Cassazione Penale, Sentenza n. 30278/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di restituzione della patente sospesa in seguito a condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tre censure: (1) nullità per mancanza di motivazione, in quanto la patente sarebbe stata tolta durante l'esecuzione di una pena sostitutiva e sospesa a distanza di oltre tre anni dall'irrevocabilità della condanna; (2) violazione dell'art. 7 CEDU, art. 656 c.p.p., artt. 37 e 85 cod. pen., in quanto la rideterminazione della pena principale (per effetto della sentenza Corte cost. n. 40/2019) avrebbe imposto la ricalibratura della pena accessoria della sospensione della patente essendo diventata non più commisurata alla pena principale; (3) illegittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 309/1990 nella parte in cui prevede l'applicazione della sospensione della patente per reati di cui all'art. 73, essendo stata applicata a distanza di oltre venti anni dai fatti senza verifica dei presupposti per la conservazione del titolo di guida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza motivazionale, rilevando che la sospensione contestata derivava da un titolo esecutivo diverso (provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria notificato il 23/10/2022 in conseguenza della condanna del 15/3/2011) rispetto alla sospensione collegata alla esecuzione della pena pecuniaria convertita in libertà controllata, quindi profili esecutivi separati. Sul secondo motivo ha escluso l'automatismo invocato dal ricorrente: la rideterminazione della pena principale per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 non determina automaticamente la riduzione della pena accessoria; la determinazione della durata della pena accessoria compete al giudice che deve motivare la scelta e applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p. Sul terzo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 309/1990, osservando che la norma attribuisce al giudice una facoltà ("può disporre") e non un obbligo, e che la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018 riguarda invece il diverso meccanismo prefettizio (art. 120 C.d.S.). Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Testo che definisce i reati in materia di stupefacenti, da cui è derivata la condanna alla base dell'applicazione della pena accessoria della sospensione della patente.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85
La disposizione attribuisce al giudice la facoltà (e non l'obbligo) di disporre la sospensione della patente come pena accessoria; la Corte ne deduce che non sussiste un automatismo incompatibile con il principio di uguaglianza.
Codice della Strada, art. 120, comma 2
"provvede" vs "può provvedere"
La Corte costituzionale (sent. n.22/2018) ha censurato la forma obbligatoria ("provvede") della revoca prefettizia per reati di stupefacenti quando intervenuta dopo il rilascio della patente, sancendo la necessità di facoltatività; la sentenza è distinta rispetto alla disciplina dell'art.85 DPR 309/1990.
Riferimento al rapporto tra pena principale e pene accessorie, ma la Cassazione ricorda che la durata delle pene accessorie non è automaticamente rapportata alla durata della pena principale se la legge fissa limiti discrezionali.
Criteri per la determinazione della pena da applicare concretamente, richiamati dalla Corte per sostenere che la durata della pena accessoria deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri ex art.133 c.p.
Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2019
Ha comportato la rideterminazione della pena principale in sede esecutiva; la Cassazione ha però affermato che tale rideterminazione non produce automaticamente la modifica della pena accessoria.
Corte costituzionale, sentenza n. 22 del 2018
Ha dichiarato l'illegittimità della forma obbligatoria del provvedimento prefettizio di revoca della patente (art.120 C.d.S.) per alcuni reati di stupefacenti, sottolineando la differente natura tra provvedimento prefettizio e sanzione accessoria giudiziale.
Cassazione, Sez. 1, n. 26557 del 10/02/2016 (Lo Sasso)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la rideterminazione della pena principale non legittima automaticamente la revoca o la modifica della sanzione accessoria del ritiro della patente se la relativa motivazione in primo grado è conforme al parametro legale.
Cassazione, Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Prima giurisprudenza che chiarisce come la durata delle pene accessorie, quando disciplinata con limiti, debba essere determinata concretamente dal giudice secondo i criteri di cui all'art.133 c.p. e non automaticamente rapportata alla pena principale.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 7
Richiamato dal ricorrente in tema di retroattività/irretroattività delle norme penali e applicazione di sanzioni; la Corte non ha ritenuto fondata la censura in questo specifico caso.
Codice di procedura penale, art. 656
Richiamato dal ricorrente rispetto a presunte nullità procedurali; la Corte ha ritenuto infondate le censure procedurali mosse.
Massime di principio
- La rideterminazione in sede esecutiva della pena principale (anche per effetto di pronunce della Corte costituzionale) non implica automaticamente la modificazione della pena accessoria: il giudice deve valutare e motivare concretamente la durata della sanzione accessoria.
- Se la sospensione o il ritiro della patente derivano da titoli esecutivi diversi (es. provvedimento prefettizio vs sanzione accessoria disposta in sede di condanna), i relativi effetti esecutivi possono essere autonomi e non si annullano automaticamente tra loro.
- L'art.85 d.P.R. 309/1990 è costituzionalmente compatibile nella parte in cui attribuisce al giudice la facoltà ("può disporre") di irrogare la sospensione della patente; la contestazione basata sulla parità di trattamento col meccanismo prefettizio (art.120 C.d.S.) è infondata perché la Corte costituzionale ha già distinto le due fattispecie.
- Quando la legge stabilisce limiti di durata per le pene accessorie, la loro precisa quantificazione deve essere operata dal giudice con motivazione adeguata secondo i criteri di cui all'art.133 c.p.; non è sufficiente invocare un automatismo rispetto alla pena principale.
- Le questioni di legittimità costituzionale di norme sanzionatorie richiedono che sia dimostrato un concreto contrasto con principi costituzionali; la mera rigidità apparente della norma non è sufficiente se essa lascia al giudice un margine discrezionale motivabile.
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