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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03053/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell’appello avverso un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva 2013, fondato su due rilievi: maggiori ricavi non dichiarati derivanti da operazioni "in nero" e utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. In particolare, l’Ufficio aveva desunto, da controlli incrociati tra contabilità della contribuente e dei fornitori, una discrasia tra debiti risultanti saldati dai fornitori e debiti ancora a riporto nella contabilità della società, da cui inferiva pagamenti occultati e vendite non contabilizzate; inoltre aveva contestato fatture di acquisto riferite a operazioni fittizie, rideterminando induttivamente il reddito con ricarico del 5%. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avesse dato valore probatorio a mere ipotesi dei verificatori, avesse invertito l’onere della prova e non avesse considerato le prove contrarie sul pagamento tracciato delle forniture, oltre a omettere l’esame del fatto decisivo relativo al disconoscimento delle operazioni da parte di un solo fornitore e alla giustificazione delle rimanenze e del ricarico. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento dell’avviso e delle risultanze istruttorie, nonché omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su alcune doglianze relative alla percentuale di ricarico, alle rimanenze e al regime agevolativo dei fornitori.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell’accertamento e la correttezza della sentenza di merito. Ha ritenuto inammissibili le censure che, sotto le vesti della violazione di legge e del vizio motivazionale, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo già compiuto dai giudici di merito. In particolare, ha affermato che la CTR aveva correttamente valorizzato, come presunzioni gravi, precise e concordanti, sia le discrasie contabili relative alle operazioni "in nero", sia gli elementi convergenti sull’inesistenza oggettiva delle fatture contestate. Ha escluso la violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. perché non era stata denunciata l’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti né un’erronea attribuzione dell’onere probatorio, ma solo una critica all’apprezzamento del fatto. Ha poi escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la CTR aveva reso una motivazione comprensibile e controllabile, anche sul punto dello sfasamento temporale tra l’anno delle operazioni e l’anno dell’accesso della GdF. Ha ritenuto infondata anche la censura di omessa pronuncia, perché il rigetto dell’appello implicava la disattesa di tutte le deduzioni incompatibili con la decisione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori importi dovuti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione di legge, ma non di ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il vizio deducibile per nullità della sentenza o del procedimento, incluso il difetto di motivazione nei casi rilevanti come motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    riguarda il solo omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una nuova lettura del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    è violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione comparativa delle prove rientra nel potere del giudice di merito e non è sindacabile come violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione ricorre solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti l’apprezzamento dell’esito probatorio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la motivazione della sentenza tributaria deve essere sufficiente e controllabile; nel caso concreto non è stata ravvisata motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia richiede la totale mancanza di decisione su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; il rigetto implicito è sufficiente quando incompatibile con la decisione adottata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    la Corte richiama la definizione accelerata e la conseguente possibile applicazione delle sanzioni previste dalla norma in caso di definizione conforme alla proposta.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    in caso di definizione conforme alla proposta e manifesta infondatezza del ricorso, la Corte applica la sanzione pecuniaria aggiuntiva.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    la Corte può condannare al pagamento di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende nelle ipotesi previste dalla norma, secondo il meccanismo legale richiamato dalla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione, la deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice ha utilizzato prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non può invece essere veicolata per contestare il peso attribuito alle prove raccolte.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice assegna l’onere probatorio alla parte erronea; se si contesta l’apprezzamento dell’esito della prova, la doglianza attiene al merito e non alla regola di riparto dell’onere della prova.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • In presenza di accertamento tributario fondato su presunzioni, il giudice di merito può valorizzare, in modo complessivo e concorrente, indizi gravi, precisi e concordanti sia per operazioni in nero sia per operazioni oggettivamente inesistenti; il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una terza valutazione del fatto.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione complessiva di rigetto dell’impugnazione è incompatibile con l’accoglimento della questione non espressamente trattata, configurandosi in tal caso un rigetto implicito.
  • La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento al processo verbale della Guardia di finanza è legittima se l’Ufficio ne condivide le conclusioni e il contribuente è posto in grado di conoscerne il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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