Cassazione Civile, Sentenza n. 3445/2020 del 12/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
La società fornitrice aveva chiesto l’ammissione al passivo per Euro 328.202,67 in prededuzione, sostenendo che tra le parti fosse intercorso un contratto unitario di somministrazione e che il commissario straordinario, mediante un ordine del 22 marzo 2014 e ordini successivi, fosse subentrato tacitamente nel rapporto, accettandone le condizioni e rendendo applicabile l’art. 74 della legge fallimentare. Il Tribunale di Savona aveva ammesso il credito in via chirografaria, ritenendo che non vi fosse un contratto di somministrazione, ma una pluralità di contratti autonomi di fornitura, e che solo l’ultimo fosse stato concluso con il commissario. In appello, la Corte di Genova aveva qualificato il rapporto come somministrazione, ma aveva escluso la prededuzione in mancanza di un’espressa dichiarazione di subentro del commissario, applicando l’art. 1-bis del D.L. n. 134 del 2008. La fornitrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame della questione dell’efficacia nel tempo della norma del 2008 e delle proprie argomentazioni sulla sua retroattività; con il secondo ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 11 delle preleggi e dell’art. 1-bis citato, sostenendo che quest’ultimo avrebbe natura innovativa e non interpretativa e non sarebbe quindi retroattivo. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso incidentale condizionato: ha lamentato l’omesso esame dell’operazione di scissione societaria intervenuta tra due società nel 1996, sostenendo che non si fosse trattato di cessione di ramo d’azienda, e ha denunciato la violazione delle norme sul contratto di somministrazione, sulla conclusione del contratto, sulla scissione, sulla successione nei contratti e sull’onere della prova, contestando l’applicabilità dell’art. 2558 c.c. e la ricostruzione unitaria dei rapporti di fornitura.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo principale: la censura riguardava l’omesso esame di una tesi giuridica, non di un fatto storico decisivo, e la Corte d’appello aveva comunque preso posizione sulla natura interpretativa e sull’efficacia retroattiva della norma. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che l’art. 1-bis del D.L. n. 134 del 2008 ha natura di interpretazione autentica dell’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 270 del 1999: chiarisce che la prosecuzione o la richiesta di esecuzione del contratto non comportano subentro tacito e non precludono al commissario straordinario la facoltà di scioglimento, che permane fino a una sua formale ed inequivocabile manifestazione di volontà di subentrare. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo; non consente di censurare autonomamente l’omesso esame di tesi giuridiche o di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il ricorrente deve specificare il fatto storico omesso, la fonte che ne dimostra l’esistenza, le modalità e il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
In combinazione con l’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., impone l’indicazione puntuale degli elementi necessari a identificare e verificare il fatto storico che si assume non esaminato.
art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 270/1999
L’art. 50, comma 2, afferma, in sostanza, la regola base per cui il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione d’insolvenza, sia a seguito dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, in uno scenario in cui sui contraenti continuano a gravare le obbligazioni originarie.
Nell’amministrazione straordinaria i contratti pendenti proseguono per legge, ma tale prosecuzione non equivale a subentro definitivo del commissario e non elimina la sua facoltà di scioglimento.
art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 270/1999
solo dopo il rilascio dell’autorizzazione ministeriale all’attuazione del programma, l’altro contraente è abilitato a richiedere per iscritto ai commissario di far conoscere le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’intimazione, decorso il quale rapporto negoziale andrà incontro a scioglimento
Dopo l’autorizzazione all’attuazione del programma, il contraente può intimare per iscritto al commissario di dichiarare le proprie determinazioni; trascorsi trenta giorni dalla ricezione senza risposta, il contratto si scioglie.
art. 51, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 270/1999
La disposizione di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 50, comma 2 va interpretata nel senso che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, nè comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51, commi 1 e 2.
I diritti riconosciuti alla controparte in caso di subentro del commissario sorgono soltanto dopo la sua espressa dichiarazione di subentro; la mera esecuzione o richiesta di esecuzione non produce tale effetto.
art. 1-bis D.L. n. 134/2008, convertito dalla L. n. 166/2008
nel contesto normativo sopra descritto, si inscrive, dunque, l’intervento normativo operato attraverso l’interpretazione autentica svolta dal D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis con la quale si è inteso proprio precisare e chiarire (rispetto alle possibili e variabili esegesi affiacciatesi anche in dottrina) che il diritto del commissario a sciogliersi dal rapporto negoziale in corso sussiste, anche dopo l’iniziale sua prosecuzione ope legis, senza che l’esecuzione del contratto ad opera della procedura possa venire interpretata quale subentro per facta concludentia, preclusivo della facoltà di scioglimento.
La disposizione è di interpretazione autentica: la prosecuzione legale del contratto, anche se accompagnata dalla sua esecuzione o dalla richiesta di eseguirlo, non costituisce subentro tacito del commissario e non fa venir meno la facoltà di scioglimento.
art. 11 disp. prel. c.c.
La natura interpretativa di una norma sopravvenuta s’individua attraverso il suo contenuto, e non dipende certo dal fatto che il suo oggetto sia stato diversamente interpretato.
La norma sopravvenuta può avere efficacia retroattiva quando chiarisce un significato già riconducibile al testo anteriore; la sua natura interpretativa non dipende dalla previa esistenza di contrasti giurisprudenziali.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo per l’esito della controversia; non può essere utilizzato per censurare l’omesso esame di una tesi giuridica.
- Per dedurre validamente l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare il fatto, gli elementi testuali o processuali da cui risulta, quando e come sia stato discusso e perché il suo esame avrebbe condotto a una decisione diversa. L’omessa menzione di singoli elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque considerato.
- Nell’amministrazione straordinaria, i contratti pendenti proseguono ope legis finché il commissario non esercita la facoltà di scioglimento; la continuità dell’esecuzione non determina, da sola, un subentro tacito.
- Il subentro del commissario straordinario in un contratto pendente richiede una manifestazione di volontà formale e inequivocabile. Fino a tale dichiarazione, l’esecuzione del contratto o la richiesta di prestazioni non attribuiscono alla controparte i diritti collegati al subentro e non precludono al commissario la facoltà di scioglimento.
- Una norma sopravvenuta è di interpretazione autentica quando impone un significato già ragionevolmente riconducibile alla disposizione precedente e chiarisce il suo contenuto senza introdurre una disciplina autonoma; la qualificazione non dipende dalla presenza di contrasti giurisprudenziali preesistenti.
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