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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10205/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Tre docenti avevano agito contro il Ministero in relazione alla reiterazione di contratti a termine stipulati per supplenze scolastiche, su posti di organico di diritto e di fatto. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 20 settembre 2016, in parziale accoglimento dell’appello contro la decisione del Tribunale di Macerata n. 87/2014, aveva dichiarato illegittimi i contratti e riconosciuto un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità e mezza per una docente e sei mensilità per ciascuno degli altri due; aveva inoltre riconosciuto la progressione economica in base all’anzianità complessiva, attribuendo scatti biennali. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la compatibilità della disciplina speciale del reclutamento scolastico con la direttiva 1999/70/CE e contestato l’equiparazione, ai fini del limite di 36 mesi, delle supplenze su organico di fatto a quelle su organico di diritto; ha inoltre sostenuto che la stabilizzazione intervenuta fosse sufficiente a sanzionare l’eventuale abuso. Con il secondo ha censurato il riconoscimento delle differenze retributive sulla base della prescrizione decennale, sostenendo che la pretesa avesse natura retributiva e fosse soggetta alla prescrizione quinquennale, e ha contestato la qualificazione della domanda come risarcitoria per mancata trasposizione della clausola 4 dell’Accordo quadro. Ha anche dedotto che, in caso di successione di contratti legittimi, la prescrizione decorre per i crediti maturati durante il rapporto dalla loro insorgenza e per quelli maturati alla cessazione da tale momento.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In relazione al primo motivo ha escluso, sulla base dei principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto all’indennità risarcitoria per abuso: i docenti risultavano stabilizzati e non risultava formulata tempestivamente una domanda di risarcimento per danni ulteriori, da allegare e provare senza beneficio di danno presunto. Quanto alle supplenze su organico di fatto e alle supplenze temporanee, la reiterazione in sé non configura abuso, salva la possibilità per il lavoratore di allegare e provare un ricorso improprio o distorto alla tipologia di supplenza mediante specifiche circostanze concrete. La censura del secondo motivo sulla prescrizione è stata dichiarata inammissibile perché il Ministero non aveva indicato, per ciascun docente, in che misura la prescrizione quinquennale avrebbe inciso concretamente sulle pretese; la riunione dei giudizi non aveva eliminato l’autonomia delle singole cause. È stata invece accolta la parte del secondo motivo relativa alla progressione economica: la sentenza d’appello aveva attribuito scatti biennali ex art. 53 della L. 312/1980, ma non risultava con certezza se i docenti avessero proposto anche una distinta domanda di riconoscimento della progressione stipendiale in ragione dell’anzianità di servizio. In rinvio il giudice dovrà distinguere, secondo il petitum sostanziale, la domanda di scatti biennali, spettanti solo a categorie peculiari di docenti, dalla domanda di progressione stipendiale in base all’anzianità, dovuta anche ai lavoratori a termine in applicazione della clausola 4 dell’Accordo quadro.

Norme richiamate

  • clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi art. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima

    La reiterazione di supplenze su organico di fatto o temporanee non integra di per sé abuso; il lavoratore deve allegare e provare elementi concreti che dimostrino l’uso improprio o distorto di tale tipologia di supplenza.

  • clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    in base alla clausola 4 dell’accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, di diretta applicazione, anche ai dipendenti assunti con reiterati contratti a termine va riconosciuta la progressione stipendiale derivante dall’anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato.

    La clausola 4, direttamente applicabile, impone di riconoscere al personale scolastico assunto a termine la progressione stipendiale connessa all’anzianità nella stessa misura prevista per il personale a tempo indeterminato.

  • art. 53 L. 312/1980

    in tema di retribuzione del personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine, a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, gli scatti biennali di anzianità previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 possono essere concessi solo a determinate categorie di docenti la cui situazione è del tutto peculiare (vedi: sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013)

    Dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, gli scatti biennali previsti dall’art. 53 sono limitati a determinate categorie peculiari di docenti e non spettano, in quanto tali, ai supplenti assunti con contratti a termine.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all’utilità concreta che la parte può ricavare dall’eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicchè va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, non abbia spiegato effetti in relazione alla soluzione adottata e sia, quindi, diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico

    La censura relativa alla prescrizione quinquennale è inammissibile se il ricorrente non indica l’utilità concreta dell’accoglimento e gli elementi che consentano di verificare l’incidenza della prescrizione sui crediti controversi.

  • art. 151 disp. att. c.p.c.

    poichè si realizza un litisconsorzio facoltativo improprio, che lascia distinte ed autonome le cause riunite (cfr. Cass. 8570/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata) – il ricorrente è tenuto a specificare le ragioni per le quali il motivo è riferibile a tutte le posizioni, posto che in detta ipotesi la sentenza, seppure formalmente unica, in realtà consta di tante pronunzie quante sono le cause riunite, con la conseguenza che il vizio deve rilevare per ciascuna di esse.

    La riunione di cause con pluralità di parti non elimina l’autonomia delle singole controversie: il motivo di ricorso deve specificare la propria riferibilità e rilevanza per ciascuna posizione.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la stabilizzazione del docente che abbia subito la reiterazione abusiva di contratti a termine costituisce misura idonea a sanzionare l’abuso e a riparare la violazione del diritto dell’Unione; resta possibile domandare il risarcimento di danni ulteriori, ma il lavoratore deve allegarli e provarli e non beneficia di una presunzione del danno.
  • La reiterazione di supplenze su posti di organico di fatto o per supplenze temporanee non configura, da sola, abuso nella successione dei contratti a termine. Il lavoratore deve allegare e provare circostanze concrete sintomatiche dell’uso improprio o distorto di tali supplenze.
  • La clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE è direttamente applicabile e riconosce anche al personale scolastico a termine la progressione stipendiale derivante dall’anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato.
  • Gli scatti biennali previsti dall’art. 53 della L. 312/1980, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, spettano soltanto a determinate categorie peculiari di docenti e non possono essere confusi con la progressione stipendiale dovuta per anzianità in applicazione della clausola 4. Per individuare la domanda effettivamente proposta occorre fare riferimento al petitum sostanziale, al di là delle espressioni letterali utilizzate.
  • Nel ricorso per cassazione l’interesse a impugnare va verificato per ciascun motivo in relazione all’utilità concreta conseguibile; una censura è inammissibile se prospetta una questione astratta senza indicare come la violazione dedotta abbia inciso sulla decisione e sulla posizione della parte.
  • Quando una sentenza decide cause riunite in regime di litisconsorzio facoltativo improprio, le controversie restano autonome; il ricorrente deve quindi illustrare la rilevanza del motivo rispetto a ciascuna parte e a ciascuna causa.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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