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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30272/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, emesso a seguito di indagine ispettiva, con cui l'Ufficio ha contestato alla società l'utilizzo di fatture per operazioni ritenute inesistenti emesse da un imprenditore poi descritto come privo di adeguata struttura organizzativa. L'Ufficio ha recuperato l'IVA asseritamente non detraibile e ha disconosciuto i costi correlati per difetto di certezza, effettività e inerenza. La contribuente ha sostenuto di essere estranea alla frode fiscale. I giudici di merito hanno accolto il ricorso della società e respinto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente di partecipare a operazioni soggettivamente inesistenti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 54 DPR 600/1973, 109 DPR 917/1986 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe mal valutato le presunzioni raccolte dall'Ufficio e che dal PVC sarebbero emersi elementi idonei a dimostrare il carattere fittizio delle prestazioni e il coinvolgimento della società in una frode carosello.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, il motivo mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento decisorio del giudice di merito, operazione non consentita in cassazione. Ha inoltre richiamato il principio per cui, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di provare la consapevolezza del destinatario dell'operazione grava sull'Amministrazione finanziaria, la quale deve dimostrare, anche per presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione. La CTR si era attenuta a tale criterio, escludendo che l'Ufficio avesse assolto tale onere. La Corte ha anche escluso un vizio di sussunzione nella valutazione delle presunzioni e ha rilevato che non era neppure dedotto un vizio motivazionale nei limiti consentiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità in favore della società controricorrente, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 54 D.P.R. 600/1973

    Richiamato dall'Ufficio quale norma violata, nel contesto del recupero a tassazione fondato su accertamenti fiscali e presunzioni.

  • art. 109 D.P.R. 917/1986

    Richiamato quale disposizione sui requisiti di deducibilità dei costi, usata per contestare il disconoscimento dei costi per mancanza di certezza, effettività e inerenza.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella su cui grava secondo le regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 2727 c.c.

    La censura in cassazione sulle presunzioni è ammissibile solo in presenza di un vizio di sussunzione, cioè se il giudice qualifica in modo incoerente gli indizi rispetto al loro valore probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice di merito applica in modo erroneo i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi o li considera in modo logicamente incoerente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso formalmente invocava la violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura era in realtà diretta a ottenere un nuovo esame del fatto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La Corte osserva che non era stato neppure dedotto il vizio motivazionale nei limiti attualmente consentiti.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato nel corpo della motivazione di merito e nel ricorso come parametro per il disconoscimento dei costi privi dei requisiti di certezza, effettività e inerenza.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in una frode carosello, grava su di essa l'onere di provare, anche mediante presunzioni fondate su elementi oggettivi specifici, che il cessionario/committente sapesse o avrebbe dovuto sapere della sostanziale inesistenza del contraente o del carattere evasivo dell'operazione.
  • Se l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio sulla consapevolezza del destinatario, spetta al contribuente dimostrare di aver usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode.
  • La deduzione di violazione di legge non può tradursi in una richiesta di riesame del merito e delle prove: il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto l'onere probatorio a carico della parte sbagliata; non quando si contesti soltanto l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La censura sulle presunzioni è ammissibile in cassazione solo se il giudice di merito commette un vizio di sussunzione rispetto ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, oppure se la motivazione sul punto è radicalmente illogica o contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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