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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05459/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda una pretesa contributiva dell'ente previdenziale per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata riferita all'attività professionale svolta nell'anno 2010 da un avvocato. Il tribunale aveva dichiarato prescritti i contributi; la corte d'appello ha confermato, rilevando che il decorso della prescrizione doveva collegarsi al termine di versamento dei contributi e che non risultava provato, dagli atti, il presupposto stesso dell'obbligo contributivo, poiché il professionista non avrebbe superato la soglia reddituale di euro 5.000,00 e mancava il requisito dell'abitualità dell'attività. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e del D.P.C.M. 12 maggio 2011, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente trascurato il differimento al 6 luglio 2011 del termine per il versamento dei contributi e, quindi, della decorrenza della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché il giudice d'appello non si era limitato a fissare il dies a quo della prescrizione, ma aveva anche escluso in fatto e in diritto la stessa insorgenza del credito contributivo, per mancanza dei requisiti dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presuppone l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività; la soglia di euro 5.000,00 rileva invece solo per attività di lavoro autonomo occasionale. In assenza di deduzioni dell'ente su questo profilo preliminare, la doglianza è stata ritenuta non pertinente. Nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    invocato dall'ente per contestare la decorrenza della prescrizione, ma la censura è stata ritenuta non decisiva perché la sentenza d'appello si fondava anche sull'assenza del presupposto del credito.

  • art. 2941, n. 8 c.c.

    richiamato dalla corte territoriale per escludere la sospensione della prescrizione, in mancanza di occultamento doloso del debito contributivo.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31

    disciplina della Gestione separata; l'obbligo contributivo per il professionista iscritto ad albo è collegato all'esercizio abituale della professione, mentre per l'attività occasionale rileva la soglia reddituale.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18

    norma richiamata dall'ente nel quadro del sistema dei versamenti contributivi e fiscali, senza che la censura superi il difetto di specificità rispetto alla ratio della decisione impugnata.

  • D.P.R. 22 dicembre 2001, n. 435, art. 17

    richiamato per il termine di versamento; la doglianza sul differimento del termine è stata reputata non decisiva.

  • D.P.C.M. 12 maggio 2011

    invocato dall'ente per il differimento al 6 luglio 2011 del termine di versamento dei contributi dovuti dai soggetti interessati alle dichiarazioni fiscali.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    base del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale con proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito si fonda anche su una ragione autonoma e preliminare rispetto a quella attaccata dal ricorso.
  • In tema di Gestione separata INPS, per il professionista iscritto ad albo l'obbligo contributivo presuppone l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale; la soglia di euro 5.000,00 è rilevante solo per l'attività autonoma occasionale.
  • La questione della prescrizione del credito contributivo è logicamente successiva all'accertamento della sua esistenza: se manca il presupposto dell'obbligazione contributiva, non è utile discutere del dies a quo o di eventuali cause di sospensione della prescrizione.
  • L'assenza di indicazioni nel quadro dichiarativo non integra di per sé occultamento doloso del debito contributivo, ai fini della sospensione della prescrizione, se non sono allegati e provati elementi ulteriori idonei a dimostrare una condotta fraudolenta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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