Cassazione Civile, Ordinanza n. 21144/2024 del 29/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva assoggettato a imposta di registro, in misura proporzionale, il decreto di omologazione di un concordato fallimentare con terzo assuntore. La società contribuente ha impugnato l'atto davanti al giudice tributario e, in sede di legittimità, ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per asserita carenza di motivazione dell'avviso e per mancata allegazione del provvedimento giudiziale presupposto; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione; 3) violazione delle norme sulla tariffa dell'imposta di registro e sulla base imponibile, sostenendo che non fosse dovuta l'imposta proporzionale e comunque lamentando una duplicazione d'imposta tra un precedente atto tassato in misura fissa e l'atto oggetto della lite; 4) violazione di norme processuali tributarie. L'Agenzia delle entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, censurando la determinazione della base imponibile e sostenendo che dovessero essere considerate anche le passività, non solo le attività. Un soggetto privato evocato in giudizio ha eccepito la propria estraneità alla lite per intervenuto giudicato sul difetto di legittimazione.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondate le censure della contribuente, affermando che l'avviso di liquidazione era sufficientemente motivato perché indicava i presupposti di fatto e di diritto e che non vi era obbligo di allegare il provvedimento giudiziale richiamato. Ha inoltre confermato la debenza dell'imposta di registro in misura proporzionale sul decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore, precisando che la base imponibile va calcolata sul valore dei beni e dei diritti trasferiti e non comprende le passività. Ha escluso la dedotta duplicazione d'imposta, osservando che i due prelievi riguardavano provvedimenti diversi: uno assoggettato a imposta fissa e l'altro, oggetto del giudizio, a imposta proporzionale. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti. È stato inoltre dato atto, a carico della ricorrente principale, del raddoppio del contributo unificato nei limiti di legge.
Norme richiamate
L'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se indica ai contribuenti i presupposti di fatto e di diritto della pretesa; non è necessaria, in questo caso, un'ulteriore allegazione del titolo giudiziale presupposto.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente come parametro del vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto infondata la censura di nullità della sentenza impugnata.
art. 111, comma 6, Cost.
Invocato per il requisito di motivazione della sentenza; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla tassazione del provvedimento giudiziale; la Corte ha confermato l'applicazione dell'imposta proporzionale secondo il titolo tassabile.
art. 8, tariffa allegata al d.P.R. 131/1986
Il decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore è soggetto a imposta di registro proporzionale sul valore dei beni e diritti trasferiti.
Norma richiamata nel ricorso, senza che la Corte ne ricavasse un diverso esito decisorio.
art. 35, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato quale parametro processuale dalla ricorrente; la censura è stata respinta.
art. 21, commi 2 e 3, d.P.R. 131/1986
Ai fini della base imponibile dell'imposta di registro sul concordato fallimentare con terzo assuntore rilevano le attività trasferite, non le passività accollate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale; non si applica alle amministrazioni dello Stato in regime di prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di avviso di liquidazione fondato su un titolo giudiziale, la motivazione è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa e gli elementi di calcolo dell'imposta; non occorre, di regola, una motivazione analitica ulteriore né l'allegazione del provvedimento richiamato se il destinatario ne è già a conoscenza.
- Il decreto di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore sconta l'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti trasferiti; le passività non entrano nella base imponibile.
- Ai fini della tassazione dell'atto di concordato fallimentare con terzo assuntore, la base imponibile è determinata sulle attività oggetto di cessione e non sul debito accollato.
- Non vi è duplicazione d'imposta quando due prelievi diversi colpiscono provvedimenti distinti, anche se inseriti nel medesimo contesto procedurale.
- Le censure processuali o di motivazione della sentenza devono colpire effettivamente la ratio decidendi; la mera riproposizione di questioni già superate dalla giurisprudenza consolidata non conduce all'accoglimento del ricorso.
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