Sentenza n. 599/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva condannato in solido la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Scilla al pagamento delle spese di lite e delle spese documentate
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratori distrattari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria, passata in giudicato e notificata il 14 febbraio 2025 in copia conforme ai fini del decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La sentenza aveva liquidato in loro favore, quali procuratori dichiaratisi antistatari, euro 7.052,00 per compensi, oltre alle spese documentate, ponendo tali somme solidalmente a carico del Comune di Scilla e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione, la Città Metropolitana non aveva provveduto al pagamento. I ricorrenti hanno chiesto anche il rimborso delle spese documentate del giudizio civile, delle spese del giudizio di ottemperanza e del relativo contributo unificato. Il contraddittorio è stato integrato nei confronti del Comune di Scilla, coobbligato in solido secondo il titolo esecutivo; entrambi gli enti sono rimasti non costituiti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine legale di 120 giorni senza pagamento. L’amministrazione intimata non ha dimostrato l’adempimento, sul quale gravava il relativo onere probatorio. È stato quindi ordinato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria di dare piena e integrale esecuzione al titolo, pagando le somme liquidate per le spese processuali, le spese documentate, gli interessi maturati e il contributo unificato del giudizio di ottemperanza. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, incaricato di compiere anche le operazioni contabili necessarie: stanziamento in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. La carenza di fondi di bilancio o di cassa non costituisce impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. La Città Metropolitana è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato. Le spese non sono state dichiarate ripetibili nei confronti del Comune di Scilla.
Norme richiamate
Consente di agire per l’ottemperanza anche rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in forza di provvedimenti giudiziari deve avvenire dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’esecuzione forzata o dell’azione di ottemperanza.
Rileva per la distrazione delle spese processuali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Rileva per la notificazione della copia attestata conforme all’originale della sentenza civile ai fini dell’esecuzione.
Disciplina il successivo calcolo e la liquidazione del compenso del Commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il debitore è una pubblica amministrazione.
- La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice mediante giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta allegati il titolo giudiziale, la sua definitività, la notificazione e il decorso del termine dilatorio, spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto pagamento integrale; la mancata prova dell’adempimento comporta l’accertamento dell’inottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli tutti gli atti contabili e gestionali necessari al pagamento.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non giustificano l’inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme; l’amministrazione deve adottare le iniziative necessarie per reperire e pagare le somme dovute.
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