Sentenza n. 6745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo che aveva riconosciuto soltanto le spese liquidate dalla sentenza d’appello, negando l’esecuzione della sentenza di primo grado per mancata prova della notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha chiesto la riforma parziale della sentenza del TAR, deducendo: l’erronea individuazione della sentenza di primo grado quale titolo da notificare, in luogo della sentenza d’appello, per effetto sostitutivo della pronuncia di secondo grado; in subordine, l’ammissibilità in appello delle ricevute PEC attestanti la notificazione della sentenza del Tribunale di Avezzano presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di L’Aquila, documenti reperiti dopo la sentenza di primo grado; l’omessa pronuncia sulla domanda di interessi e rivalutazione monetaria sulle spese processuali distratte in suo favore quale difensore antistatario. Ha inoltre chiesto la nomina di un nuovo commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
L’appello è stato accolto parzialmente. Il Consiglio di Stato ha ammesso la produzione in appello delle ricevute PEC, ritenendole indispensabili ai fini della decisione e non producibili in primo grado per causa non imputabile all’appellante. Tali documenti hanno dimostrato che anche la sentenza del Tribunale di Avezzano era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione il 28 settembre 2019; pertanto, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Avezzano, corrispondendo all’appellante € 11.474,00 per le spese distratte in suo favore, entro sessanta giorni. Sono stati inoltre riconosciuti gli interessi legali, sulle somme di € 11.474,00 e di € 7.000,00 già liquidate dalla sentenza della Corte d’Appello, dal passaggio in giudicato sino al soddisfo. È stata esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stato allegato o provato un maggior danno ai sensi dell’art. 1224, terzo comma, c.c. L’omessa pronuncia del TAR sugli interessi non ha comportato il rinvio al primo giudice: il giudice d’appello ha deciso direttamente la domanda riproposta. Non è stata disposta la nomina di un nuovo commissario ad acta, poiché tale nomina era già stata effettuata dal TAR; in caso di ulteriore inerzia, provvederà il commissario già nominato. È stata respinta anche la domanda di astreinte, ritenuta iniqua sia perché il mancato chiarimento sulla notificazione avrebbe potuto essere superato in primo grado mediante contraddittorio, sia perché, in generale, la penalità di mora è iniqua con riferimento alle spese processuali liquidate in favore del difensore antistatario. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. con l. n. 30/1997
La notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione costituisce presupposto per il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prima dell’esecuzione forzata o dell’ottemperanza.
art. 104, comma 2, c.p.a.
Il divieto di nuovi documenti in appello ammette deroghe quando la parte dimostri di non aver potuto produrre il documento in primo grado per causa non imputabile e il documento sia indispensabile, cioè dotato di efficacia dimostrativa decisiva per l’accertamento della controversia.
art. 112, comma 3, c.p.a.
anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, [una] azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza
Nel giudizio di ottemperanza possono essere richiesti anche gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, senza necessità di un distinto giudizio.
art. 1282 c.c.
Le somme liquide dovute a titolo di spese legali al difensore antistatario producono interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo.
art. 1224, terzo comma, c.c.
Sulle spese processuali liquidate, aventi natura di debito di valuta, spettano gli interessi legali ma non la rivalutazione monetaria in assenza di allegazione e prova del maggior danno.
art. 101, comma 2, c.p.a.
La domanda non esaminata in primo grado può essere decisa dal giudice d’appello quando sia stata riproposta nell’atto di appello.
art. 105 c.p.a.
L’omessa pronuncia su una domanda non costituisce, di per sé, un’ipotesi di regressione della causa al primo giudice; il giudice d’appello pronuncia direttamente sulla domanda riproposta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non va applicata quando risulti iniqua, anche in ragione della natura dell’obbligazione e della non imputabilità all’Amministrazione dell’inerzia contestata.
Massime di principio
- In appello è ammissibile la produzione di un documento nuovo quando la parte dimostri di non aver potuto produrlo in primo grado per causa non imputabile e il documento sia indispensabile, ossia capace di fornire un contributo decisivo e non soltanto rilevante alla decisione.
- Ai fini del decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è necessaria la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione; la prova della notificazione consente di procedere all’ottemperanza una volta decorso il termine di centoventi giorni.
- Le somme liquidate a titolo di spese processuali e distratte in favore del difensore antistatario costituiscono un debito di valuta: producono interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza fino al soddisfo, mentre la rivalutazione monetaria richiede la prova del maggior danno.
- L’azione per ottenere interessi maturati dopo il passaggio in giudicato può essere proposta anche nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
- L’omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riproposta in appello non comporta il rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.; il giudice d’appello deve decidere direttamente la domanda.
- La penalità di mora può essere negata per iniquità quando l’inadempimento non sia imputabile all’Amministrazione e, in via generale, quando l’obbligazione riguardi spese processuali liquidate in favore di un difensore antistatario.
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