Cassazione Civile, Sentenza n. 3456/2020 del 12/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La cooperativa aveva chiesto, con citazione notificata il 27 marzo 2007, la revisione del prezzo previsto dal contratto di appalto di servizi ospedalieri stipulato il 19 marzo 1997, oltre al pagamento degli importi derivanti dalle nuove tabelle contrattuali e dai relativi decreti ministeriali per il 2004 e per i primi quattro mesi del 2005. Il Tribunale di Casale Monferrato, con sentenza depositata il 31 marzo 2012, accolse la domanda e condannò l’ente committente a pagare euro 32.865,63. La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 22 maggio 2014, rigettò l’impugnazione, ritenendo che la richiesta di adeguamento del 7 dicembre 2001, accettata dal presidente dell’ente l’11 dicembre 2001, avesse integrato il contratto prevedendo adeguamenti dei maggiori oneri a partire dal 1° gennaio 2002; escluse quindi l’applicazione della soglia del 10% prevista dall’art. 1664 c.c. e reputò che l’eccezione relativa all’omesso versamento dei contributi non eliminasse l’obbligo di adeguare il corrispettivo. L’ente ha proposto tre motivi di ricorso. Primo: violazione degli artt. 2697 e 1460 c.c., perché, a fronte dell’eccezione d’inadempimento per omissioni contributive, la cooperativa avrebbe dovuto provare di avere adempiuto ai propri obblighi, prova che, secondo la ricorrente, non era stata fornita. Secondo: violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla contestazione del conteggio dell’ulteriore aumento dal 1° gennaio 2004; la ricorrente sosteneva di avere contestato il quantum e di avere chiesto prova dell’effettivo pagamento degli aumenti stipendiali, sicché non poteva ritenersi non contestato il conteggio. Terzo: violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo d’appello che censurava l’interpretazione della scrittura del dicembre 2001: secondo la ricorrente, essa riconosceva un aumento riferito agli oneri allora derivanti dalla L. n. 142 del 2001, ma non istituiva un meccanismo automatico di adeguamento per successivi aumenti del costo della manodopera, in mancanza di un criterio pattuito.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e tre i motivi, esaminandoli congiuntamente per la loro interdipendenza, ha cassato la sentenza d’appello e ha rinviato alla Corte d’appello di Torino, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha rilevato che la Corte territoriale non aveva effettivamente esaminato la questione interpretativa riguardante la volontà delle parti espressa nella scrittura del dicembre 2001, né la questione della contestazione dei conteggi, da valutare dopo avere definito l’ambito dell’eventuale clausola di adeguamento. Ha inoltre ritenuto erronea l’affermazione secondo cui l’eccezione d’inadempimento contributivo non potesse incidere sull’obbligo di adeguare il corrispettivo. Nel rinvio, il giudice dovrà accertare prima le rispettive obbligazioni e le risultanze probatorie, poi valutare unitariamente la gravità degli eventuali inadempimenti reciproci, individuando il comportamento prevalente che abbia alterato il nesso di interdipendenza contrattuale e causato il giustificato inadempimento dell’altra parte.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
In particolare, trattandosi di contratto con prestazioni corrispettive in cui sono dedotti inadempimenti reciproci, la valutazione della colpa dell’inadempimento – dopo la valutazione circa l’esistenza delle rispettive obbligazioni (v. secondo e terzo motivo di ricorso per cassazione) e delle risultanze probatorie nel quadro del cennato arresto nomofilattico del 2001 (v. primo motivo di ricorso per cassazione) – dovrà poi avere carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte.
Nei contratti a prestazioni corrispettive in cui siano dedotti inadempimenti reciproci, l’esame delle risultanze probatorie e l’accertamento dell’esistenza delle obbligazioni precedono una valutazione unitaria della colpa e della prevalenza dei comportamenti inadempienti.
art. 1460 c.c.
In particolare, trattandosi di contratto con prestazioni corrispettive in cui sono dedotti inadempimenti reciproci, la valutazione della colpa dell’inadempimento – dopo la valutazione circa l’esistenza delle rispettive obbligazioni (v. secondo e terzo motivo di ricorso per cassazione) e delle risultanze probatorie nel quadro del cennato arresto nomofilattico del 2001 (v. primo motivo di ricorso per cassazione) – dovrà poi avere carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte.
L’eccezione d’inadempimento in un rapporto sinallagmatico non può essere decisa isolando uno dei comportamenti: occorre valutare unitariamente gli inadempimenti reciproci e individuare quale contraente, con la condotta prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza e causato il giustificato inadempimento dell’altra parte.
art. 112 c.p.c.
Se quanto innanzi concreta il vizio denunciato in ordine alla mancata trattazione del motivo d’appello in tema di ermeneutica contrattuale, deve anche notarsi come effettivamente la sentenza (la quale pure ha presente, per essere stata trattata in primo grado, il porsi di una questione di contestazione/non contestazione di conteggi – v. una traccia alla p. 4, rigo 17, della sentenza impugnata) neppure si faccia carico delle questioni di cui al secondo motivo di ricorso per cassazione.
Integra omessa pronuncia la mancata trattazione di specifiche questioni devolute con motivi d’appello, tra cui l’interpretazione della scrittura contrattuale e la contestazione dei conteggi.
art. 115 c.p.c.
Dopo aver dunque riesaminato, in esito alla cassazione a pronunciarsi, l’ambito della clausola di adeguamento del corrispettivo, il giudice del rinvio dovrà altresì, se rilevante, porsi il problema di apprezzare il sussistere o non sussistere di contestazione sui conteggi.
Una volta definito l’ambito della clausola di adeguamento, il giudice deve verificare, se rilevante, se i conteggi siano stati contestati; non può fondare la decisione sulla non contestazione senza esaminare la questione devoluta.
art. 1362 c.c.
Si evince da ciò il dato per cui effettivamente non risulta che la corte d’appello si faccia carico della questione giuridica (sopra sintetizzata e trattata dalla p. 4 alla p. 8 dell’atto d’appello) posta in tema di interpretazione della volontà delle parti di cui alla scrittura del dicembre 2001.
La volontà negoziale espressa nella scrittura integrativa deve essere oggetto di effettivo esame e interpretazione; la sola sottoscrizione della richiesta di aumento non sostituisce la valutazione della questione circa l’estensione e il contenuto dell’accordo.
Massime di principio
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando le parti deducono inadempimenti reciproci, il giudice deve accertare l’esistenza e il contenuto delle rispettive obbligazioni e valutare le prove, quindi apprezzare unitariamente la colpa, individuando il contraente il cui comportamento prevalente abbia alterato il sinallagma e causato il giustificato inadempimento dell’altra parte.
- L’omesso esame di una specifica questione devoluta con un motivo d’appello, concernente l’interpretazione della volontà contrattuale o la contestazione dei conteggi, impedisce di ritenere correttamente deciso il gravame.
- Nel decidere una domanda di adeguamento del corrispettivo fondata su una scrittura integrativa, il giudice deve accertare l’effettivo contenuto e l’ambito temporale e oggettivo dell’accordo; solo dopo tale accertamento può valutare la rilevanza della contestazione dei conteggi.
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