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Sentenza

Sentenza del 30/07/2024 n. 21268 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. ha impugnato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi ai periodi d’imposta 2008-2012, con cui gli erano stati imputati redditi da capitale derivanti dalla presunta distribuzione di utili extracontabili della Columbia Trade Srl. Gli utili erano stati accertati nell’ambito di una frode IVA realizzata mediante fatture per operazioni inesistenti; la società era fallita e l’avviso a suo carico, notificato al curatore, non era stato impugnato. In Cassazione il contribuente ha contestato: (1) la mancata notifica e allegazione del PVC e la conseguente lesione del diritto di difesa, anche perché non ricopriva cariche nella società; (2) la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e del termine previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente; (3) l’incompetenza della Direzione Regionale/Ufficio Antifrode a svolgere accessi e verifiche; (4) l’applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili delle società a ristretta base partecipativa e la ripartizione dell’onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Le censure di omessa o carente motivazione e quelle basate sull’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. sono state dichiarate inammissibili: operava la doppia conforme e il ricorso non indicava il fatto storico decisivo asseritamente omesso; inoltre, la motivazione della sentenza non era incomprensibile. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla mancata allegazione del PVC, perché la CTR aveva accertato che il PVC era stato messo a disposizione in formato digitale su DVD e tale accertamento di fatto non poteva essere rovesciato mediante una censura di violazione di legge. Anche la censura sulla conoscibilità del PVC è rimasta senza esame, essendosi consolidata l’autonoma ragione della decisione relativa alla sua effettiva conoscenza. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e inammissibile: il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 riguarda il contribuente sottoposto direttamente a verifiche presso i propri locali; nel caso concreto l’accesso era stato eseguito presso la società e il PVC era stato utilizzato nei confronti del socio come elemento istruttorio, senza che sorgesse un autonomo diritto del socio a ricevere il PVC. Il terzo motivo è stato rigettato: le Direzioni Regionali avevano poteri di verifica e le norme invocate disciplinavano il riparto delle competenze, senza attribuire ex novo poteri prima inesistenti; gli atti istruttori potevano essere trasmessi agli uffici territorialmente competenti per l’emissione degli avvisi. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la giurisprudenza consolidata: in una società a ristretta base partecipativa gli utili extracontabili possono presumersi distribuiti ai soci, salva la prova che siano stati accantonati o reinvestiti. A.A. è stato condannato alle spese in favore dell’Ufficio, liquidate in 11.000 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Parimenti sono inammissibili i motivi nella parte in cui censurano il vizio di omessa motivazione, essendo tale vizio oramai deducibile solo in caso di assoluta incomprensibilità del percorso logico che ha condotto il giudice del merito alla decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), circostanza insussistente nel caso di specie.

    Il vizio di omessa motivazione è deducibile in cassazione soltanto quando la motivazione sia radicalmente incomprensibile; non è sufficiente contestare la valutazione di fatto o chiedere una nuova lettura delle prove. Per il vizio di cui al n. 5 occorre inoltre indicare il fatto storico omesso e la sua decisività.

  • Art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212; art. 56, quinto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 42, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le disposizioni sono state invocate in relazione all’allegazione degli atti richiamati nell’avviso. La Corte non ha formulato un’interpretazione autonoma di tali norme: ha ritenuto decisivo l’accertamento di fatto della CTR secondo cui il PVC era stato allegato e reso disponibile al contribuente su DVD; tale accertamento non poteva essere contestato come violazione di legge.

  • Art. 12, commi 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Il suddetto principio discende dal superiore principio, secondo cui il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 in caso di tributi non armonizzati opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente, atteso che la naturale vis expansiva dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre in ogni caso termini dilatori all’azione di accertamento, ove si tratti di elementi acquisiti dall’Amministrazione senza accesso nei luoghi dell’impresa.

    Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio e il termine dilatorio previsti dalla norma si applicano quando il controllo è svolto presso i locali del contribuente interessato. Il socio destinatario di un accertamento fondato anche su verifiche svolte presso la società partecipata non acquisisce, per questo solo fatto, il diritto a ricevere il PVC o a fruire del termine come destinatario diretto della verifica.

  • Art. 27, comma 13, D.L. 29 novembre 2008, n. 185; art. 83, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112

    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 27 del D.L. n. 185/2008 non ha attribuito alle Direzioni Regionali delle Entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma ha inteso fondare su una norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all’attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi.

    Le norme regolano il riparto delle competenze nell’attività di verifica: non creano dal nulla poteri istruttori delle Direzioni Regionali, già riconosciuti dalla disciplina precedente. Gli esiti dell’istruttoria possono essere utilizzati dall’ufficio territorialmente competente per emettere l’atto impositivo.

  • Art. 41-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La sottrazione agli effetti della presunzione dell’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, richiede che il socio assolva all’onere della prova contraria del fatto che gli stessi siano stati accantonati o reinvestiti.

    In presenza di una società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati possono presumersi distribuiti ai soci. Il socio può superare la presunzione fornendo prova contraria, in particolare dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti.

  • Art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la ratio della decisione e con la giurisprudenza rilevante; una censura che non svolga tale confronto può essere dichiarata inammissibile.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accerta che un documento richiamato nell’avviso è stato allegato o reso disponibile, tale accertamento fattuale non può essere rimesso in discussione in cassazione presentando la contestazione come violazione di legge; occorre utilizzare una censura processualmente appropriata e specifica.
  • Per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati, la garanzia del termine dilatorio prevista dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si collega, secondo la decisione, a verifiche svolte presso i locali del contribuente destinatario dell’accertamento. Il socio non è automaticamente equiparato alla società presso cui è avvenuto l’accesso.
  • L’attività istruttoria svolta dalla Direzione Regionale o dall’Ufficio Antifrode può essere utilizzata dall’ufficio territorialmente competente per l’emissione dell’avviso, se svolta nell’ambito del riparto delle competenze previsto dalla normativa; la sola provenienza dell’istruttoria da un ufficio regionale non rende inutilizzabili gli atti.
  • Per una società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili possono presumersi distribuiti ai soci. Per contrastare la presunzione, il socio deve provare che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti; la mera contestazione generale della regola presuntiva non è sufficiente.
  • In cassazione occorre individuare con precisione la ratio decidendi contestata, il fatto storico decisivo eventualmente omesso e la sua rilevanza. Se una motivazione autonoma e sufficiente resta non censurata, la contestazione delle ragioni concorrenti può risultare priva di interesse.

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