Cassazione Civile, Ordinanza n. 18449/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendicazione proposta dalla società proprietaria di un terreno individuato catastalmente, ritenuto abusivamente occupato da società riconducibili alla ricorrente, con richiesta di rilascio, demolizione delle opere e risarcimento danni. In primo grado la domanda viene accolta, mentre in appello la Corte territoriale conferma la non demanialità del fondo, ritiene provata la proprietà della rivendicante anche in base all'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. e condanna l'occupante al risarcimento per occupazione illegittima. La società occupante ricorre per cassazione con sette motivi: contesta la prova della proprietà della rivendicante e l'idoneità dei titoli prodotti; deduce che il bene sarebbe demaniale marittimo o pertinenza del lido, richiamando catasto, cartografia S.I.D. e consulenza tecnica; censura l'uso dell'art. 1159 c.c. e del contratto di affitto quale prova del possesso utile; lamenta l'inammissibilità delle difese sulla servitù di uso pubblico e sulla servitù coattiva di passaggio; infine contesta il mancato riconoscimento della lite temeraria a carico della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondati i motivi relativi alla prova della proprietà e alla natura del terreno, osservando che nella rivendicazione il proprietario deve provare il proprio titolo o l'usucapione e che nella specie la Corte d'appello ha correttamente valorizzato l'atto di acquisto del 1992, la buona fede, il possesso per oltre dieci anni anche mediante detenzione qualificata di terzi e le risultanze del materiale cartografico e peritale che escludevano la demanialità del mappale controverso. Dichiara inammissibili o infondati i motivi sulla servitù di uso pubblico e sulla servitù coattiva, perché introdotti per la prima volta in appello come nuove eccezioni/domande. Dichiara inammissibile il motivo sulla lite temeraria perché derivato dal rigetto delle censure precedenti. Condanna la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per abuso del diritto di impugnazione e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ribadisce il riparto dell'onere probatorio nella rivendicazione: il rivendicante deve provare la proprietà sul bene secondo uno dei percorsi probatori ammissibili, anche attraverso usucapione abbreviata.
viene richiamato per escludere che il bene, sulla base delle risultanze di merito, ricadesse nel demanio marittimo.
richiamato per definire i beni del demanio marittimo necessario, di origine naturale.
richiamato per distinguere le pertinenze del demanio marittimo, che possono anche appartenere a privati, dai beni demaniali necessari.
la Corte lo applica come usucapione abbreviata: titolo astrattamente idoneo e trascritto, buona fede e possesso per dieci anni consentono l'acquisto a titolo originario anche se il dante causa era non dominus.
art. 1140, secondo comma, c.c.
il possesso utile può essere esercitato anche indirettamente tramite detenzione qualificata concessa a terzi.
preclude in appello l'introduzione di nuove domande o eccezioni, come la servitù di uso pubblico e la servitù coattiva di passaggio non dedotte in primo grado.
richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. nel motivo sulla servitù di uso pubblico.
richiamato per la domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva di passaggio.
consente la condanna equitativa per responsabilità aggravata in caso di abuso del diritto di impugnazione o colpa grave nel proporre il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
indicato come base procedurale della trattazione in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
sono i parametri formali invocati nei motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione, il proprietario deve fornire la prova della propria titolarità secondo un percorso probatorio completo; tale prova può risultare anche da un acquisto a titolo originario maturato in capo al rivendicante o ai suoi danti causa, inclusa l'usucapione abbreviata se ricorrono titolo astrattamente idoneo, trascrizione, buona fede e possesso ultraventennale o decennale a seconda del tipo di usucapione invocata.
- L'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. può operare anche quando il possesso sia esercitato indirettamente mediante un detentore qualificato, purché il rapporto di detenzione sia riconducibile al soggetto che invoca il possesso utile.
- La censura in cassazione che contrappone una diversa lettura del materiale istruttorio o della consulenza tecnica d'ufficio alla valutazione del giudice di merito non è ammissibile se mira soltanto a ottenere una nuova ponderazione delle prove.
- La natura demaniale di un bene e la sua eventuale qualificazione come pertinenza del demanio marittimo devono essere accertate sulla base della complessiva valutazione delle risultanze documentali e tecniche; il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella scelta tra fonti probatorie contrastanti.
- Le domande o eccezioni fondate su diritti diversi da quelli fatti valere in primo grado, quando richiedono nuovi fatti costitutivi, sono nuove e non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
- La responsabilità aggravata per lite temeraria può essere affermata in presenza di colpa grave o mala fede nell'esercizio dell'impugnazione, anche come abuso del diritto di ricorso quando la parte ignora o travisa consapevolmente gli esiti decisivi del giudizio di merito.
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