Sentenza n. 996/2026 - Bari, Sezione 1
per l'accertamento - del diritto alla retribuzione di giorni di ferie spettanti e non fruiti; - per la condanna - al pagamento dei relativi emolumenti, maggiorati di interessi e rivalutazione; - previo annullamento - dell'atto, a firma del Direttore Generale dell'Ateneo, prot. n. 148492 del 22 giugno 2023, in quanto ostativo al riconoscimento del diritto; - del medesimo atto, nella parte esprimente rifiuto della chiesta certificazione relativa ai non fruiti giorni di ferie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto del Direttore Generale dell’Università ostativo al riconoscimento della retribuzione delle ferie non fruite e recante rifiuto della certificazione dei giorni di ferie non fruiti
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, docente universitario di medicina collocato in quiescenza, ha chiesto l’accertamento del diritto alla retribuzione dei giorni di ferie, comprese le festività soppresse, non fruiti nei dieci anni antecedenti la cessazione dal servizio, nonché la condanna dell’Università al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione monetaria. Ha inoltre impugnato l’atto del Direttore Generale dell’Ateneo che avrebbe impedito il riconoscimento del diritto e rifiutato la certificazione dei giorni di ferie non fruiti. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 2946 c.c. e dell’art. 3, comma 1, l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e genericità. Nel corso del giudizio l’Università ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, oltre all’inammissibilità del ricorso per omessa evocazione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, per difetto di lesività dell’atto e per genericità delle domande. Il ricorrente ha contestato la validità della memoria difensiva dell’Università, sostenendo che l’eccezione di giurisdizione fosse tardiva perché non formulata nell’atto di costituzione, e ha chiesto il rinvio della causa per acquisire ulteriore documentazione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, non ravvisando ragioni eccezionali per differire la decisione, anche in considerazione dell’esito in rito del giudizio. Ha poi respinto l’eccezione del ricorrente relativa alla nullità o tardività della memoria dell’Università, affermando che il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio in primo grado ai sensi dell’art. 9 c.p.a. e può comunque essere dedotto nei termini per il deposito delle memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a., non essendo necessario che sia formulato già nell’atto di costituzione. Nel merito della questione di giurisdizione, il Collegio ha ritenuto applicabile l’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999, secondo cui, per l’attività assistenziale e per il rapporto con l’azienda sanitaria, ai professori e ricercatori universitari si applicano le norme previste per il personale del Servizio sanitario nazionale. Il docente ricorrente aveva svolto funzioni assistenziali presso un Dipartimento universitario convenzionato/Azienda Ospedaliero Universitaria, che il TAR ha individuato come datore di lavoro sostanziale, mentre l’Università assumeva il ruolo di datore di lavoro formale. Poiché la controversia sulle ferie incideva sull’organizzazione e programmazione dell’attività medico-assistenziale, essa riguardava sostanzialmente il rapporto con l’Azienda Ospedaliero Universitaria e ricadeva nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del TAR, con indicazione del giudice ordinario competente per territorio quale giudice munito di giurisdizione e possibilità di riproposizione della domanda nei termini di legge. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 c.p.a.
Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio.
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato d’ufficio dal giudice amministrativo in primo grado e non deve necessariamente essere eccepito nell’atto di costituzione della parte resistente.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione nei perentori termini di legge.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi.
L’eccezione di difetto di giurisdizione può essere formulata nella memoria difensiva depositata nei termini previsti per le memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999
Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale.
Per l’attività assistenziale e per il rapporto con l’azienda sanitaria, il personale universitario è assoggettato alla disciplina prevista per il personale del Servizio sanitario nazionale.
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro.
art. 2946 c.c.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla domanda di pagamento delle ferie non fruite, ma il TAR non ne ha esaminato l’applicazione sostanziale per difetto di giurisdizione.
art. 3, comma 1, l. n. 241/1990
La censura di violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto impugnato non è stata esaminata nel merito, essendo stata previamente declinata la giurisdizione amministrativa.
Massime di principio
- Le controversie relative alla retribuzione delle ferie non fruite da professori o ricercatori universitari che svolgano attività assistenziale presso un’Azienda Ospedaliero Universitaria riguardano il rapporto con l’azienda sanitaria e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quando la questione incida sull’organizzazione e programmazione dell’attività assistenziale.
- Ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 517/1999, la qualifica di professore o ricercatore universitario costituisce il presupposto del rapporto, ma per l’attività assistenziale e per il rapporto con l’azienda sanitaria trovano applicazione le norme previste per il personale del Servizio sanitario nazionale.
- Il difetto di giurisdizione, rilevabile d’ufficio in primo grado, può essere eccepito dalla parte resistente anche nella memoria difensiva depositata nei termini dell’art. 73, comma 1, c.p.a.; non è necessaria la sua deduzione già nell’atto di costituzione.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, deve indicare il giudice munito di giurisdizione e consentire la riproposizione della domanda davanti a quest’ultimo nei termini perentori previsti dall’art. 11 c.p.a.
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