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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3458/2020 del 12/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

La Commissione amministrativa regionale di disciplina per il Triveneto, con decisione del 20 gennaio 2017, depositata il 24 febbraio 2017, aveva condannato un notaio al pagamento di una sanzione pecuniaria di 10.000 euro per violazione dell’art. 147 della legge notarile in relazione all’art. 31, lett. f), dei Principi di deontologia notarile. La contestazione riguardava il fatto, non controverso, che nel 2015 circa il 30,30% degli atti ricevuti fosse stato stipulato presso agenzie di mediazione creditizia e immobiliare. La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza depositata il 27 luglio 2017, aveva rigettato il reclamo. Il notaio ha proposto quattro motivi: 1) ha dedotto, in relazione agli artt. 3, 25, 77 e 102 Cost., l’illegittimità costituzionale della disciplina che attribuisce alle commissioni regionali di disciplina il potere sanzionatorio e alle corti d’appello il riesame, muovendo dalla tesi che le sanzioni avrebbero natura sostanzialmente penale e che la legge delegata avrebbe ecceduto la delega; 2) ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando l’omessa motivazione sulle richieste istruttorie e il mancato esame dei documenti; 3) ha censurato l’applicazione dell’art. 147 della legge notarile e dell’art. 31 deontologico, sostenendo che la regola avrebbe introdotto una presunzione di parzialità, imposto una prova diabolica e mascherato una restrizione della concorrenza e una spartizione territoriale del mercato; 4) ha contestato l’applicazione dell’art. 144 della legge notarile, sostenendo che la disciplina sanzionatoria dell’art. 147 sarebbe speciale e autosufficiente e che le attenuanti non avrebbero potuto comportare la sostituzione della sospensione con una sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha escluso che la qualificazione convenzionale di una sanzione come penale determini automaticamente la sua qualificazione come penale nell’ordinamento interno ai fini della ripartizione delle competenze; ha inoltre ribadito la natura amministrativa delle commissioni regionali di disciplina e ha qualificato il reclamo alla corte d’appello come strumento di tutela giurisdizionale con riesame del merito, non come secondo grado penale. Il secondo motivo è stato respinto perché le richieste istruttorie non erano decisive e i documenti erano stati esaminati, sebbene non nel senso auspicato dal ricorrente. Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto che l’art. 31 deontologico protegga preventivamente l’imparzialità e l’immagine di terzietà del notaio, imponendo di astenersi, già nella fase di assunzione dell’incarico, da condotte che possano influire sulla sua designazione. La consistente attività svolta presso recapiti stabili di organizzazioni commerciali rileva come possibile partecipazione consapevole a una scelta eterodiretta del professionista, non come prova di una concreta parzialità né come autonoma restrizione concorrenziale. Quanto al quarto motivo, ha stabilito che l’art. 144 della legge notarile si applica anche alle sanzioni previste dall’art. 147, poiché la specialità di quest’ultimo concerne il caso di destituzione obbligatoria per reiterazione e non esclude l’operatività delle attenuanti rispetto alla censura o alla sospensione. La condotta è stata ritenuta sufficientemente grave, anche in ragione della quantità degli atti stipulati fuori studio; in presenza delle attenuanti, la sospensione poteva essere sostituita con la sanzione pecuniaria. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 147 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    L’art. 147 cit. prevede, in linea generale, come sanzione delle condotte descritte, la censura o la sospensione, aggiungendo che la destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all’ultima violazione.

    La disposizione prevede in via generale la censura o la sospensione e rende obbligatoria la destituzione nella specifica ipotesi di reiterazione indicata; tale specialità non esclude l’applicazione dell’art. 144 alle altre sanzioni.

  • art. 31, lett. f), Principi di deontologia notarile

    In diritto, una volta che la regola della imparzialità venga declinata, alla stregua dell’art. 31 del codice deontologico, non come concreto esercizio di equidistanza nella redazione degli atti, ma in termini preventivi e di garanzia dell’immagine della categoria come dovere di astensione, nella fase della assunzione dell’incarico, da comportamenti che influiscano sulla designazione, la presenza consistente presso vari recapiti stabili di organizzazioni diviene rilevante.

    L’imparzialità deontologica opera anche in via preventiva: il notaio deve astenersi, al momento dell’assunzione dell’incarico, da comportamenti che possano influire sulla sua designazione. Una presenza consistente presso recapiti stabili di organizzazioni può quindi assumere rilievo disciplinare, senza che occorra provare una concreta parzialità nella redazione degli atti.

  • art. 144 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    L’art. 144 cit., dal canto suo, dispone che, se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’art. 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.

    Le attenuanti e le condotte riparatorie previste dall’art. 144 comportano le sostituzioni sanzionatorie indicate, anche quando la sanzione di partenza è prevista dall’art. 147; quest’ultimo deroga all’art. 144 soltanto per la destituzione obbligatoria nel caso specifico di recidiva reiterata infradecennale.

  • art. 138-bis, comma 1, L. 16 febbraio 1913, n. 89

    L’art. 144 cit., dal canto suo, dispone che, se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall’art. 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.

    La disposizione individua la misura della sanzione pecuniaria che, per effetto dell’art. 144, sostituisce la sospensione quando ricorrono le attenuanti o le condizioni riparatorie previste.

  • art. 148 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    In ogni caso, in generale, il Collegio condivide le conclusioni reiteratamente raggiunte da questa Corte, anche a sezioni unite, quanto alla non riconducibilità della responsabilità disciplinare nell’ambito della materia penale (v., ad es., Cass., Sez. Un., 26 ottobre 2017, n. 25457) e, per quanto in questa sede più direttamente rileva, alla natura amministrativa delle commissioni regionali di disciplina (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2526 e, di recente, Cass., Sez. Un., 18 gennaio 2019, n. 1415).

    La Commissione regionale di disciplina, istituita dalla disposizione, ha natura amministrativa; la responsabilità disciplinare notarile non è per ciò solo riconducibile alla materia penale nell’ordinamento interno.

  • art. 2697 c.c.

    Ciò, si ripete, non come fatto espressivo di concreta parzialità (e tanto consente di superare i temi della presunzione, che il ricorrente costruisce attorno ad un fatto noto da provare – la concreta parzialità, appunto, che invece non assume rilievo), nè come indice di concorrenza, nonostante il riferimento della sentenza all’accaparramento di clientela, che va inteso, con riferimento alla portata della norma deontologica, come concorso consapevole del notaio in una scelta etero-diretta del professionista, vista come elemento idoneo a turbare le condizioni che ne assicurano l’imparzialità.

    La violazione contestata non richiede di provare la concreta parzialità del notaio: la regola deontologica sanziona preventivamente condotte idonee a influire sulla designazione e a compromettere le condizioni che garantiscono la terzietà.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza, con la quale si censura l’omessa motivazione sulle richieste istruttorie e il mancato esame degli atti prodotti, è infondata, dal momento che: a) le prime non sono affatto decisive, per quanto si dirà nell’esame del terzo motivo, a proposito del significato di imparzialità (non viene contestata la redazione degli atti fuori studio, sicchè non rileva la circostanza che questi siano stati predisposti nello studio notarile); b) i documenti – prodotti dallo stesso M. e legittimamente acquisiti al materiale sul quale fondare la decisione sono stati esaminati (come dimostra il quarto motivo del reclamo), anche se non nel senso auspicato dal ricorrente.

    La mancata ammissione o trattazione di prove non determina vizio quando le richieste non sono decisive rispetto alla questione giuridica da risolvere; l’esame dei documenti non implica che il giudice debba condividerne la lettura proposta dalla parte.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    In questa logica la scelta del legislatore delegato di aver escluso – solo formalmente – la ricorribilità per cassazione per motivi implicanti la possibile nullità del procedimento e della sentenza (che costituisce l’ambito proprio della categoria dei vizi riconducibili dell’art. 360 c.p.c., n. 4), deve, pur sempre, coordinarsi con le regole costituzionali del giusto processo e, quindi, con la ineliminabile tutela delle garanzie riconducibili alla piena effettività dell’esercizio del diritto di difesa e al contraddittorio (che rivestono, per l’appunto, un ruolo centrale ed ineludibile nelle garanzie da preservare nella dinamica processuale e che si identificano, senza dubbio, con i più importanti “principi regolatori del giusto processo” ai quali pone riferimento anche l’art. 360-bis c.p.c., n. 2)).

    Nel richiamare l’art. 360-bis, n. 2, c.p.c., la Corte afferma che l’assetto delle impugnazioni deve coordinarsi con la tutela effettiva del diritto di difesa e del contraddittorio, garanzie essenziali del giusto processo.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    In questa logica la scelta del legislatore delegato di aver escluso – solo formalmente – la ricorribilità per cassazione per motivi implicanti la possibile nullità del procedimento e della sentenza (che costituisce l’ambito proprio della categoria dei vizi riconducibili dell’art. 360 c.p.c., n. 4), deve, pur sempre, coordinarsi con le regole costituzionali del giusto processo e, quindi, con la ineliminabile tutela delle garanzie riconducibili alla piena effettività dell’esercizio del diritto di difesa e al contraddittorio (che rivestono, per l’appunto, un ruolo centrale ed ineludibile nelle garanzie da preservare nella dinamica processuale e che si identificano, senza dubbio, con i più importanti “principi regolatori del giusto processo” ai quali pone riferimento anche l’art. 360-bis c.p.c., n. 2)).

    I vizi di nullità del procedimento e della sentenza rientrano nella categoria richiamata dall’art. 360, n. 4, c.p.c.; la loro disciplina deve essere letta in modo da preservare le garanzie fondamentali del giusto processo.

Massime di principio

  • La qualificazione di una sanzione come penale secondo i criteri convenzionali non comporta automaticamente che essa debba essere qualificata come penale anche nell’ordinamento interno ai fini della ripartizione delle competenze; resta necessario assicurare le garanzie convenzionali pertinenti.
  • La responsabilità disciplinare notarile non è riconducibile, in quanto tale, alla materia penale e le commissioni regionali di disciplina hanno natura amministrativa. Il reclamo alla corte d’appello costituisce uno strumento di tutela giurisdizionale che consente il riesame del merito della decisione amministrativa.
  • Quando la regola deontologica tutela preventivamente l’imparzialità e la terzietà del professionista, la violazione può consistere in condotte che incidono sulla designazione già nella fase di assunzione dell’incarico; non occorre dimostrare che il professionista abbia poi redatto l’atto in concreto in modo parziale.
  • La presenza consistente e ricorrente di un notaio presso recapiti stabili di organizzazioni commerciali può rilevare disciplinarmente se integra un concorso consapevole in una scelta eterodiretta del professionista, idonea a turbare le condizioni che garantiscono l’imparzialità. Il rilievo economico indiretto della regola non la trasforma, per ciò solo, in una restrizione della concorrenza.
  • Le richieste istruttorie possono essere disattese quando non sono decisive rispetto alla questione da risolvere; l’avvenuto esame dei documenti non obbliga il giudice ad accoglierne l’interpretazione proposta dalla parte.
  • Le attenuanti previste dall’art. 144 della legge notarile operano anche sulle sanzioni disciplinari contemplate dall’art. 147, consentendo la sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria. L’eccezione riguarda la destituzione obbligatoria prevista dall’art. 147 per la reiterazione specificamente disciplinata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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