Cassazione Civile, Ordinanza n. 20616/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dal fallimento di una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese, dichiarato dal Tribunale dopo la presentazione di un’istanza di fallimento da parte dell’Agente della riscossione per un rilevante credito fiscale. Nella stessa udienza in cui la società compariva, tramite il liquidatore, veniva depositata anche una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f. Il reclamante impugnava la sentenza dichiarativa di fallimento e il provvedimento di inammissibilità del concordato, deducendo: omessa audizione sul concordato ex art. 162 l.f.; violazione del principio di prevenzione tra concordato e fallimento; mancata riunione dei procedimenti; illegittimo diniego del termine di 60 giorni per il deposito della proposta completa; erronea valutazione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi fiscali, che avrebbe dovuto comportare la sospensione o l’abbandono dell’istanza di fallimento; inoltre sosteneva che l’Agente della riscossione fosse privo di legittimazione a chiedere il fallimento dopo l’adesione alla rottamazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché formulati in modo promiscuo, con cumulo di violazioni eterogenee e senza la necessaria specificità, oltre che perché non colpivano una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sul giudizio di abuso dell’istituto concordatario e sull’inammissibilità della domanda dopo la cancellazione della società. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, sia per difetto di specificità sia perché la disciplina invocata sulla definizione agevolata incide sulle attività di riscossione coattiva e non sul procedimento per la dichiarazione di fallimento. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l.f.
impugnazione del fallimento mediante reclamo
è il rimedio esperibile avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso è il presupposto processuale del giudizio di reclamo poi deciso e del successivo ricorso per cassazione.
art. 161, comma 6, l.f.
istanza di concordato con riserva
la domanda presentata in prossimità della decisione sul fallimento è stata considerata compatibile con un giudizio di abuso dell’istituto e non idonea, nella specie, a paralizzare la pronuncia di fallimento.
art. 162 l.f.
audizione del debitore sulla domanda di concordato
la Corte ha ritenuto che l’audizione svolta nell’istruttoria prefallimentare potesse assolvere anche alla funzione di contraddittorio sulla domanda di concordato, e che non fosse necessario indicare anticipatamente tutte le ragioni di inammissibilità.
art. 173 l.f.
richiamato nel ricorso quale norma violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con le rationes decidendi.
art. 179 l.f.
richiamato nel ricorso quale norma violata, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.
art. 180 l.f.
richiamato nel ricorso quale norma violata, ma non esaminato nel merito per inammissibilità delle doglianze.
art. 1, comma 2, l.f.
parametri dimensionali di fallibilità
i bilanci risultavano superiori ai parametri di cui alla norma, a conferma della fallibilità della società.
richiamato insieme all’art. 10 l.fall. a fondamento della preclusione alla domanda di concordato proposta da società cancellata dal registro delle imprese entro l’anno.
art. 10 l.f.
insieme all’art. 2495 c.c. è stato interpretato nel senso di impedire alla società cancellata di accedere al concordato preventivo, pur potendo essere dichiarato il fallimento entro l’anno dalla cancellazione.
art. 6, comma 5, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225
la disciplina sulla definizione agevolata dei carichi è stata ritenuta riferibile alle sole attività di esecuzione o recupero coattivo del credito e non al procedimento per la dichiarazione di fallimento.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
impone un onere di specificità del motivo di ricorso; la sua violazione comporta inammissibilità quando il ricorso non indica puntualmente le norme violate e il raffronto con la sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
non è consentita la mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee; la Corte ha ribadito che il ricorso deve distinguere chiaramente i vizi denunciati.
ha giustificato l’inammissibilità della doglianza sulla legittimazione della società cancellata a proporre il concordato, perché la questione era già risolta dalla giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in presenza dell’inammissibilità del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli in modo promiscuo censure di violazione di legge e vizi motivazionali senza distinguere chiaramente il parametro denunciato e senza indicare con precisione il contenuto precettivo delle norme asseritamente violate.
- Il ricorrente deve riportare in modo specifico le doglianze già formulate nel giudizio di merito e deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura di una ratio autonoma rende inammissibile il gravame.
- La domanda di concordato preventivo proposta da una società già cancellata dal registro delle imprese entro l’anno non è utilizzabile, perché la scelta di cessare l’attività imprenditoriale preclude il ricorso a una procedura finalizzata al risanamento dell’impresa.
- Nel giudizio prefallimentare l’audizione del debitore può valere anche come contraddittorio sulla domanda di concordato presentata contestualmente o in prossimità della dichiarazione di fallimento; il tribunale non è tenuto a preannunciare anticipatamente tutte le ragioni di inammissibilità rilevabili d’ufficio.
- La disciplina della definizione agevolata dei carichi fiscali incide sulle attività di riscossione coattiva, ma non comporta di per sé la sospensione o l’arresto del procedimento per la dichiarazione di fallimento.
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