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Sentenza

Sentenza n. 995/2026 - Bari, Sezione 1

per l'accertamento - del diritto alla retribuzione di giorni di ferie spettanti e non fruiti; - per la condanna - al pagamento dei relativi emolumenti, maggiorati di interessi e rivalutazione; - previo annullamento - degli atti indicati in ricorso, a firma del Direttore Generale dell'Ateneo, ostativi al riconoscimento del diritto.

Giustizia amministrativa202301016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: atti del Direttore Generale dell'Università ostativi al riconoscimento della retribuzione delle ferie non fruite

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla monetizzazione dei giorni di ferie, comprese le festività soppresse, non fruiti nei dieci anni antecedenti il collocamento a riposo o la cessazione dal servizio, con condanna dell'Università al pagamento delle relative indennità, oltre interessi e rivalutazione, previo annullamento degli atti amministrativi ostativi. Hanno dedotto, quanto alle domande di annullamento, la violazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per carenza, genericità e contraddittorietà della motivazione, nonché manifesta illogicità. L'Università ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, l'inammissibilità del ricorso collettivo-cumulativo, l'omessa evocazione in giudizio dell'azienda ospedaliero-universitaria, il difetto di lesività e di interesse rispetto alla domanda di annullamento e la genericità e indeterminatezza delle domande di accertamento e condanna. I ricorrenti hanno contestato la tardività e nullità della memoria difensiva dell'Università, sostenendo che le eccezioni processuali non fossero state formulate nell'atto di costituzione. Hanno inoltre chiesto il rinvio dell'udienza per produrre ulteriore documentazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, non ravvisando ragioni eccezionali per differire la decisione, anche in considerazione dell'esito in rito. Ha inoltre respinto l'eccezione dei ricorrenti relativa alla nullità della memoria dell'Università, ritenendo tempestiva e rituale l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta con la memoria ex art. 73 c.p.a.: l'art. 9 c.p.a. consente il rilievo anche d'ufficio del difetto di giurisdizione in primo grado e l'art. 73, comma 1, c.p.a. consente il deposito delle memorie entro i termini processuali previsti, senza imporre che l'eccezione sia formulata già nell'atto di costituzione. Nel merito della questione di giurisdizione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR in favore del giudice ordinario territorialmente competente. Il Collegio ha applicato l'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999, secondo cui, per l'attività assistenziale e per il rapporto con le aziende sanitarie, ai professori e ricercatori universitari si applicano le norme relative al personale del Servizio sanitario nazionale. I ricorrenti, pur avendo un rapporto formale con l'Università, erano concretamente inseriti nell'organizzazione delle strutture sanitarie convenzionate e svolgevano presso di esse funzioni medico-assistenziali; la controversia sulle ferie incideva quindi sull'organizzazione e programmazione dell'attività assistenziale e riguardava sostanzialmente il rapporto con l'azienda ospedaliero-universitaria, quale datore di lavoro sostanziale. Ne consegue l'applicazione dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e la devoluzione della controversia al giudice ordinario, quale giudice del lavoro. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini perentori di legge, ai sensi degli artt. 9 e 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9 c.p.a.

    Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio.

    Il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d’ufficio dal giudice amministrativo in primo grado e la relativa questione può essere esaminata anche quando sia stata eccepita dall’amministrazione con memoria depositata nei termini processuali.

  • art. 11 c.p.a.

    Accertato il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini perentori previsti dalla legge.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche [...] fino a venti giorni liberi.

    L'eccezione di difetto di giurisdizione può essere proposta nella memoria difensiva depositata entro i termini dell'art. 73, comma 1, c.p.a.; non è necessario che sia già contenuta nell'atto di costituzione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale.

    La disposizione disciplina il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio e conferma il quadro processuale nel quale le questioni di giurisdizione possono essere esaminate nel corso del giudizio.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999

    Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale.

    Per l'attività assistenziale e per il rapporto con l'azienda sanitaria, il personale universitario è assoggettato alla disciplina propria del personale del Servizio sanitario nazionale, pur conservando lo status universitario.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro.

  • art. 3, comma 1, l. n. 241/1990

    Norma invocata dai ricorrenti in relazione alla carenza, genericità e contraddittorietà della motivazione degli atti impugnati; il TAR non ha esaminato tali censure per il difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Per i professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso aziende o strutture sanitarie convenzionate, il rapporto con l'azienda sanitaria e l'attività assistenziale sono assoggettati, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999, alla disciplina applicabile al personale del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la qualifica universitaria.
  • Le controversie relative alla fruizione o alla monetizzazione delle ferie di docenti o ricercatori universitari inseriti nell'organizzazione di un'azienda ospedaliero-universitaria per lo svolgimento di attività assistenziale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando incidono sostanzialmente sull'organizzazione e programmazione dell'attività sanitaria presso l'azienda.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, la qualifica universitaria costituisce mero presupposto del rapporto lavorativo assistenziale quando la prestazione è concretamente resa nell'organizzazione dell'azienda sanitaria, che assume la posizione di datore di lavoro sostanziale; in tale ipotesi opera l'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001.
  • Nel processo amministrativo, l'eccezione di difetto di giurisdizione può essere proposta dall'amministrazione nella memoria depositata nei termini dell'art. 73, comma 1, c.p.a. e non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di costituzione, anche perché il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio in primo grado ai sensi dell'art. 9 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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