Cassazione Civile, Ordinanza n. 40968/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un verbale per violazione dell’art. 146, comma 3, del Codice della strada, contestata a un automobilista per avere attraversato un incrocio regolato da semaforo con luce rossa. L’interessato sosteneva che, al momento dell’impegno dell’intersezione, il semaforo segnasse il giallo e che il passaggio al rosso fosse avvenuto dopo un intervallo troppo breve per consentire la liberazione dell’incrocio; deduceva anche che tale intervallo fosse inferiore a quattro secondi. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione e annullato il verbale. In appello, l’ente locale otteneva riforma della decisione. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse accolto l’appello senza avere in fascicolo le prove del primo grado, che l’appellante avrebbe dovuto riprodurre o depositare; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere il giudice d’appello accertato la durata effettiva della luce gialla; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 7, comma 8, d.lgs. 150/2011, per avere liquidato all’ente le spese del primo grado, nonostante la difesa in quella fase fosse stata svolta da un funzionario e non da un avvocato.
La decisione
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati: il Tribunale aveva correttamente ritenuto non sufficiente una mera ipotesi difensiva sull’inadeguata durata del giallo a fronte dell’accertato passaggio con il rosso, e aveva potuto valutare il materiale istruttorio già acquisito in primo grado. Accoglie invece il terzo motivo: se l’amministrazione si difende personalmente o tramite funzionario delegato, non può ottenere la liquidazione di compensi professionali e spese generali come se fosse assistita da un difensore; sono eventualmente rimborsabili solo le spese vive effettivamente sostenute e documentate in nota. La Corte cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese di primo grado e decide nel merito eliminando detta liquidazione; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 146, comma 3, d.lgs. n. 285/1992
norma sostanziale che sanziona il superamento dell’incrocio con semaforo rosso; la controversia riguarda la sua applicazione in presenza di contestazione sulla durata del giallo.
la censura è respinta perché il giudice di appello ha potuto valutare la prova già acquisita e la doglianza non dimostra una reale violazione delle regole sull’onere della prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è ritenuto infondato perché il fatto decisivo dedotto non risulta omesso in modo rilevante dalla motivazione del Tribunale.
la condanna alle spese deve rispettare il regime speciale applicabile quando l’amministrazione si difende tramite funzionario e non tramite avvocato.
art. 7, comma 8, d.lgs. n. 150/2011
richiamato per il regime delle spese nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
art. 23, quarto comma, l. n. 689/1981
consente all’autorità amministrativa di stare in giudizio personalmente o tramite funzionario delegato, ma in tal caso non maturano compensi professionali di avvocato.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di sanzioni per passaggio con semaforo rosso, una deduzione difensiva sulla possibile insufficiente durata della luce gialla non basta, da sola, a superare l’accertamento della violazione: occorre una prova certa di un fatto giustificativo idoneo a escludere la responsabilità.
- La durata della luce gialla non è rigidamente fissata in quattro secondi; la giurisprudenza valorizza un tempo minimo congruo di almeno tre secondi, in rapporto alla velocità urbana ordinaria e alle condizioni concrete del traffico.
- Quando il materiale probatorio sia stato acquisito nel giudizio di primo grado e sia comunque nella disponibilità del fascicolo di ufficio, non è fondato il motivo che lamenti l’impossibilità per il giudice d’appello di esaminarlo per difetto di deposito da parte dell’appellante.
- Se la pubblica amministrazione resistente in un’opposizione a sanzione si difende personalmente o tramite funzionario delegato, non può ottenere la liquidazione di compensi professionali e spese generali come se fosse assistita da un avvocato; sono rimborsabili, al più, le sole spese vive effettivamente sostenute e documentate.
- Quando l’accoglimento del ricorso investe esclusivamente la statuizione sulle spese e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione e provvedere direttamente nel merito limitatamente a tale capo.
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