Cassazione Civile, Sentenza n. 10219/2020 del 28/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (docenti)
La controversia
I docenti, assunti con contratti annuali a tempo determinato, avevano chiesto il riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale, dell’anzianità maturata in tutti i periodi di servizio a termine, entro i limiti della prescrizione. Il Tribunale di Pesaro aveva accolto la domanda e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive; la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 39/2015 depositata il 29 gennaio 2015, aveva rigettato l’appello del Ministero. Il Ministero ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha dedotto la violazione della disciplina nazionale e collettiva, sostenendo che le esigenze temporanee del servizio scolastico, la discontinuità dei rapporti e la distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo giustificassero il mancato riconoscimento dell’anzianità; ha inoltre invocato le equiparazioni già previste per altri istituti e prospettato una discriminazione alla rovescia a danno dei dipendenti a tempo indeterminato. Con il secondo ha contestato la qualificazione della pretesa e il termine decennale applicato dalla Corte territoriale, sostenendo che la domanda avesse natura retributiva e fosse soggetta alla prescrizione quinquennale, e ha richiamato le regole sulla decorrenza della prescrizione per crediti maturati durante rapporti a termine successivi. La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il Ministero non aveva indicato i periodi cui si riferivano le domande dei singoli docenti né l’arco temporale dei rapporti dedotti, impedendo di apprezzare l’utilità concreta della censura.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, confermando che la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone, in assenza di una giustificazione oggettiva riferita a elementi precisi e concreti delle mansioni, di riconoscere ai docenti a tempo determinato l’anzianità utile alla medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili. Le ragioni che giustificano il ricorso al lavoro a termine e la distinzione tra rapporti di ruolo e non di ruolo non costituiscono, di per sé, giustificazione della disparità retributiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di indicazione dell’interesse concreto. La Corte ha tuttavia enunciato d’ufficio, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c., il principio secondo cui la domanda di equiparazione retributiva è soggetta alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, nn. 4 e 5, c.c., decorrente, anche in caso di illegittimità del termine, dalla maturazione dei crediti durante il rapporto e, per quelli maturati alla cessazione, da tale momento. Ha precisato che nell’impiego pubblico contrattualizzato non opera la sospensione della prescrizione in costanza di rapporto fondata sul metus. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché i docenti non hanno svolto attività difensiva; non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato al Ministero, esonerato dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
La clausola è direttamente applicabile e vieta di escludere i docenti a termine dalla progressione stipendiale basata sull’anzianità riconosciuta ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili; le disposizioni collettive incompatibili devono essere disapplicate.
art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
Nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5 che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento.
La rivendicazione di differenze retributive per parità di trattamento ha natura di domanda di adempimento e ricade nella prescrizione quinquennale. La prescrizione decorre dalla maturazione di ciascun credito periodico e, per i crediti maturati alla cessazione del rapporto, dalla cessazione stessa, anche se il termine apposto al contratto è illegittimo.
art. 366 c.p.c.
Dal richiamato principio discende che, nel rispetto degli oneri di completezza e di specificità imposti dall’art. 366 c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte di apprezzare l’utilità che potrebbe derivare dall’accoglimento del motivo e dalla cassazione della sentenza impugnata.
Il ricorso per cassazione deve esporre elementi sufficienti a rendere verificabile l’utilità concreta dell’accoglimento di ciascun motivo; la mancata indicazione dei periodi interessati può determinare l’inammissibilità della censura.
art. 363, terzo comma, c.p.c.
Ferma la dichiarazione di inammissibilità, il Collegio ritiene che sussistano le condizioni per una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, sulla questione che il motivo inammissibile di ricorso propone, poichè sulla natura dell’azione e sul termine di prescrizione alla stessa applicabile non si rinvengono pronunce di questa Corte ed appare opportuno l’esercizio della funzione nomofilattica, consentito dalla citata disposizione del codice di rito, perchè la giurisprudenza di merito ha espresso al riguardo orientamenti difformi.
La Corte può enunciare d’ufficio un principio di diritto nell’interesse della legge su una questione proposta da un motivo inammissibile, quando ricorrano le condizioni per l’esercizio della funzione nomofilattica.
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
Le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 anche nell’ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perchè, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia “il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti”.
Il divieto di conversione dei contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato esclude, ai fini della decorrenza della prescrizione, la condizione di metus che giustifica la sospensione in costanza di rapporto nel lavoro privato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo.
L’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato istituzionalmente esonerate dal suo materiale versamento tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, il personale assunto a tempo determinato ha diritto, in forza della clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, a vedersi riconoscere l’anzianità di servizio maturata ai fini della stessa progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato comparabili, salvo una giustificazione oggettiva riferita a elementi precisi e concreti delle mansioni e delle condizioni di lavoro.
- Le ragioni che giustificano il ricorso al contratto a tempo determinato ai sensi della clausola 5 dell’Accordo quadro non giustificano automaticamente una disparità nelle condizioni di impiego rilevante ai sensi della clausola 4: prevenzione dell’abuso e divieto di discriminazione sono piani distinti.
- La domanda del dipendente pubblico a tempo determinato diretta a ottenere il trattamento retributivo spettante al dipendente a tempo indeterminato comparabile è una domanda di adempimento contrattuale, non una domanda risarcitoria; si applica pertanto la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, nn. 4 e 5, c.c.
- Per i crediti retributivi periodici rivendicati in un rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione decorre dalla data di maturazione di ciascun credito; per quelli maturati alla cessazione, decorre da tale momento, anche quando i contratti a termine siano illegittimi.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il divieto legale di conversione del rapporto a termine impedisce di ravvisare il metus che giustifica, nel rapporto di lavoro privato non assistito da stabilità, la sospensione della prescrizione durante il rapporto.
- Nel ricorso per cassazione, l’interesse all’impugnazione va dimostrato in relazione all’utilità concreta che deriverebbe dall’accoglimento del singolo motivo; l’esposizione deve contenere gli elementi necessari a valutare tale utilità, a pena di inammissibilità.
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