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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18280/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di crediti derivanti da un finanziamento in pool stipulato con una società a partecipazione pubblica e da un successivo contratto di interest rate swap di copertura. Il giudice delegato aveva escluso l’ammissione del credito in via privilegiata ipotecaria e, per il resto, il tribunale in sede di opposizione aveva ritenuto nullo il finanziamento per violazione della cd. golden rule, applicando il divieto di indebitamento per spese diverse da investimento previsto per enti territoriali e per alcune società pubbliche strumentali; aveva poi negato l’Agency Fee, e aveva dichiarato la nullità derivata anche del derivato di copertura per difetto di causa concreta. La banca ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) contestava che la società fallita fosse effettivamente una società strumentale soggetta alla golden rule, sostenendo che la disciplina non si applicasse alle società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici; 2) deduceva che, in ogni caso, le somme erano state in parte destinate al rifinanziamento di opere funzionali a un servizio pubblico e quindi costituivano spese di investimento, con conseguente al più nullità parziale ex art. 1419 c.c.; 3) lamentava che, dichiarata la nullità, il tribunale avesse omesso di considerare il diritto alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. per le somme erogate; 4) censurava la motivazione sulla compensazione tra il credito insinuato e il controcredito della banca per differenziali negativi dello swap; 5) denunciava la nullità della pronuncia sulla nullità derivata dello swap per motivazione apparente. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti gli altri, affermando che il tribunale aveva erroneamente qualificato in modo assertivo la società come strumentale senza verificare, sulla base dello statuto e dei fatti di causa, se essa fosse invece una società di capitali costituita per l’esercizio di servizi pubblici e dunque esclusa dal divieto di indebitamento. Ne è seguita la cassazione con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio della decisione è che il giudice di merito aveva applicato la sanzione di nullità per violazione della golden rule senza compiere il necessario accertamento in fatto sulla effettiva natura della società e sul suo eventuale riconducimento tra le società costituite per l’esercizio di servizi pubblici, categoria sottratta al divieto. Per questo la Corte ha ritenuto sussistente un vizio di falsa applicazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione ex art. 98 l. fall.

    norma processuale che disciplina l’opposizione allo stato passivo fallimentare, nel cui ambito è stata proposta la contestazione del credito

  • art. 30, comma 15, l. n. 289/2002

    vieta il ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento

    la sanzione di nullità colpisce i contratti di finanziamento stipulati dagli enti territoriali in violazione del divieto

  • art. 3, commi 16 e 17, l. n. 350/2003

    estende il divieto di indebitamento ad alcuni enti e organismi pubblici, ma esclude le società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    la nullità del contratto può discendere dalla contrarietà a norme imperative, ma richiede che il soggetto e l’operazione rientrino effettivamente nel divieto normativo

  • art. 1419 c.c.

    ove il divieto colpisca solo una parte dell’operazione, occorre verificare se la nullità sia parziale o se travolga l’intero negozio in base alla volontà delle parti

  • art. 2033 c.c.

    in caso di nullità del contratto di finanziamento permane, in linea di principio, il diritto alla ripetizione di quanto erogato

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la sentenza deve essere sorretta da motivazione non apparente e costituzionalmente adeguata

  • art. 111 Cost.

    impone una motivazione sufficiente e intelligibile della decisione giudiziaria

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente di censurare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere una lettura del contratto compatibile con la sua validità

Massime di principio

  • La nullità del finanziamento per violazione di limiti pubblicistici all’indebitamento presuppone un accertamento rigoroso sulla natura del soggetto finanziato e sulla effettiva riconducibilità dell’operazione al divieto normativo.
  • Le società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, pur partecipate da enti pubblici, non sono automaticamente assimilabili alle società strumentali e, salvo espressa previsione di legge, restano soggette alla disciplina civilistica ordinaria e alla loro capacità generale di porre in essere atti e rapporti giuridici.
  • Per applicare la sanzione di nullità occorre verificare la destinazione del finanziamento secondo quanto pattuito nel contratto, senza confondere la destinazione negoziale con l’eventuale impiego concreto successivo delle somme.
  • Quando il giudice qualifica un contratto come nullo per violazione di norme imperative, deve esaminare tutti i fatti decisivi dedotti e discutere le clausole statutarie e negoziali rilevanti; un’affermazione meramente assertiva integra vizio di motivazione e falsa applicazione di legge.
  • Se la nullità riguarda solo una parte dell’operazione finanziaria, è necessario valutare se essa sia parziale o se, per volontà delle parti e per connessione funzionale, travolga l’intero assetto negoziale.
  • La declaratoria di nullità del contratto di finanziamento non esclude in astratto il diritto alla ripetizione delle somme erogate, che va tenuto distinto dalla validità del titolo contrattuale.
  • La motivazione che si limita a formule apodittiche sulla natura del soggetto o sulla nullità derivata del contratto non supera il controllo di legittimità quando ometta di confrontarsi con il dato fattuale decisivo e con la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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