Sentenza del 26/06/2024 n. 340 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Provvedimento di sospensione del rimborso per carichi pendenti- natura giuridica e impugnabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione per il mancato riconoscimento di una quota-parte degli interessi (Euro 116.931,30) relativi al ritardo nel rimborso IVA del 2019. Il rimborso era stato sospeso dall'Ufficio per la presenza di "carichi pendenti" a carico del cessionario (B. S.p.A.); la contribuente contestava che la sospensione non poteva comportare la perdita degli interessi e che l'art. 38-bis DPR 633/1972 avrebbe dovuto trovare applicazione per la corresponsione integrale degli interessi per il periodo di ritardo, non essendo state richieste integrazioni/documentazione dall'Amministrazione nei termini previsti.
La decisione
In appello la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata: il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti di sospensione possano essere impugnati autonomamente, ma sul merito ha respinto la domanda della B. S.p.A.. Il Tribunale ha stabilito che la sospensione per carichi pendenti è una misura cautelare che rende il credito non liquido ed esigibile durante la sospensione e, quindi, improduttivo di interessi moratori: il ritardo non è imputabile all'Amministrazione. Di conseguenza la pretesa relativa agli interessi per i 65 giorni di sospensione è stata respinta. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972
Disciplina la corresponsione di interessi per il ritardo nei rimborsi IVA; il Collegio ha ritenuto inapplicabile per analogia la parte finale del comma 1 alla sospensione per carichi pendenti, perché la deroga al riconoscimento degli interessi è prevista dallo stesso ordinamento (art. 23 d.lgs. 472/97) per i casi di sospensione cautelare.
Prevede la possibilità di sospendere il rimborso in presenza di carichi pendenti; il Collegio ha interpretato tale sospensione come misura di autotutela che rende il credito non liquido ed esigibile e quindi non produttivo di interessi moratori.
Elenca gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie; il Collegio ha richiamato il principio di tipicità ma ha ritenuto impugnabili anche atti che incidono immediatamente e concretamente sulla sfera giuridica del destinatario, valutando la riconoscibilità autonoma dei provvedimenti di sospensione.
Principio che i crediti liquidi ed esigibili producono interessi; il Collegio ha dedotto che, essendo il credito IVA non liquido/inesigibile durante la sospensione, non potevano maturare interessi moratori.
art. 100 c.p.c. e principi costituzionali (art. 24, 53, 97 Cost.)
Rilevati nel quadro interpretativo a supporto della possibilità di tutela giurisdizionale preventiva quando l'atto amministrativo espone concretamente la posizione del contribuente.
art. 14 Preleggi
Richiamato dalla controversia in relazione all'uso dell'analogia normativa; il Collegio ha escluso l'uso dell'analogia perché la disciplina della sospensione è già prevista.
Citato dall'Ufficio in relazione alla richiesta di interessi anatocistici; la Corte non ha accolto la richiesta accessoria.
giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 13808/2004; Cass. Civ. n. 8540/2016)
Richiamata per il principio secondo cui la sospensione del rimborso per carichi pendenti esclude la mora dell'Amministrazione e quindi il debito per interessi nel periodo di sospensione.
Massime di principio
- La sospensione del rimborso per "carichi pendenti" è in linea di massima una misura cautelare/endoprocedimentale che rende il credito non liquido ed esigibile: durante la sospensione non maturano interessi moratori, perché il ritardo non è imputabile all'Amministrazione ma dipende dall'eliminazione dei carichi da parte del contribuente.
- I provvedimenti di sospensione possono essere impugnati autonomamente se dalla loro lettura emerge una lesività immediata, concreta e determinata nella sfera giuridica del destinatario; tuttavia l'impugnazione non garantisce automaticamente il riconoscimento degli interessi se la sospensione è giustificata.
- Se l'Amministrazione ha adottato un provvedimento finale (atto di diniego) che contiene una decisione definitiva sugli interessi, quello è l'atto che fonda certamente l'azione per ottenerne la pronuncia; in assenza di atto finale i provvedimenti cautelari possono comunque essere valutati se hanno contenuto afflittivo immediato.
- Per evitare la perdita di interessi il contribuente dovrebbe rapidamente rimuovere i carichi pendenti (pagamento, definizione o prestazione di garanzie) o prestare idonea fideiussione/garanzia prevista dall'Ufficio; la tempestività della propria attività è determinante per dimostrare che il ritardo non è dipeso dall'Amministrazione.
- La richiesta di interessi per ritardi attribuibili all'Amministrazione è fondata solo se si dimostra la mora dell'Ufficio; se la sospensione è giustificata da motivi previsti dalla legge (es. art. 23 d.lgs. 472/97), la pretesa è destinata ad essere respinta.
- In fase processuale, se si ritiene che il provvedimento di sospensione abbia contenuto lesivo immediato, è consigliabile impugnarlo tempestivamente e acquisire ogni documento che dimostri l'inesistenza o la tempestiva definizione dei carichi pendenti; in alternativa impugnare l'atto finale (diniego/avviso di riconoscimento) e contestare la mancata corresponsione degli interessi sulla base dell'attribuibilità del ritardo all'Amministrazione.
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