Cassazione Civile, Ordinanza n. 27662/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR lombarda che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e confermato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro su una sentenza civile. La lite originaria riguardava, da un lato, una domanda ex art. 2932 c.c. proposta da un soggetto che chiedeva il trasferimento della proprietà di autovetture promesse in vendita e, dall’altro, l’intervento volontario della società ricorrente per far accertare il proprio diritto di proprietà su tali beni, già sottoposti a sequestro, oltre che per ottenere il risarcimento dei danni per lite temeraria. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale, accertato la proprietà delle autovetture in capo alle società intervenute e condannato l’attore al risarcimento danni. L’Agenzia aveva quindi recuperato imposta proporzionale sul valore della sentenza, considerando tassabile anche il capo di accertamento della proprietà. La società ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente della CTR e per l’assunto che l’accertamento della proprietà avesse natura solo strumentale e non autonomamente tassabile; 2) ulteriori violazioni dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, degli artt. 43 e 37 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, sostenendo che, rispetto alla domanda originaria, la società era estranea al rapporto processuale e che, al più, era fiscalmente rilevante il solo capo di condanna risarcitoria; 3) in sintesi, che la tassa di registro dovesse colpire soltanto la condanna al risarcimento e non anche il capo dichiarativo relativo alla proprietà delle autovetture.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi, affermando che la CTR aveva motivato, sia pure sinteticamente, in modo sufficiente, e che ai fini dell’imposta di registro, quando il titolo è una sentenza, occorre guardare al contenuto e agli effetti emergenti dalla pronuncia senza introdurre elementi estranei. Nel caso concreto, il capo di sentenza che accertava la proprietà delle autovetture in capo alle società intervenute non era meramente strumentale alla condanna risarcitoria, ma esprimeva una autonoma statuizione avente contenuto patrimoniale e quindi imponibile. La Corte ha inoltre precisato che l’interpretazione della portata precettiva della sentenza spetta al giudice tributario e che in cassazione non è consentita una diversa lettura del contenuto dell’atto se non denunciando specifici errori di diritto. Il ricorso è stato pertanto rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di trasferimento coattivo della proprietà proposta nella causa civile originaria; rileva come contesto della sentenza tassata
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla CTR e dalla ricorrente in tema di tassazione proporzionale degli atti a contenuto patrimoniale
art. 8, comma 1, lett. c), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
invocato dalla ricorrente per sostenere la non autonoma tassabilità del capo di accertamento della proprietà
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
per la tassazione della sentenza occorre avere riguardo al contenuto e agli effetti emergenti dalla pronuncia, senza elementi estranei o contenuti diversi da quelli coperti dal giudicato
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
dedotto per motivare la censura di motivazione apparente della sentenza tributaria
art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla ricorrente nei motivi sulla riferibilità soggettiva e oggettiva dell’imposta
art. 43 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla ricorrente in combinato con l’art. 37 del medesimo d.P.R. sul criterio di applicazione dell’imposta
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla ricorrente in combinato con l’art. 43 del medesimo d.P.R. per sostenere la tassazione limitata al solo capo risarcitorio
la Corte lo qualifica come norma di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., ma di natura aquiliana
richiamato per affermare che la responsabilità ex art. 96 c.p.c. condivide la natura aquiliana della responsabilità extracontrattuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro su una sentenza, la base imponibile e la qualificazione dell’atto devono essere ricavate esclusivamente dal contenuto dispositivo e dagli effetti giuridici emergenti dalla pronuncia, senza ricorrere a elementi estranei né a ricostruzioni che superino il giudicato.
- Quando una sentenza contiene più capi autonomi, anche un capo dichiarativo o di accertamento può essere autonomamente rilevante ai fini dell’imposta se esprime un effetto patrimoniale non meramente strumentale rispetto alla condanna accessoria.
- Il giudice tributario deve interpretare il contenuto precettivo della sentenza tassata; in cassazione non è consentita una semplice diversa lettura del provvedimento di merito, se non denunciando specifici errori di diritto.
- La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere, anche sinteticamente, la ragione per cui l’atto giudiziario è stato ritenuto imponibile in misura proporzionale.
- La responsabilità ex art. 96 c.p.c. ha natura aquiliana ed è in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c.
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