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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25410/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società in liquidazione ha impugnato in Cassazione la decisione della Corte d'appello che aveva confermato l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da un creditore lavoratore. La società sosteneva: (i) che il creditore non fosse legittimato ad agire, poiché la pretesa sarebbe stata incisa dalla retrocessione del ramo d'azienda al concedente/fallimento; (ii) che la motivazione fosse contraddittoria nel ritenere, da un lato, possibile valorizzare fatti sopravvenuti e, dall'altro, irrilevante l'estinzione della procedura esecutiva; (iii) che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere che la cognizione sommaria del procedimento concorsuale potesse sovrapporsi ad accertamenti compiuti in sede di cognizione ordinaria, anche alla luce degli artt. 41 e 37 CCII e dell'art. 2112 c.c.; (iv) che vi fosse omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 37 CCII e sulla legittimazione del creditore. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, chiarendo che l'estinzione della procedura esecutiva non incide sul credito né sul titolo esecutivo, ma solo sulla possibilità di soddisfarsi sul compendio pignorato; il terzo motivo è stato parimenti respinto perché l'estinzione dell'esecuzione non cancella il credito né il titolo, mentre il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. È stata inoltre accolta la domanda di condanna del legale rappresentante della ricorrente ex art. 94 c.p.c., per grave imprudenza nella proposizione del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato che il decreto ingiuntivo non opposto costituiva valida base per la legittimazione del creditore istante e che la retrocessione del ramo d'azienda e l'estinzione della procedura esecutiva erano fatti incidenti solo sulla concreta eseguibilità sul compendio aziendale, non sulla titolarità del credito né sul titolo esecutivo. Ha inoltre condannato la ricorrente e il suo legale rappresentante in solido alle spese del giudizio di legittimità ex art. 94 c.p.c., ravvisando i "motivi gravi" nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato e inammissibile in parte, con ulteriore condanna al pagamento del contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La dedotta violazione per motivazione contraddittoria è stata esclusa perché la motivazione della sentenza impugnata superava il minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato evocato come parametro dei motivi di ricorso relativi alla nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione degli artt. 41 CCII, 2112 c.c. e 37 CCII.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quanto all'opposizione all'esecuzione; la Corte ha chiarito che fatti sopravvenuti possono incidere sulla possibilità di agire in executivis, non sulla titolarità del credito.

  • art. 632 c.p.c.

    L'estinzione del processo esecutivo comporta solo il venir meno degli effetti dell'esecuzione forzata e degli atti ad essa riferiti, senza incidere sui diritti sostanziali o sul titolo esecutivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi effettiva.

  • art. 94 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto fondata la domanda di condanna del legale rappresentante della società ricorrente alle spese in solido con la società, per grave imprudenza nella proposizione del ricorso.

  • art. 37 CCII

    Richiamato dalla ricorrente in tema di legittimazione del creditore nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 41 CCII

    Invocato unitamente all'art. 2112 c.c. per sostenere l'incidenza della retrocessione del ramo d'azienda; la Corte ha escluso che ciò incidesse sul credito o sul titolo esecutivo.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la retrocessione del ramo d'azienda; la Corte ha ritenuto irrilevante tale vicenda rispetto alla titolarità del credito azionato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • L'estinzione del processo esecutivo o la retrocessione del bene pignorato incidono solo sulla possibilità concreta di soddisfazione coattiva del creditore, ma non estinguono né modificano il credito accertato dal titolo.
  • Il decreto ingiuntivo non opposto conserva efficacia di accertamento del credito; eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi devono essere fatti valere con gli strumenti processuali appropriati, ma non possono essere confusi con la perdita della legittimazione sostanziale del creditore a fondare l'istanza concorsuale.
  • Nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, la cognizione sommaria del giudice non può essere censurata utilmente se la doglianza non si confronta con la reale ratio decidendi fondata sulla persistente efficacia del titolo esecutivo e sull'irrilevanza, sul piano sostanziale, dell'estinzione dell'esecuzione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che deduca violazione di norme processuali senza misurarsi con l'accertamento decisivo compiuto dalla sentenza impugnata.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può integrare i 'motivi gravi' per la condanna del rappresentante della parte alle spese ex art. 94 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioImpugnazioniInadempimentoTrasportoAppalto e somministrazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniLavoroContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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