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Sentenza

Sentenza n. 994/2026 - Bari, Sezione 1

per l'accertamento - del diritto alla retribuzione di giorni di ferie spettanti e non fruiti; - per la condanna - al pagamento dei relativi emolumenti, maggiorati di interessi e rivalutazione; - previo annullamento - degli atti di cui in narrativa, a firma del Direttore Generale dell'Ateneo, ostativi al riconoscimento del diritto; - dei medesimi atti, nelle parti esprimenti parziale rifiuto delle chieste certificazioni relative ai non fruiti giorni di ferie.

Giustizia amministrativa202301015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: atti del Direttore Generale dell’Università ostativi al riconoscimento e alla certificazione delle ferie non fruite

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla monetizzazione delle ferie, comprese le festività soppresse, non fruite nei dieci anni anteriori al collocamento a riposo o alla cessazione dal servizio, nonché la condanna dell’Università al pagamento delle relative indennità, con interessi e rivalutazione. Hanno inoltre chiesto l’annullamento degli atti del Direttore Generale ritenuti ostativi al riconoscimento del diritto e parzialmente reiettivi delle richieste di certificazione dei giorni di ferie non goduti. Sono state dedotte, in particolare, la violazione dell’art. 3, comma 1, l. n. 241/1990, il difetto e la genericità della motivazione e la violazione dell’art. 2946 c.c. L’Università ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo, l’omessa evocazione in giudizio dell’azienda ospedaliero-universitaria, il difetto di lesività e di interesse rispetto alla domanda di annullamento e la genericità delle domande di accertamento e condanna. I ricorrenti hanno contestato la tardività e la nullità della memoria difensiva dell’Università, sostenendo che l’eccezione di difetto di giurisdizione avrebbe dovuto essere formulata nell’atto di costituzione. Hanno inoltre chiesto il rinvio della trattazione per acquisire ulteriore documentazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, non ravvisando ragioni eccezionali per differire la decisione, anche in considerazione dell’esito in rito. Ha inoltre respinto l’eccezione dei ricorrenti relativa alla nullità della memoria dell’Università, ritenendo tempestiva e rituale l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata nella memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a. Il Collegio ha rilevato che l’art. 9 c.p.a. consente di rilevare il difetto di giurisdizione anche d’ufficio in primo grado e che l’art. 73 c.p.a. disciplina il deposito delle memorie fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza; pertanto, non è necessario che l’eccezione sia contenuta nell’atto di costituzione. Nel merito della questione di giurisdizione, il TAR ha applicato l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999 e l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. I docenti e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso aziende e strutture sanitarie, pur conservando lo status universitario, sono sottoposti, per l’attività assistenziale e per il rapporto con l’azienda, alla disciplina del personale del Servizio sanitario nazionale. Nella fattispecie, i ricorrenti erano concretamente inseriti nell’organizzazione delle strutture sanitarie di riferimento e le controversie sulle ferie incidevano sull’organizzazione e sulla programmazione dell’attività assistenziale. L’Azienda ospedaliero-universitaria costituiva quindi il datore di lavoro sostanziale, mentre l’Università assumeva rilievo quale datore di lavoro formale. La controversia rientra, di conseguenza, nella giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del lavoro. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR, con indicazione del giudice ordinario competente per territorio quale giudice munito di giurisdizione e possibilità di riproposizione nei termini perentori di legge. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 c.p.a.

    Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio

    L’eccezione di difetto di giurisdizione può essere rilevata anche d’ufficio e non deve necessariamente essere proposta nell’atto di costituzione della parte resistente.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini perentori di legge.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche [...] fino a venti giorni liberi

    L’eccezione di difetto di giurisdizione può essere formulata nella memoria difensiva depositata entro il termine previsto per le memorie, anche se non è stata inserita nell’atto di costituzione.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999

    Ai professori e ricercatori universitari [...] si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale

    Per l’attività assistenziale e per il rapporto con l’azienda sanitaria, il personale universitario è assoggettato alla disciplina applicabile al personale del Servizio sanitario nazionale, anche ai fini della giurisdizione.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Le controversie relative al rapporto di lavoro del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 3, comma 1, l. n. 241/1990

    Norma invocata dai ricorrenti per contestare il difetto e la genericità della motivazione degli atti impugnati; la questione non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 2946 c.c.

    Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla prescrizione; la relativa questione non è stata esaminata dal TAR per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie dei professori e ricercatori universitari relative all’attività assistenziale svolta presso un’azienda sanitaria o un’azienda ospedaliero-universitaria appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia attiene al rapporto con la struttura sanitaria e all’organizzazione dell’attività assistenziale.
  • Ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999, lo status universitario costituisce un presupposto del rapporto, ma non determina la giurisdizione amministrativa sulle controversie concernenti il rapporto con l’azienda sanitaria, al quale si applicano le norme relative al personale del Servizio sanitario nazionale.
  • Le controversie sulla fruizione e sulla monetizzazione delle ferie dei docenti universitari che svolgono funzioni assistenziali presso strutture sanitarie riguardano l’organizzazione e la programmazione dell’attività assistenziale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • L’eccezione di difetto di giurisdizione può essere proposta dalla parte resistente nella memoria depositata nei termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a.; non è necessario che sia contenuta nell’atto di costituzione, poiché il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio in primo grado.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e consentire la riproposizione del giudizio davanti a quest’ultimo nei termini perentori previsti dall’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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