Cassazione Civile, Sentenza n. 3455/2020 del 12/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel 1999 le parti stipularono una transazione, collegata a un separato preliminare, per comporre una controversia relativa a un credito già azionato in via monitoria. Il debitore si impegnò a pagare ratealmente, a cedere un credito vantato verso un terzo quasi omonimo e a trasferire al creditore un lotto da frazionare, oltre a richiedere al Comune una variante al piano di lottizzazione; il definitivo era previsto entro il 31 dicembre 2002. Il creditore agì davanti al Tribunale di Catania chiedendo l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., previa autorizzazione a procurare in via sostitutiva la variante, con imputazione del corrispettivo a riduzione del credito e riserva di chiedere la risoluzione. Il debitore eccepì l’inadempimento del creditore all’obbligo di salvaguardare il credito verso il terzo, sostenendo che per inerzia era divenuta impossibile l’impugnazione della costituzione di un fondo patrimoniale, e domandò il risarcimento. Il Tribunale rigettò le domande principali e riconvenzionali, dichiarando tardiva la domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare. In appello, la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 7 febbraio 2014, respinse l’appello principale del debitore e accolse in parte l’appello incidentale del creditore: dichiarò risolto per inadempimento del debitore il preliminare e lo condannò a pagare 103.291,37 euro, corrispondenti al credito portato dal decreto ingiuntivo, oltre interessi legali. Il debitore ricorse per cassazione con due motivi, denunciando violazione degli artt. 1358, 1453, 1455 e 1460 c.c. e omesso esame di fatti decisivi. Contestò la comparazione dei reciproci inadempimenti, sostenendo che fosse stata attribuita prevalenza al suo inadempimento sulla base di criteri generici e del solo rilievo economico; invocò inoltre la data del 31 dicembre 2002 quale termine per ottenere la variante, il fatto che l’azione revocatoria sarebbe prescritta il 14 maggio 2002, l’adempimento delle altre obbligazioni e la possibilità alternativa di pagare 200.000 euro. Dedusse infine che la propria condotta integrasse, al più, un inadempimento parziale e di lieve entità, giustificato dall’inadempimento avversario.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione comparativa della Corte d’appello, che aveva individuato l’inadempimento prevalente del debitore considerando sia il profilo temporale e causale sia l’importanza e la proporzionalità delle prestazioni: l’obbligo di attivarsi per ottenere la variante era operativo già subito dopo la stipula del preliminare del 25 novembre 1999, mentre il creditore disponeva sino al 14 maggio 2002 per promuovere l’azione revocatoria. La data del 31 dicembre 2002 indicava il termine previsto per il definitivo, non il termine iniziale per richiedere la variante; la procura necessaria alle attività per ottenerla doveva essere rilasciata entro otto giorni. È stata inoltre ritenuta irrilevante la prospettata prestazione pecuniaria alternativa, poiché il debitore non aveva pagato entro il termine e la risoluzione del preliminare collegato alla transazione non novativa comportava il venir meno della cessione del terreno in luogo del pagamento e la reviviscenza del debito originario risultante dal decreto ingiuntivo. Le censure che, oltre ai profili di diritto e di omesso esame scrutinati, miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono state dichiarate inammissibili; i motivi sono stati complessivamente qualificati come infondati nella parte scrutinabile e inammissibili per il resto. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al controricorrente 200 euro per esborsi e 4.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1453 c.c.
nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, pronunciare la risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c. cit., o ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell’art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell’inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte.
Nei contratti a prestazioni corrispettive con inadempimenti reciproci, risoluzione e rifiuto di adempiere non possono essere riconosciuti a favore di entrambe le parti: il giudice deve compiere una valutazione unitaria e attribuire l’inadempimento a chi, con la condotta prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza e causato il giustificato inadempimento dell’altro.
art. 1460 c.c.
nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, pronunciare la risoluzione, ai sensi dell’art. 1453 c.c. cit., o ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell’art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell’inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell’altra parte.
L’eccezione d’inadempimento va valutata unitariamente insieme alle reciproche condotte: non può essere riconosciuta in favore di entrambe le parti e va individuato il contraente il cui comportamento prevalente ha determinato l’alterazione del rapporto di corrispettività e il giustificato rifiuto dell’altra parte.
art. 1358 c.c.
Non è riportato nel testo un passaggio della Corte che applichi o interpreti specificamente questa norma.
La norma è menzionata nell’intestazione del primo motivo, ma la decisione non ne espone un’applicazione o interpretazione autonoma.
art. 1455 c.c.
Non è riportato nel testo un passaggio della Corte che applichi o interpreti specificamente questa norma.
La norma è menzionata nell’intestazione del primo motivo, ma la ratio della decisione si fonda sulla valutazione unitaria dei reciproci inadempimenti ai sensi degli artt. 1453 e 1460 c.c.
art. 2932 c.c.
Non è riportato nel testo un passaggio della Corte che applichi o interpreti specificamente questa norma.
La norma è richiamata per descrivere la domanda proposta in primo grado, ma non è oggetto della decisione di legittimità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
essi sono infondati, nella parte in cui propongono questioni effettivamente rientranti nel campo di applicazione dei parametri di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; mentre sono inammissibili per il resto, sottoponendo a questa corte di legittimità istanze di riesame di profili di merito.
Il sindacato di legittimità riguarda gli errori di diritto e l’omesso esame nei limiti previsti dalla norma; è inammissibile la censura che, pur prospettata come violazione di legge o vizio motivazionale, mira a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione, secondo le disposizioni richiamate.
Massime di principio
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando entrambe le parti deducono inadempimenti, il giudice deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa; la risoluzione o la legittimità del rifiuto di adempiere non possono essere riconosciute a entrambe le parti, dovendosi individuare la condotta inadempiente prevalente che abbia alterato il nesso di interdipendenza e causato il giustificato inadempimento dell’altra.
- La comparazione dei reciproci inadempimenti deve considerare congiuntamente la loro collocazione temporale e causale, la proporzionalità e l’importanza delle prestazioni nell’economia del contratto; non è sufficiente isolare il dato economico o quello cronologico.
- Il termine previsto per la stipula del contratto definitivo non equivale, di per sé, al termine entro cui deve essere avviata un’attività preparatoria contrattualmente dovuta: la scadenza di quest’ultima va individuata interpretando gli impegni pattuiti nel loro complesso.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o degli apprezzamenti di merito attraverso la mera riproposizione delle circostanze fattuali sotto forma di violazione di legge o omesso esame.
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