Cassazione Civile, Ordinanza n. 04377/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un dipendente nel luglio 2018. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione, ritenendo non assolto l'obbligo di repêchage: al momento del recesso risultavano disponibili mansioni inferiori, anche a termine, la società non aveva provato di averle offerte al lavoratore né che questi le avesse rifiutate, né aveva dimostrato la mancanza delle competenze professionali necessarie. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria; (2) violazione dell'art. 384, co. 2, c.p.c. per mancata esecuzione delle indicazioni del giudice di legittimità; (3) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 3, e dell'art. 41 Cost., sostenendo che la verifica delle mansioni disponibili dovesse essere limitata al periodo immediatamente precedente il licenziamento e che fosse irrilevante un'assunzione a termine successiva di sei mesi; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo travisamento delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante e mancata valutazione di documenti prodotti; (5) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. (assenza di nuove assunzioni per tutto il 2018, riduzione dell'organico di cinque unità, assunzione di altro dipendente per circa 40 giorni sei mesi dopo il licenziamento); (6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per mancata compensazione delle spese. Il controricorrente ha resistito e depositato memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili i restanti quattro, osservando che la Corte territoriale aveva reso una motivazione percepibile e coerente con il precedente di legittimità, aveva effettivamente valutato le risultanze istruttorie nel senso richiesto dal giudizio di rinvio, e che le ulteriori censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o denunciavano impropriamente violazioni di legge e vizi motivazionali non consentiti in sede di legittimità. Quanto alle spese, ha confermato che la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non era censurabile nei termini proposti. Ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
invocato per censurare la motivazione e la regolazione delle spese, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione rilevante
richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ribadisce che la nullità ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta o motivazione apparente/inesistente
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; nella specie la Corte territoriale vi si è conformata
la violazione è deducibile solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove
richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché attinente alla ricostruzione del fatto
norma sul giustificato motivo oggettivo; la Corte conferma che il controllo si concentra anche sull'obbligo di repêchage
art. 41 Cost.
richiamato a sostegno della libertà d'impresa, ma non idoneo a superare l'accertamento della violazione del repêchage
non è violato dalla mera diversa valutazione delle prove; serve l'allegazione che il giudice abbia posto a base prove non dedotte o abbia disatteso la regola di disponibilità della prova
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca ad una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una diversa regola legale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo ex n. 3 riguarda errori di sussunzione della fattispecie accertata nella norma, non la contestazione della ricostruzione dei fatti
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato per denunciare nullità della sentenza e violazioni processuali, ma le censure sono state ritenute infondate/inammissibili
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nel testo vigente consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non una nuova valutazione complessiva del materiale istruttorio
regola la soccombenza nelle spese; la Corte ne conferma l'applicazione a carico della parte totalmente soccombente
la compensazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la nullità per vizio di motivazione è configurabile solo in ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile; non basta che la motivazione sia sintetica o non convinca la parte soccombente.
- La violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. non sussiste quando il giudice di rinvio, nel rispetto del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, apprezza le risultanze di causa e perviene ad un accertamento di fatto coerente con il rinvio.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia ripartito erroneamente l'onere della prova; se la censura investe la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto, essa è inammissibile come motivo di diritto.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio: la violazione sussiste solo in caso di utilizzo di prove non introdotte dalle parti o di attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso; non consente di sottoporre alla Cassazione una pluralità di circostanze per ottenere un nuovo giudizio di merito.
- In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage può risultare non assolto se, al momento del recesso, esistono mansioni inferiori disponibili e il datore non dimostra di averle offerte al lavoratore né l'insussistenza delle competenze necessarie per svolgerle.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti di legge; in cassazione è sindacabile solo la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
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