Cassazione Civile, Sentenza n. 10220/2020 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (docente)
La controversia
Un docente del comparto scuola, assunto dal Ministero con plurimi contratti a tempo determinato, aveva chiesto il riconoscimento della progressione stipendiale per anzianità di servizio secondo il trattamento previsto per i colleghi a tempo indeterminato, oltre alla conversione dei contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, in subordine, a un’indennità commisurata alle retribuzioni globali di fatto. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 29 aprile 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto le differenze retributive correlate agli aumenti periodici di anzianità per tutti i periodi di lavoro a termine, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dal 27 dicembre 2001, e aveva respinto le domande di conversione e di indennità. Il Ministero ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha sostenuto che le esigenze temporanee del servizio scolastico e la discontinuità dei rapporti non consentissero di valorizzare l’anzianità ai fini retributivi; ha inoltre negato la disparità di trattamento, richiamando le equiparazioni previste dalla contrattazione collettiva per altri istituti e la disciplina della ricostruzione di carriera. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione risarcitoria della domanda e l’applicazione della prescrizione decennale, sostenendo che la pretesa fosse retributiva e soggetta al termine quinquennale, e ha richiamato le regole sulla decorrenza della prescrizione nei rapporti a termine successivi. Il docente ha proposto ricorso incidentale contro il mancato riconoscimento della conversione, denunciando la violazione dell’art. 117 Cost. e chiedendo la disapplicazione della normativa interna che esclude la conversione nel pubblico impiego; ha poi rinunciato al ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, confermando che la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone di riconoscere al personale scolastico a tempo determinato l’anzianità maturata ai fini della stessa progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, salvo una giustificazione oggettiva fondata su elementi precisi e concreti relativi alla natura o alle caratteristiche delle mansioni. Le esigenze che giustificano il ricorso al termine attengono alla prevenzione degli abusi e non giustificano, di per sé, un trattamento retributivo meno favorevole; neppure l’equiparazione in altri istituti esclude la discriminazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il Ministero non aveva indicato gli elementi necessari a individuare il periodo cui si riferiva la domanda e l’arco temporale dei rapporti, impedendo alla Corte di apprezzare l’utilità concreta dell’impugnazione. Nell’esercizio della funzione nomofilattica, la Corte ha tuttavia enunciato d’ufficio, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., che la domanda di equiparazione retributiva è di adempimento contrattuale e soggiace alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.; il termine decorre, anche quando sia dedotta l’illegittimità dei contratti a termine, per i crediti maturati durante il rapporto dalla loro insorgenza e per quelli maturati alla cessazione da tale momento. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improseguibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, conseguente alla rinuncia. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. La Corte ha escluso l’ulteriore contributo unificato: per il Ministero in ragione dell’esonero con prenotazione a debito e per il ricorrente incidentale in quanto la rinuncia non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
Il divieto di discriminazione della clausola 4 è direttamente applicabile e impone, in assenza di una giustificazione oggettiva, di computare l’anzianità del personale scolastico a termine ai fini della progressione stipendiale riconosciuta ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili, disapplicando le disposizioni collettive incompatibili.
clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
le ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell’Accordo quadro, da non confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione.
Le ragioni che legittimano il ricorso a contratti a termine riguardano la prevenzione degli abusi e non costituiscono, da sole, una giustificazione oggettiva della disparità nelle condizioni di lavoro, che va valutata secondo la clausola 4.
Nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.
La pretesa di equiparazione retributiva è una domanda di adempimento contrattuale, non un’azione risarcitoria soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Si applica la prescrizione quinquennale, con decorrenza autonoma per ciascun credito sorto durante il rapporto e, per i crediti maturati alla cessazione, dalla cessazione stessa, anche se è dedotta l’illegittimità del termine.
Dal richiamato principio discende che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata.
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo completo e specifico gli elementi fattuali che consentono di verificare l’interesse concreto all’accoglimento di ciascun motivo; la loro omissione può comportare l’inammissibilità della censura.
Ferma la dichiarazione di inammissibilità, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, sulla questione che il motivo inammissibile di ricorso propone, poichè sulla natura dell’azione e sul termine di prescrizione alla stessa applicabile non si rinvengono pronunce di questa Corte ed appare opportuno l’esercizio della funzione nomofilattica, consentito dalla citata disposizione del codice di rito, perchè la giurisprudenza di merito ha espresso al riguardo orientamenti difformi.
La Corte può enunciare d’ufficio un principio di diritto nell’interesse della legge sulla questione posta da un motivo inammissibile, quando sussistano le condizioni per l’esercizio della funzione nomofilattica.
art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001
Le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 anche nell’ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perchè, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia “il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti”.
Nel pubblico impiego contrattualizzato il divieto legale di conversione dei contratti a termine in un rapporto a tempo indeterminato esclude la situazione di metus che, nei rapporti privati, può giustificare la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto; la prescrizione dei crediti retributivi decorre quindi secondo le regole ordinarie indicate dalla Corte.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibi:ità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
L’ulteriore contributo unificato previsto per la soccombenza non è dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la disposizione si applica soltanto ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, al personale assunto a tempo determinato deve essere riconosciuta, ai fini della progressione stipendiale, l’anzianità di servizio maturata secondo le stesse regole applicabili ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili, salvo che la disparità sia giustificata da elementi precisi e concreti relativi alla natura o alle caratteristiche delle mansioni.
- Le ragioni oggettive che possono giustificare il ricorso al contratto a termine e prevenire gli abusi nella successione dei contratti non giustificano, di per sé, una disparità nelle condizioni di impiego: i due profili, regolati rispettivamente dalle clausole 5 e 4 dell’Accordo quadro, devono essere valutati separatamente.
- La domanda con cui un dipendente pubblico a termine rivendica, in forza del principio di non discriminazione, il trattamento retributivo spettante al dipendente a tempo indeterminato comparabile è una domanda di adempimento contrattuale e soggiace alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., non alla prescrizione decennale propria della responsabilità dello Stato per mancata attuazione di una direttiva non direttamente efficace.
- Per i crediti retributivi del dipendente pubblico a termine, la prescrizione quinquennale decorre, anche quando sia dedotta l’illegittimità del termine, dalla data di insorgenza dei crediti maturati durante ciascun rapporto e, per i crediti maturati alla cessazione, da tale momento; gli intervalli tra contratti non sospendono la prescrizione.
- Nel ricorso per cassazione l’interesse all’impugnazione va dimostrato con riferimento all’utilità concreta conseguibile; il ricorrente deve indicare gli elementi fattuali necessari a valutare tale utilità, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La rinuncia al ricorso incidentale determina la cessazione della materia del contendere su quel ricorso; non ricorrono, per il rinunciante, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità.
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