Cassazione Civile, Sentenza n. 3385/2020 del 12/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
Per l’anno d’imposta 2004 l’Agenzia delle Entrate, dopo una verifica con accesso nei locali dell’attività e sulla base del processo verbale di constatazione, emise nei confronti del titolare di una ditta individuale di panetteria un avviso di accertamento in materia di Ires, Irap e Iva. In applicazione dell’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, recuperò costi ritenuti non di competenza e costi relativi a compensi per collaboratori occasionali giudicati non inerenti, oltre a ricavi non contabilizzati e non dichiarati, con maggiori imposte, interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta accolse parzialmente il ricorso, riducendo i ricavi accertati, annullando il recupero relativo ai compensi dei collaboratori e riducendo le sanzioni, con conferma del cumulo giuridico. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, con sentenza n. 97/21/11 depositata il 7 febbraio 2011, respinse l’appello principale del contribuente e accolse l’appello incidentale dell’Ufficio, confermando l’indeducibilità dei compensi. Con il primo motivo il contribuente contestò la ricostruzione induttiva dei ricavi, fondata anche sulle dichiarazioni rese ai verificatori circa quantità e qualità delle farine utilizzate e resa dei prodotti: sosteneva che il risultato fosse incompatibile con le scritture contabili e con la natura analitico-induttiva dell’accertamento, e che la riduzione giudiziale della percentuale di ricarico contraddicesse l’esistenza dei maggiori ricavi. Con il secondo motivo censurò la conferma della riduzione della percentuale di ricarico, reputandola incoerente con la ricostruzione dei maggiori ricavi, duplicativa rispetto alla considerazione dello sfrido e fondata su valutazioni forfettarie; contestò inoltre le modalità di applicazione della riduzione agli imponibili e all’Iva. Con il terzo motivo contestò la conferma dell’indeducibilità dei compensi per collaboratori occasionali, lamentando che l’Ufficio avesse prodotto la documentazione in appello e che l’onere di provare l’indeducibilità gravasse sull’Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tutti e tre i motivi cumulavano in modo indistinto censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, senza separare le questioni di diritto dalla ricostruzione dei fatti e richiedendo alla Corte una non consentita selezione e ricostruzione delle doglianze. Il primo motivo è stato inoltre ritenuto infondato: le dichiarazioni rese dal contribuente ai verificatori, anche assistito dal difensore, costituiscono prova diretta e legale dei ricavi non dichiarati e il metodo analitico-induttivo è compatibile con scritture formalmente regolari, se contestabili sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La riduzione della percentuale di ricarico era un capo favorevole al contribuente e non impugnato dall’Ufficio; mancavano allegazioni idonee a giustificare un’ulteriore riduzione e non sussisteva contraddizione necessaria tra l’accertamento dei ricavi non dichiarati e la loro quantificazione con una percentuale inferiore a quella proposta dall’Ufficio. Il secondo motivo era anche inammissibile per difetto d’interesse nella parte relativa ai presupposti della riduzione favorevole e perché le specifiche censure sulle modalità di applicazione della riduzione non risultavano proposte in appello. Il terzo motivo era comunque infondato nel merito: nel processo tributario l’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, nel rispetto delle preclusioni proprie di quel grado, la cui violazione non era stata dedotta; inoltre spetta al contribuente provare la deducibilità dei costi. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Pertanto, i distinti motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 ed 5, sebbene distinti formalmente nella rubrica del primo motivo di ricorso, risultano, nel contenuto di quest’ultimo, censure cumulative ed indistinte dallo stesso ricorrente e quindi non autonomamente individuabili, se non con un inammissibile intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione ad opera di questa Corte, che prescinderebbe dalla volontà espressa della parte.
Sono inammissibili le censure che mescolano indistintamente i diversi vizi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., senza distinguere i profili di diritto da quelli relativi alla ricostruzione del fatto, quando per individuarle la Corte dovrebbe selezionare e ricostruire autonomamente il contenuto del motivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
Fermo restando pertanto il valore di prova legale delle predette dichiarazioni confessorie, rese dal contribuente all’Amministrazione finanziaria, neppure si comprende come ii loro utilizzo, ai fine di dimostrare l’esistenza di ricavi non dichiarati, si ponga, come assunto dal ricorrente, in contrasto con l’accertamento analitico -induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), il quale non impedisce, pure in presenza di contabilità formalmente regolare, l’accertamento in rettifica, che presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e tuttavia contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
L’accertamento analitico-induttivo previsto dalla disposizione è compatibile con una contabilità formalmente regolare, quando questa sia contestabile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; l’utilizzo delle dichiarazioni confessorie del contribuente per dimostrare ricavi non dichiarati non contrasta, di per sé, con tale metodo.
art. 58 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Peraltro, il motivo è comunque infondato, laddove si consideri in rito che nell’ambito del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., (Cass. 13/11/2018, n. 29087, ex plurimis), purchè nel rispetto delle preclusioni interne al medesimo grado di giudizio (la cui violazione non è dedotta in questa sede).
Nel giudizio tributario d’appello le parti possono produrre nuovi documenti anche oltre i limiti ordinari dell’art. 345 c.p.c., fermo il rispetto delle preclusioni interne al grado di giudizio.
ed in merito che l’onere della prova della deducibilità di un costo, ed in generale di tutti i componenti negativi del reddito, grava comunque sul contribuente
Il contribuente deve provare la deducibilità dei costi e, più in generale, dei componenti negativi del reddito.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sovrappone indistintamente vizi di violazione di legge e vizi motivazionali, senza separare le rispettive censure, così da imporre alla Corte una selezione e ricostruzione del motivo non consentita.
- Le dichiarazioni confessorie rese dal contribuente all’Amministrazione finanziaria in sede di verifica costituiscono prova diretta del maggior imponibile e non necessitano, in quanto tali, di ulteriori riscontri; l’accertamento analitico-induttivo resta possibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se contestabile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello oltre i limiti dell’art. 345 c.p.c., purché siano rispettate le preclusioni interne al grado di giudizio.
- L’onere di provare la deducibilità dei costi e degli altri componenti negativi del reddito grava sul contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3455/2020 del 12/02/2020
- Sentenza civile · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3457/2020 del 12/02/2020
- Sentenza civile · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3456/2020 del 12/02/2020
- Sentenza civile · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3458/2020 del 12/02/2020
- Sentenza civile · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3461/2020 del 12/02/2020
- Sentenza civile · 12 feb 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 3445/2020 del 12/02/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →