciplina del pubblico impiego e delle conseguenze sanzionatorie della precarizzazione abusiva.

  • d.lgs. 368/2001

    Richiamato quale fonte della disciplina dei contratti a termine e della loro abusiva reiterazione.

  • art. 32 L. 183/2010

    Il danno da abusiva reiterazione del termine è presunto nei limiti dell'indennità forfetaria prevista dalla norma; non occorre prova di un danno specifico salvo pretesa di maggior danno.

  • direttiva 1999/70/CE

    La tutela è letta in chiave dissuasiva contro l'abusiva precarizzazione del lavoratore.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda risarcitoria, ma la Corte distingue il danno presunto da eventuali danni ulteriori da provare specificamente.

  • art. 366 c.p.c.

    Le censure in cassazione devono essere specifiche e concludenti; la critica alla c.t.u. è inammissibile se resta astratta e non indica i vizi decisivi.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma procedurale del rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso.

  • art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

  • C. S.U. 5072/2016

    Il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine è presunto e non richiede prova specifica, salvo danni ulteriori.

  • C. 10951/2018

    La riqualificazione di rapporti formalmente autonomi in rapporti subordinati comporta l'applicazione della disciplina sostanziale del lavoro subordinato; principio esteso qui ai rapporti di 1.s.u.

Massime di principio

  • Quando il rapporto di lavoro, pur formalmente inserito in un progetto di lavori socialmente utili o in altra veste atipica, si svolge in concreto con inserimento stabile nell'organizzazione del datore, direttive gerarchiche, orario predeterminato e mansioni ordinarie estranee al progetto, prevale la realtà sostanziale sulla qualificazione formale e il rapporto può essere riqualificato come subordinato di fatto.
  • La difformità radicale tra attività effettivamente svolta e contenuto del progetto o del titolo contrattuale è sufficiente a fondare la riqualificazione, senza che sia necessario attribuire rilievo decisivo alla denominazione formale del compenso o al nomen iuris adottato dalle parti.
  • Una volta accertata la subordinazione di fatto alle dipendenze di una pubblica amministrazione, si applica la disciplina del lavoro subordinato pubblico e le conseguenze sanzionatorie previste contro l'abusiva precarizzazione, anche in presenza di rapporti formalmente diversi.
  • Nel caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine, il danno da precarizzazione è presunto secondo la logica dell'art. 32 L. 183/2010 e dell'interpretazione resa in chiave euro-unitaria; la prova specifica è richiesta soltanto per eventuali danni ulteriori rispetto all'indennità forfetaria.
  • In cassazione le censure contro la motivazione o contro una consulenza tecnica devono essere specifiche, decisive e concludenti: una critica generica o astratta non soddisfa i requisiti di autosufficienza e specificità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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